Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202401770

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-22, n. 202401770
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202401770
Data del deposito : 22 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2024

N. 01770/2024REG.PROV.COLL.

N. 09005/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9005 del 2023, proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

signor -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, n. -OMISSIS-resa tra le parti, in sede di ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del 2023


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2024 il Cons. Cecilia Altavista e uditi per le parti l’avvocato Anna Marcantonio in dichiarata delega dell'avv. T M e l’Avvocato dello Stato Vincenzina Maio


FATTO e DIRITTO

Il Ministero dell’Economia e Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza hanno impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara n. -OMISSIS- che ha accolto il ricorso proposto dal brigadiere -OMISSIS- per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara n. -OMISSIS- che a sua volta aveva accolto il ricorso per l’ottemperanza alle sentenza del TAR Abruzzo - Pescara-OMISSIS- confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-

Infatti il brigadiere -OMISSIS-con il ricorso R.G. n. -OMISSIS- aveva impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sede di Pescara, la determinazione del 12 luglio 2018, con cui era stato respinto dal Comandante Provinciale di Pescara il ricorso gerarchico proposto avverso il provvedimento disciplinare della consegna semplice di tre giorni, che era stata irrogata con provvedimento del 7 aprile 2018, a causa del comportamento tenuto al momento del trasferimento, dal reparto TLA speciali di Roma al Comando Regionale Abruzzo- Provincia di Pescara, non avendo provveduto all’aggiornamento dell’autocertificazione allegata alla domanda di trasferimento del 17 gennaio 2017, attestante l’assenza di cause di incompatibilità, mentre era sopravvenuta, in data 7 febbraio 2017, la partecipazione nella misura del 35% delle quote di una società, “-OMISSIS-” s.r.l. con sede in Pescara.

In particolare gli era stata contestata la violazione degli artt. 4 (comportamento in servizio) e 9 comma 1 (comunicazioni di incompatibilità e conflitto di interessi. Obbligo di astensione) del Codice Deontologico della Guardia di Finanza e dell’art. 748 comma 5 (Comunicazioni dei militari) del d.P.R. 90/2010, in quanto “ Militare, appartenente al ruolo Sovrintendenti ometteva di fornire - doverosamente - notizia utile all’istruttoria afferente al procedimento amministrativo della mobilità del personale del Corpo su base nazionale, astenendosi dal dovere di comunicare la sopravvenuta potenziale incompatibilità territoriale, in conseguenza dell’acquisizione di una significativa contitolarità in una nota impresa costituita in forma di società di capitali non ad azionariato diffuso, con sede e attività esercitata nella provincia desiderata. In ciò determinando potenziale nocumento all’istruttoria medesima, per la valutazione ai fini del servizio e in specie dell’impiego, trattandosi di procedimento finalizzato alla determinazione di trasferimento a richiesta nella provincia desiderata ed alla valutazione da parte dell’Amministrazione circa l’assegnazione del Reparto ”.

Nel medesimo giudizio R.G. n. -OMISSIS- aveva impugnato, con i motivi aggiunti, la nota del 13 novembre 2018 e il relativo Annesso n. 20 del 9 ottobre 2018, relativo al giudizio di non idoneità all’avanzamento aliquota 31 dicembre 2017, nonché con un ulteriore atto di motivi aggiunti la nota del Comando Generale della Guardia di Finanza del 16 luglio e il relativo Annesso n. 9 allegato al verbale datato 12 giugno 2019, relativo al giudizio di non idoneità all’avanzamento aliquota 31 dicembre 2018. Tali giudizi erano basati sulla prevalenza della gravità della condotta sanzionata rispetto agli elementi positivi relativi ai giudizi positivi nelle valutazioni caratteristiche.

