Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-12-11, n. 202409974
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Testo completo
Pubblicato il 11/12/2024
N. 09974/2024REG.PROV.COLL.
N. 05273/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2022, proposto da Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Molica, Giacomo Farrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 02405/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il presente contenzioso origina dal ricorso per decreto ingiuntivo che il Comune di -OMISSIS- ha presentato presso il locale Tribunale per ottenere dal Ministero della Giustizia il saldo del rimborso delle somme anticipate negli anni 2011 – 2013 (€ 10.367.725,72) per la gestione degli Uffici giudiziari, a fronte di soli intervenuti parziali pagamenti.
1.1. Il Tribunale di -OMISSIS-, con sentenza n. 1940/2018 ha declinato la propria giurisdizione a favore del giudice amministrativo.
2. Conseguentemente il Comune ha adito il Tar per la Calabria, sede di -OMISSIS-, per ottenere l’annullamento dei provvedimenti del Ministero della Giustizia, con cui era stata determinata la misura del rimborso delle spese, nonché per l’accertamento del diritto del Comune di -OMISSIS- ad ottenere il totale rimborso delle spese anticipate per i suddetti anni, maggiorate degli interessi e della rivalutazione, con condanna del Ministero al relativo pagamento.
2.1. A fondamento del ricorso ha articolato motivi di violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 392/1941, eccesso di potere per totale assenza ovvero difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, mancata comunicazione di avvio del procedimento, deducendo che la determinazione ministeriale non era conforme al dettato legislativo, che in verità non lasciava margini di discrezionalità e, comunque, era avvenuta prescindendo dal parere reso dalle competenti Commissioni di manutenzione.
2.2. Il Tar per la Calabria, con la sentenza qui impugnata, ha respinto il gravame, perché infondato, considerato, tra l’altro, che i decreti interministeriali di Ministero della Giustizia, dell’Economia e dell’Interno con le relative relazioni illustrative spiegano che le percentuali di rimborso ai diversi Comuni – diverse a seconda che ospitanti Corte di appello, come il ricorrente, o Tribunali, sezioni distaccate di questi o uffici del Giudice di Pace - sono determinate in esito alla valutazione di diversi fattori costituiti dalle somme relative ai rendiconti trasmessi, dallo stanziamento sul capitolo per l'anno finanziario di riferimento, dagli importi erogati a titolo di acconto alle Amministrazioni comunali che, successivamente, non hanno presentato il rendiconto e dalle somme da recuperare per quanto erogato in eccedenza negli anni precedenti e che “ tale specifica motivazione il ricorso non si fa carico di contestare, puntando solo sulla prospettazione del diritto al rimborso e dell’insussistenza di discrezionalità del Ministero sconfessate, palesemente, dalle precedenti illustrazioni sulla normativa applicabile… Il parere delle Commissioni di manutenzione che il Comune di -OMISSIS-