Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402867

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2024-03-26, n. 202402867
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402867
Data del deposito : 26 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/03/2024

N. 02867/2024REG.PROV.COLL.

N. 06560/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6560 del 2021, proposto da
M S e L S, rappresentati e difesi dagli avvocati M C, M N e M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M C in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;



contro

Comune di Braies, non costituito in giudizio;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati J S e L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Susanna Masetti, Nicola Todaro Marescotti, Karl Putzer e Maurizio Lorenzon, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Manzi, Dieter Schramm e Franz Complojer, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;



per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO n. 00128/2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di Susanna Masetti, Nicola Todaro Marescotti, Karl Putzer e Maurizio Lorenzon;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 marzo 2024 il Cons. S L V e uditi per le parti gli avvocati Lorenzo Coleine in sostituzione dell'avv. M C, L G e Gaia Stivali in sostituzione degli avvocati Andrea Manzi e Dieter Schramm;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La presente controversia ha ad oggetto l’impugnazione del permesso di costruire rilasciato a favore degli odierni appellanti dal Comune di Braies con provvedimento 4.9.2020 n. 1.

Con tale titolo abilitativo, rilasciato a seguito di parere positivo con prescrizioni della Commissione comunale per il territorio ed il paesaggio, è stato autorizzato il progetto di demolizione di un edificio esistente, di proprietà dei medesimi appellanti, situato sulla p.ed. 340 CC Braies, nonché la sua ricostruzione, con volumetria ampliata, sulla p.f. 881/2 CC Braies situata a circa 2 km di distanza.

Il permesso è stato adottato sulla base dell’art. 17, comma 4, terzo periodo, della Legge provinciale n. 9/2018, nella versione ratione temporis vigente, che dispone che “[l]a ricostruzione in posizione diversa nello stesso Comune e nella posizione adatta più vicina è ammissibile soltanto se la posizione originaria è oggetto di un divieto di edificazione per motivi di tutela del paesaggio o per la presenza di pericoli naturali o per ovviare a situazioni di pericolo lungo infrastrutture pubbliche ed è subordinata al previo parere vincolante della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio”.

Nel caso di specie, l’amministrazione comunale, in accoglimento dell’istanza dei privati e sulla scorta di un parere reso dal Servizio strade della provincia autonoma di Bolzano, ha ravvisato la sussistenza di una situazione di pericolo “lungo le infrastrutture pubbliche”.

2. Con il ricorso introduttivo di primo grado i privati odierni appellati, proprietari di immobili posti in situazione limitrofa al fondo in cui è stata autorizzata la ricostruzione dell’edificio, hanno impugnato il titolo abilitativo, ed i relativi atti presupposti, lamentando l’incidenza negativa sul paesaggio che avrebbe la nuova costruzione e, di conseguenza, la conseguente sensibile svalutazione dei propri immobili.

Con il ricorso di primo grado, successivamente integrato da un ricorso per motivi aggiunti, i ricorrenti hanno articolato complessivamente diciassette motivi di censura, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati nonché il risarcimento del danno asseritamene subito quantificato in 1.000.000 di euro.

Il T.R.G.A. di Bolzano, con la sentenza oggetto dell’odierno appello, ha parzialmente accolto il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti ed ha annullato i provvedimenti impugnati e rigettato la domanda di risarcimento dei danni per mancanza di prova.

3. Con il gravame proposto gli odierni appellanti hanno articolato dieci motivi di censura avverso la sentenza di primo grado chiedendone l’integrale riforma.

I motivi sono rubricati come segue:

1. “Rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, capi della sentenza da n. 55 fino a 77. Travisamento dei fatti, difetto di motivazione, violazione/falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., violazione/falsa applicazione dell’art. 832 c.c.”.

2. “Accoglimento del motivo di ricorso 1, l’asserita insussistenza della situazione di pericolo, capi della sentenza da 79 fino a 106, violazione/falsa applicazione dell’art. 17 legge provinciale n. 9 del 10.07.2018, violazione/falsa applicazione dell’art. 26 DPR 16.12.1992, n. 495 (codice della strada), travisamento dei fatti”.

3. “Accoglimento del motivo di impugnazione 2, asserita incompetenza del servizio strade a valutare la situazione di pericolo, asserita mancanza di valutazione del pericolo da parte della commissione comunale per il territorio e il passaggio, capi della sentenza da 107 fino a 119. Travisamento dei fatti, violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 4 L.P. n. 9/2018”.