Con la sentenza n. -OMISSIS- il ricorso avverso la sanzione della consegna è stato respinto, ritenendo sussistente l’obbligo dichiarativo in ordine alle cause di incompatibilità presso la sede di destinazione anche in relazione a circostanze sopravvenute, come, nel caso di specie, il possesso delle quote societarie, nella misura del 35% della “-OMISSIS-” s.r.l. con sede in Pescara. Sono stati accolti i motivi aggiunti, per difetto di motivazione delle valutazioni di avanzamento, essendo il bilanciamento tra gli elementi positivi e negativi “ solo enunciato, sicché la prevalenza della gravità della sanzione è frutto di una mera asserzione priva dell’esternazione del procedimento logico in concreto seguito, dovendosi pertanto rilevare che la motivazione è solo apparente e dunque insufficiente, non potendo la sanzione disciplinare da sola sostenere la decisione di esclusione dall’avanzamento ”.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza e appello incidentale il signor -OMISSIS-con riguardo al capo di sentenza di reiezione della impugnazione della sanzione. Entrambi gli appelli sono stati respinti con la sentenza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS- che, con riguardo all’appello principale ha integralmente confermato le motivazioni della sentenza di primo grado rilevando che le valutazioni della Commissione “ presentano un vero e proprio deficit motivazionale, non potendosi attribuire rilievo ostativo automatico all’irrogazione di una sanzione disciplinare… atteso che la semplice presa d’atto dell’irrogazione di una sanzione disciplinare non può considerarsi sufficiente al fine di sorreggere un giudizio negativo, non potendosi escludere che questa possa essere bilanciata da (altri) elementi di segno positivo ”.

Nel frattempo, la Commissione permanente di avanzamento, in sede di riesercizio del potere sul giudizio di avanzamento relativo all’aliquota 2018 (per la quale cui il Consiglio di Stato aveva respinto la domanda cautelare di sospensione della sentenza di primo grado proposta dall’Amministrazione), con il verbale del 1° settembre 2021 sospendeva il giudizio di avanzamento, essendo sopravvenuta una richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, in data 6 ottobre 2020.

Successivamente alla sentenza del Consiglio di Stato n.-OMISSIS- la Commissione con il verbale del 5 ottobre 2022, sospendeva il giudizio di avanzamento anche relativo all’aliquota 2017 per la medesima sopravvenienza della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pescara, in data 6 ottobre 2020.

Il brigadiere -OMISSIS-proponeva, pertanto, al TAR Abruzzo- Pescara il ricorso r.g. n. -OMISSIS- per l’ottemperanza alla sentenza n.-OMISSIS-del T.A.R. Abruzzo- Pescara, confermata dal Consiglio di Stato con la pronuncia n. 7520/2022, deducendo la nullità dei verbali della Commissione di avanzamento del 1° settembre 2021 e del 5 ottobre 2022, in quanto emanati in violazione ed elusione del giudicato.

Con la sentenza n. -OMISSIS- del 7 aprile 2023 sono state annullati i provvedimenti di sospensione delle valutazioni di avanzamento per gli anni 2017 e 2018 disposti dalla Commissione. La sentenza ha affermato che non avrebbero essere potuto essere considerate rispetto ai periodi in valutazione (anni 2017 e 2018) sopravvenienze temporalmente al di fuori di quel periodo, quale il rinvio a giudizio, intervenuto il 6 ottobre 2020;
ha ritenuto pertanto che l’Amministrazione non avrebbe potuto motivare la sospensione del giudizio “ sulla base di una sopravvenienza non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività amministrativa su cui ha inciso il giudicato ”, con conseguente nullità degli atti censurati per contrasto con la sentenza da ottemperare.

Tale sentenza non è stata appellata.

