Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202401770

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202401770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401770
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2024

N. 01770/2024REG.PROV.COLL.

N. 09005/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9005 del 2023, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



contro

signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. -OMISSIS-resa tra le parti, in sede di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del 2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Anna Marcantonio in dichiarata delega dell'avv. T M e l’Avvocato dello Stato Vincenzina Maio




FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dal brigadiere -OMISSIS- per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara n. -OMISSIS- che a sua volta aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza alle sentenza del TAR Abruzzo - Pescara-OMISSIS- confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-

Infatti il brigadiere -OMISSIS-con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- aveva impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, la determinazione del 12 luglio 2018, con cui era stato respinto dal Comandante Provinciale di Pescara il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare della consegna semplice di tre giorni, che era stata irrogata con provvedimento del 7 aprile 2018, a causa del comportamento tenuto al momento del trasferimento, dal reparto TLA speciali di Roma al Comando Regionale Abruzzo- Provincia di Pescara, non avendo provveduto all’aggiornamento dell’autocertificazione allegata alla domanda di trasferimento del 17 gennaio 2017, attestante l’assenza di cause di incompatibilità, mentre era sopravvenuta, in data 7 febbraio 2017, la partecipazione nella misura del 35% delle quote di una società, “-OMISSIS-” s.r.l. con sede in Pescara.

In particolare gli era stata contestata la violazione degli artt. 4 (comportamento in servizio) e 9 comma 1 (comunicazioni di incompatibilità e conflitto di interessi. Obbligo di astensione) del Codice Deontologico della Guardia di Finanza e dell’art. 748 comma 5 (Comunicazioni dei militari) del d.P.R. 90/2010, in quanto “ Militare, appartenente al ruolo Sovrintendenti ometteva di fornire - doverosamente - notizia utile all’istruttoria afferente al procedimento amministrativo della mobilità del personale del Corpo su base nazionale, astenendosi dal dovere di comunicare la sopravvenuta potenziale incompatibilità territoriale, in conseguenza dell’acquisizione di una significativa contitolarità in una nota impresa costituita in forma di società di capitali non ad azionariato diffuso, con sede e attività esercitata nella provincia desiderata. In ciò determinando potenziale nocumento all’istruttoria medesima, per la valutazione ai fini del servizio e in specie dell’impiego, trattandosi di procedimento finalizzato alla determinazione di trasferimento a richiesta nella provincia desiderata ed alla valutazione da parte dell’Amministrazione circa l’assegnazione del Reparto ”.

Nel medesimo giudizio R.G. n. -OMISSIS- aveva impugnato, con i motivi aggiunti, la nota del 13 novembre 2018 e il relativo Annesso n. 20 del 9 ottobre 2018, relativo al giudizio di non idoneità all’avanzamento aliquota 31 dicembre 2017, nonché con un ulteriore atto di motivi aggiunti la nota del Comando Generale della Guardia di Finanza del 16 luglio e il relativo Annesso n. 9 allegato al verbale datato 12 giugno 2019, relativo al giudizio di non idoneità all’avanzamento aliquota 31 dicembre 2018. Tali giudizi erano basati sulla prevalenza della gravità della condotta sanzionata rispetto agli elementi positivi relativi ai giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche.

Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso avverso la sanzione della consegna è stato respinto, ritenendo sussistente l’obbligo dichiarativo in ordine alle cause di incompatibilità presso la sede di destinazione anche in relazione a circostanze sopravvenute, come, nel caso di specie, il possesso delle quote societarie, nella misura del 35% della “-OMISSIS-” s.r.l. con sede in Pescara. Sono stati accolti i motivi aggiunti, per difetto di motivazione delle valutazioni di avanzamento, essendo il bilanciamento tra gli elementi positivi e negativi “ solo enunciato, sicché la prevalenza della gravità della sanzione è frutto di una mera asserzione priva dell’esternazione del procedimento logico in concreto seguito, dovendosi pertanto rilevare che la motivazione è solo apparente e dunque insufficiente, non potendo la sanzione disciplinare da sola sostenere la decisione di esclusione dall’avanzamento ”.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza e appello incidentale il signor -OMISSIS-con riguardo al capo di sentenza di

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