Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-10, n. 202403297

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-04-10, n. 202403297
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403297
Data del deposito : 10 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/04/2024

N. 03297/2024REG.PROV.COLL.

N. 08804/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8804 del 2017, proposto da
Comune di Sinalunga, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio eletto presso lo studio Daniela Jouvenal Long in Roma, piazza di Pietra, n. 26;



contro

Società Agricola Energia Verde S.r.l., Azienda Agricola Valdichiana di S S, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tullio D'Amora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18.
E C, quale amministratore giudiziario nominato dal Tribunale di Firenze con decreto del 28/6/2019, rappresentati e difesi Tullio D'Amora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18.



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 01054/2017, resa tra le parti, avente ad oggetto domanda di annullamento “dell'ordinanza prot. n. 17617 del 21 settembre 2016 recante conferma diffida all''esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 14133 del 28/7/2016, dell'ordinanza prot. 17601 del 21 settembre 2016 recante conferma diffida all''esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 16688 del 21/8/2015, dell'ordinanza a firma del Comandante di Polizia Municipale del Comune di Sinalunga n. 117/2016 del 2 settembre 2016, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento a questi connesso, conseguente o presupposto ivi compresi per quanto occorrer possa l''ordinanza prot. n. 14653 del 4 agosto 2016 e la diffida del 13 gennaio 2016”.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Società Agricola Energia Verde S.r.l. e di Azienda Agricola Valdichiana di S S e di E C, quale amministratore giudiziario;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2024 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino, nessuno presente per le parti costituite;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dapprima in sede straordinaria al Presidente della Repubblica, quindi, trasposto dinanzi al Tar Toscana a seguito di opposizione del Comune di Sinalunga, l’odierna appellata invocava l’annullamento: a) dell'ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 17617 del 21 settembre 2016 recante conferma diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 14133 del 28/7/2016; b) dell'ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 17601 del 21 settembre 2016 recante conferma diffida all'esecuzione dei lavori di cui alla SCIA n. 16688 del 21/8/2015, dell'ordinanza a firma del Comandante di Polizia Municipale del Comune di Sinalunga n. 117/2016 del 2 settembre 2016; c) di ogni altro atto e/o provvedimento a questi connesso, conseguente o presupposto ivi compresi per quanto occorrer possa l'ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 14653 del 4 agosto 2016 e la diffida a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga del 13 gennaio 2016.

2. Il primo giudice accoglieva il ricorso proposto dalla Società Agricola Energia Verde s.r.l., evidenziando uno sviamento di potere, oltre che carenza di istruttoria e di presupposti, nonché una insanabile contraddizione tra le volizioni della stessa amministrazione. In particolare, il TAR sottolinea che per un verso si contesta alla società di non avere eseguito correttamente il calcolo del volume da compensare, per altro verso, con atto in pari data n. 17601, viene posta in discussione la realizzazione dell’area di stoccaggio ed il dimensionamento della vasca di compensazione sulla base di un puntuale calcolo dei volumi esistenti da compensare.

3. In fatto, nell’originario ricorso accolto dal TAR, la ricorrente esponeva di aver realizzato un impianto di cogenerazione a biogas in località Le Persie (giusta DIA del 5 gennaio 2011) e di averlo poi ceduto in affitto alla Società Agricola Energia Verde; di aver presentato in data 21 agosto 2015 una SCIA per destinare una parte del terreno adiacente all’impianto a deposito e stoccaggio (con una capacità di mc. 10.000,00 circa), relativamente alla quale riceveva, con nota del 3 settembre 2015 del Comune di Sinalunga, una diffida ad eseguire l’intervento stante “le criticità idrologiche ed idrauliche presenti nel sito” ed il mancato “preventivo ed obbligatorio parere favorevole dell’autorità idraulica competente”.

Nonostante le osservazioni di parte, il Comune confermava la diffida con atto del 10 settembre 2015.

La società ricorrente chiedeva, quindi, il nulla osta all’Autorità di Bacino, la quale con nota prot. n. 4404 del 2 dicembre 2015, premesso che “ l’intervento è assimilabile ad un manufatto non qualificabile come volume edilizio, rientra quindi nella casistica dell’art. 7, lettera “i”) delle norme di attuazione del PAI” per il quale non è prevista l’espressione del parere da parte della stessa Autorità di bacino affermava che “sempre ai sensi dell’art. 7 lett. “i”), l’intervento dovrà essere autorizzato

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