Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-03-12, n. 202402374
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Testo completo
Pubblicato il 12/03/2024
N. 02374/2024REG.PROV.COLL.
N. 09843/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9843 del 2023, proposto da
FI S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Adinolfi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucio Perone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Procura della Corte dei conti, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 6729 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Caserta;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2024 il Cons. Elena Quadri;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
FI S.p.a. è cessionaria di una serie di crediti della Immobiliare Carafa S.r.l. nei confronti del comune di Caserta, per i quali sono stati emessi decreti ingiuntivi non opposti, regolarmente notificati con formula esecutiva.
Il comune di Caserta dichiarava il dissesto con la delibera C.C. n. 24 del 24 ottobre 2011.
I crediti venivano riconosciuti dall’OSL per euro 916.739,97.
Il Comune notificava a FI una proposta transattiva per il 40% del credito pari ad euro 366.695,99, ma la stessa non accettava la proposta.
La procedura di dissesto veniva dichiarata conclusa, ma prima della liquidazione mediante approvazione del rendiconto si innestava una nuova procedura di dissesto del Comune.
L’appellante agiva in ottemperanza chiedendo che venisse ordinato al Comune di procedere al pagamento del 50% della somma riconosciuta, dunque per euro 458.369,985, con interessi e rivalutazione monetaria a far data dal termine di scadenza dell’accettazione della proposta, chiedendo anche la nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, e contestualmente chiedeva la condanna al pagamento di una somma di denaro in caso di mancata esecuzione ( astreintes ) ex art. 114, c. 4, lett. e) , c.p.a.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania dichiarava inammissibile il ricorso con sentenza n. 6729 del 2023, che FI ha appellato per il seguente motivo di diritto:
I) error in iudicando sull’applicazione dell’art. 258, comma 4, TUEL.
L’appellante ha, altresì, reiterato la richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e) , c.p.a., e ha formulato segnalazione ex art. 51 d.lgs. n. 174 del 2016 mediante notifica dell’appello alla Procura regionale della Corte dei conti, che non si è costituita in giudizio.
Si è costituito, invece, per resistere all’appello il comune di Caserta.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
Alla camera di consiglio del 22 febbraio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da FI S.p.a. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania n. 6729 del 2023 che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso di ottemperanza.
Nella fattispecie, dopo che FI ha rifiutato la transazione offerta dalla gestione liquidatoria del comune dissestato per la quota del 40% del credito di cui era titolare, prima della chiusura della procedura di liquidazione mediante l’approvazione del rendiconto si è innestata una nuova procedura di dissesto del Comune.
Per l’appellante, la quota del 50% del suo credito sarebbe soggetta a vincolo di destinazione diretto, ex art. 258, commi 4 e 7, T.U.E.L., che consentirebbe di soddisfare il suo credito