4. “Accoglimento del motivo d’impugnazione 3 in merito alla posizione più adatta alla ricostruzione, capi della sentenza da 120 a 132. Violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 4, L.P. 9/2018, travisamento di fatti”.

5. “Accoglimento dei motivi d’impugnazione 4 e 5 in merito alla questione sull’aumento del numero di edifici, capi della sentenza da 133 a 143. Violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 4 e comma 5, L.P. 9/2018, travisamento di fatti”.

6. “Accoglimento del motivo di impugnazione 5 come integrato dal motivo di impugnazione 15 sulla effettiva destinazione d’uso dell’edificio esistente sulla p.ed. 340 e sull’istruttoria del comune a riguardo, capi della sentenza n. 144 fino a 166, violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 4 L.P. 9/2018, travisamento di fatti”.

7. “Accoglimento del motivo di impugnazione 6 (spostamento con ampliamento), 8 (in materia di accertamento sul mantenimento della destinazione d’uso) e 16 (sulla preesistenza nel demolendo edificio di almeno 300 m3 con destinazione abitativo e l’applicazione cumulativa del comma 4 e del comma 5 art. 17 L.P. 9/2018), capi della sentenza n. 167 fino a 182, violazione/falsa applicazione dell’art. 17, comma 4 e comma 5 L.P. 9/2018, travisamento di fatti”.

8. “Accoglimento del motivo di impugnazione 9 sul bonus cubatura, capi della sentenza da n. 183 fino a 189, violazione/falsa applicazione della delibera della giunta provinciale n. 964/2014, in particolare del punto 2”.

9. “Accoglimento del motivo di impugnazione 14 sull’incarico di progettista conferito ad un geometra, capi della sentenza da 212 fino a 226, violazione/falsa applicazione dell’art. 16 RD 11.02.1929, n. 274, violazione/falsa applicazione dell’art. 64 DPR 06.06.2001, n. 380, travisamento di fatti, difetto di motivazione”.

10. “Condanna alla rifusione delle spese di lite, capo 250 della sentenza, error in iudicando, violazione/falsa applicazione dell’art. 26 D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, difetto di motivazione”.

Si sono costituiti, al fine di resistere all’appello, le parti private vittoriose in primo grado nonché la provincia autonoma di Bolzano. Il comune di Braies non si è costituito in giudizio.

All’udienza pubblica del 21 marzo 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con il primo motivo gli appellanti censurano la sentenza laddove ha rigettato l’eccezione, dai medesimi proposta, con cui si lamentava il difetto di legittimazione e di interesse al ricorso dei ricorrenti in primo grado.

Sostengono gli appellanti che:

- non sarebbe dimostrata la riduzione di appetibilità commerciale degli immobili delle controparti e, comunque, non sarebbe provata la loro volontà di vendere detti beni;

- l’erigendo edificio degli odierni appellanti non toglie né aria né luce ai ricorrenti di primo grado e non viola in alcun modo le distanze tra edifici;

- la semplice circostanza di una riduzione della visuale non può, laddove siano rispettate le norme pubblicistiche sulle distanze, costituire un pregiudizio giuridicamente rilevante per fondare l’interesse a ricorrere.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti di primo grado, odierni appellati, erano legittimati a proporre il ricorso essendo proprietari di immobili situati in posizione limitrofa rispetto al fondo ove dovrebbe sorgere l’immobile degli odierni appellanti e, pertanto, correttamente il primo giudice ha ritenuto sussistente il requisito della vicinitas , inteso quale stabile collegamento dei ricorrenti con l’area oggetto dell’intervento ed idoneo a differenziare la loro posizione rispetto alla generalità dei consociati.

Correttamente, inoltre, il primo giudice ha ritenuto sussistente anche l’interesse al ricorso dal momento che, come emerge dal progetto approvato dall’amministrazione comunale nonché dalle simulazioni grafiche prodotte in giudizio (doc. 10 prodotto dai ricorrenti in primo grado) – e, comunque, la circostanza non è contestata dagli odierni appellanti – l’opera da realizzare avrà un impatto negativo sulla visuale del panorama paesaggistico godibile dagli immobili degli odierni appellati. Ne consegue il deprezzamento del valore di tali proprietà desumibile sulla base di massime di esperienza in

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