L’Amministrazione ha, quindi, provveduto ad un nuovo esercizio del potere valutativo rispetto agli anni 2017 e 2018. In particolare la Commissione permanente di avanzamento nella seduta del 5 maggio 2023 procedeva alla valutazione per le aliquote 2017 e 2018, considerando i giudizi positivi riportati nelle valutazioni caratteristiche e la sanzione disciplinare di giorni 3 di consegna, irrogata il 7 aprile 2018 per i fatti commessi il 9 febbraio 2017, valutando la gravità della sanzione della consegna con cui, ai sensi dell’art. 1361 del d. lgs 15 marzo 2010, n. 66, sono punite le più gravi trasgressioni alle norme della disciplina e del servizio;
la gravità della condotta tenuta dal valutando, tale “ da connotare una carenza di qualità professionali, in particolare sotto il profilo del senso del dovere e dell’esecuzione degli ordini ”;
la mancanza a far data dal 26 ottobre 2014 (data ultima promozione) di elementi positivi ulteriori rispetto a quelli che emergono dalla documentazione caratteristica (quali: ricompense di ordine morale, titoli di studio o frequenza corsi), meritevoli di ponderato bilanciamento rispetto alla condotta sanzionata. Riteneva, pertanto, in relazione alle caratteristiche del grado di brigadiere capo, che costituisce il livello gerarchico apicale del ruolo Sovrintendenti, per cui possono essere attribuite posizioni di responsabilità di strutture di minore rilevanza ordinativa a carattere “operativo”, “addestrativo”, di “formazione” e/o di “specializzazione” e di “supporto tecnico-logistico”, che la rilevanza della sanzione inflitta, denotando carenze nelle qualità professionali, non permettesse “ un giudizio prognostico positivo relativamente alle capacità di adempiere degnamente le funzioni del grado superiore, così come previsto dall’art. 57 del d. Lgs. n. 199/1995 ”.

Tali giudizi, unitamente alla nota di trasmissione del Comando Provinciale di Pescara della Guardia di Finanza del 22 maggio 2023, sono stati ulteriormente impugnati dal brigadiere -OMISSIS-al Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sede di Pescara, lamentando nuovamente la nullità degli atti per violazione ed elusione del giudicato delle sentenze n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-

Si costituivano in giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza.

Con la sentenza n.-OMISSIS- il TAR riteneva legittima la valutazione operata nel giudizio di avanzamento relativo al 2018, con la rilevanza attribuita alla sanzione disciplinare. Annullava invece il giudizio relativo all’anno 2017, in quanto “ il giudizio deve essere attinente al periodo di riferimento e dunque deve prendere in considerazione tutti e solo gli atti attinenti a quel periodo, e la sanzione disciplinare, benché asseritamente riferibile a fatti commessi anteriormente, è stata comminata solo in epoca successiva… il giudizio della commissione, inoltre, sebbene compiuto a distanza di tempo dal termine del periodo di valutazione, si deve basare, ora per allora, sugli atti che erano nel fascicolo del militare in quel momento, altrimenti si introdurrebbe un elemento di discrezionalità e incertezza in tutte le valutazioni, potendo le date di riunione delle commissioni incidere sulle varie promozioni da valutare ”.

Avverso tale capo di sentenza di accoglimento hanno proposto il presente appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Comando generale della Guardia di Finanza, con un unico articolato motivo in cui sono state contestate le argomentazioni del giudice di primo grado, richiamando il principio di attualità della valutazione di idoneità, che si estrinseca in un giudizio storico sulla complessiva figura del sovrintendente aggiornato alla data dello scrutinio e può quindi tenere conto anche di elementi relativi al periodo intercorrente tra la formazione dell’aliquota (nel caso di specie 31 dicembre 2017) e lo scrutinio (nel caso in esame originariamente il 9 ottobre 2018), atteso che il valutando ha continuato, nell’arco di tempo in questione, a rivestire sempre il medesimo grado. Ha richiamato quindi gli orientamenti giurisprudenziali in tal senso e insistito per la correttezza della valutazione dell’Amministrazione, che aveva richiamato la gravità della condotta e la sua rilevanza ai fini del giudizio di avanzamento. Ha poi dedotto che per la richiesta di rinvio a giudizio del 6 ottobre 2020, il G.U.P. ha emesso il decreto che dispone il giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara, per il reato di bancarotta fraudolenta, in composizione collegiale davanti al quale si è tenuta l’udienza il 18 ottobre 2023.

Si è costituito in giudizio il brigadiere -OMISSIS-che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello, non essendo stata impugnata la sentenza n. -OMISSIS-e, quindi, non essendo possibile riproporre questioni già coperte dal giudicato, avendo detta sentenza già indicato che non possono essere valutate le sopravvenienze non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale su cui ha inciso il giudicato. Ha comunque contestato la fondatezza dell’appello.

Nella memoria la difesa appellante ha richiamato ulteriori orientamenti giurisprudenziali favorevoli alle proprie tesi difensive.

Alla camera di consiglio del 13 febbraio 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.

Si prescinde dall’esame dell’eccezione di inammissibilità dell’appello in relazione alla manifesta infondatezza dello stesso.

In primo luogo si deve precisare che il presente giudizio riguarda l’ottemperanza alle sentenze n. -OMISSIS- (confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-) e n. -OMISSIS- che hanno, quindi, ormai conformato la riedizione del potere amministrativo, indicando i limiti in cui doveva avvenire il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Ne consegue che, rispetto a tali limiti posti dal giudicato, nel caso di specie, perdono di rilevanza gli orientamenti giurisprudenziali citati dalla difesa appellante, che riguardano altre fattispecie in cui i giudizi di avanzamento hanno preso in considerazione eventuali sanzioni disciplinari.

In ogni caso è evidente la correttezza delle argomentazioni del giudice di primo grado rispetto al giudizio di avanzamento relativo al 2017, in quanto già la sentenza n. -OMISSIS-(non appellata) aveva espressamente affermato che in tale giudizio non avrebbero potuto essere considerate sopravvenienze “ non in grado di incidere sulla medesima finestra temporale di attività amministrativa su cui ha inciso il giudicato ” e, quindi, al di fuori del periodo oggetto di valutazione.

Nel caso di specie, inoltre, come anche rilevato dal giudice di primo grado, rispetto al 2017, pur essendo stati commessi i fatti il 9 febbraio 2017, la sanzione disciplinare nel periodo in valutazione non era stata ancora irrogata;
inoltre nel 2017 i fatti commessi neppure erano stati contestati, essendo intervenuta la contestazione degli addebiti disciplinari solo con nota del Comandante della Compagni di Pescara del 15 febbraio 2018. Pertanto la condotta, per cui è stata successivamente irrogata la sanzione, nel 2017 non era stata ancora oggetto di un effettivo accertamento, anche in considerazione della complessità della fattispecie, in relazione al momento in cui è sorto l’obbligo della dichiarazione in ordine alla causa di incompatibilità, comunque sopravvenuta alla domanda di trasferimento;
in ogni caso nel 2017 tale comportamento era ancora all’esame del Comandante della Compagnia di Pescara, ai fini delle valutazioni in ordine all’avvio del procedimento disciplinare.

Correttamente, quindi, il giudice di primo grado ha ritenuto che il giudizio della commissione doveva essere basato sugli atti che erano già contenuti nel fascicolo del militare nel 2017.

Infatti ai sensi dell’art. 55 quater del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199, “ la commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione ”.

Peraltro, nel caso di specie, risulta determinante un ulteriore elemento al fine di ritenere l’infondatezza dell’appello ovvero che la sanzione è stata altresì valutata (legittimamente secondo la stessa sentenza n. -OMISSIS- sul punto non appellata dal brigadiere -OMISSIS-) proprio nel giudizio di avanzamento relativo all’anno successivo 2018 - anno nel quale la sanzione è stata irrogata - , con la conseguenza che non avrebbe potuto essere valutata anche nell’anno precedente in cui la sanzione non era stata ancora irrogata ed il comportamento successivamente sanzionato era ancora oggetto di valutazione ai fini di un eventuale procedimento disciplinare.

Infine, la giurisprudenza citata dalla parte appellante collega la possibilità di valutare le sanzioni disciplinari successivamente irrogate anche alla disposizione dell’art. 56 del d.lgs. 199 del 1995, che prevede la sospensione in caso di procedimenti disciplinari, ma i cui presupposti, con le modifiche introdotte con il d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, sono stati limitati, tramite il richiamo all’art. 55 del d.lgs. 199/1995, alla sola pendenza dei procedimenti disciplinari di stato, mentre nel caso di specie è stata irrogata una sanzione di corpo, con conseguente irrilevanza, anche sotto tale profilo, della giurisprudenza citata, tenuto peraltro conto che in sede di ottemperanza possono rilevare anche le sopravvenienze normative (Cons. Stato, Ad. Plen. 9 giugno 2016, n. 11).

L’appello è dunque infondato e deve essere respinto.

In considerazione della complessità della vicenda fattuale le spese del presente grado di giudizio possono essere compensate.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi