Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-10-23, n. 201504889

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2015-10-23, n. 201504889
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201504889
Data del deposito : 23 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01041/2009 REG.RIC.

N. 04889/2015REG.PROV.COLL.

N. 01041/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1041 del 2009, proposto da:
C A, rappresentato e difeso dagli avv. M D G, F D G, con domicilio eletto presso Angelo Colucci in Roma, Via Italo Carlo Falbo N. 22;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE III n. 01781/2008, resa tra le parti, concernente: promozione per meriti speciali


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti l’avvocato Graziani su delega di De Giorgio Mario e l’avvocato dello Stato Mario Antonio Scino;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il presente contenzioso attiene all’applicazione delle disposizioni concernenti le ricompense del personale della Polizia di Stato, e più precisamente la ricompensa della promozione alla qualifica superiore per meriti straordinari e speciali. La promozione per meriti straordinari e speciali è prevista dall’art. 71 del d.P.R. n. 335/1982, e il procedimento per il conferimento è regolato dagli artt. da 70 a 75- ter del regolamento emanato con d.P.R. n. 782/1985.

L’appellante, già ricorrente in primo grado, era stato destinatario del decreto del Capo della Polizia in data 20 novembre 2007, con il quale era stata disposta la promozione alla qualifica di vice sovrintendente per meriti straordinari e speciali, in relazione ad una operazione di servizio nella quale – unitamente ad un collega parigrado - aveva dato una non comune prova di sé, tanto che il Questore di Taranto aveva proposto entrambi per la promozione per meriti straordinari.

Successivamente, però, con decreto del 22 febbraio 2008, lo stesso Capo della Polizia ha annullato “in autotutela” quella promozione sostituendola con un encomio solenne. Tale annullamento era motivato con la considerazione che il decreto del 20 novembre 2007 era stato emesso nell’erroneo presupposto che l’apposita commissione centrale per le ricompense avesse espresso parere conforme alla proposta del Questore, mentre in realtà si era espressa per la concessione di un encomio solenne.

2. L’interessato ha proposto ricorso al T.A.R. della Puglia, sezione staccata di Lecce.

Il ricorrente non negava che, in effetti, la commissione centrale per le ricompense si fosse pronunciata per un encomio solenne e non per la promozione. Contestava però che nella fattispecie fossero presenti le altre condizioni per l’esercizio del potere di autotutela di cui all’art. 21- novies della legge n. 241/1990: il “termine ragionevole”, l’interesse pubblico e l’adeguata motivazione.

In subordine deduceva che il parere della commissione centrale per le ricompense non è qualificato dalla legge come vincolante;
pertanto il fatto che il Capo della Polizia se ne fosse discostato, aderendo invece alla proposta del Questore, non si risolveva in un vizio di legittimità che giustificasse l’autotutela. In ulteriore subordine impugnava il parere della commissione centrale per le ricompense, sostenendo che l’episodio del quale egli era stato protagonista meritava, in effetti, il premio della promozione straordinaria, anziché il beneficio, di minor rilievo, dell’encomio solenne deliberato dalla commissione.

3. Il ricorso è stato respinto dal T.A.R. con sentenza n. 1781/2008.

La sentenza è motivata con la considerazione che il decreto di promozione del 20 novembre 2007 era «certamente illegittimo in quanto fondato su un presupposto errato: infatti, a causa di un errore del segretario della commissione, il Capo della Polizia aveva adottato il decreto di promozione ritenendo, in perfetta buona fede, che in tal senso si fosse espresso l’organo cui la legge affida il potere di esprimere un parere obbligatorio sulle proposte di riconoscimenti in favore del personale...» .

Quanto agli altri presupposti dell’annullamento d’ufficio (termine ragionevole, interesse pubblico, motivazione) la sentenza si pronuncia argomentatamente nel senso che essi erano presenti nella fattispecie.

Per il resto, la sentenza rigetta la tesi che il parere della commissione fosse viziato per non aver riconosciuto (contrariamente alla proposta del Questore competente) che il comportamento dell’interessato nell’episodio in questione meritava il premio della promozione straordinaria;
al riguardo, la sentenza sottolinea il carattere eccezionale del beneficio e l’ampia discrezionalità affidata alla commissione.

4. L’interessato ha proposto appello al Consiglio di Stato, insistendo nuovamente nelle sue prospettazioni e argomentazioni.

L’amministrazione resiste all’appello.

5. Il Collegio, per comodità espositiva, ritiene opportuno affrontare le questioni con un ordine parzialmente diverso da quello seguito dal ricorrente.

5.1. Innanzi tutto, si deve prendere atto che il ricorrente non nega che la commissione centrale per le ricompense avesse formulato parere contrario alla proposta del Questore di Taranto, ritenendo che il premio adeguato fosse l’encomio solenne e non la promozione straordinaria. Questo punto si deve dunque ritenere accertato.

5.2. Si pone ora la questione se il parere della commissione centrale delle ricompense abbia carattere vincolante o meno.

In proposito, si osserva che le disposizioni sopra citate del regolamento n. 782/1985 non qualificano espressamente il parere come vincolante. E’ anche vero, tuttavia, che il sistema complessivo della normativa lascia intendere che la pronuncia della commissione sia il momento culminante e decisivo della procedura;
l’ipotesi che il Capo della Polizia se ne discosti, pur se ammessa, si configura dunque come una eccezione, che richiederebbe un’esplicita motivazione.

In ogni caso, si tratti di parere vincolante o meno, è risolutiva la considerazione che nella fattispecie il Capo della Polizia ha decretato la promozione basandosi sull’erroneo convincimento che in quel senso fosse il parere della commissione. Il Capo della Polizia non intendeva esercitare il suo (supposto) potere di decidere in modo difforme dal parere, al contrario intendeva uniformarvisi.

Quel decreto era dunque viziato, quanto meno, dall’errore sul contenuto del parere. Tale vizio era in sé sufficiente – salvo verificare le ulteriori condizioni – per giustificare l’annullamento in autotutela.

5.3. Quanto agli altri presupposti dell’autoannullamento d’ufficio (termine ragionevole, interesse pubblico, adeguata motivazione) questo Collegio non ravvisa ragioni sufficienti per discostarsi da quanto deciso in proposito dal T.A.R. - peraltro con convincente motivazione, senza che l’appellante abbia addotto ulteriori argomenti in senso contrario.

5.4. La sentenza appellata merita conferma, infine, anche nella parte in cui ha respinto l’impugnazione del parere della commissione centrale per le ricompense.

E’ chiaro che nell’ordinamento del personale della P.S. il sistema delle ricompense per meriti di servizio è caratterizzato da una accentuata discrezionalità, la quale anzi diviene tanto più ampia quanto più elevato è il livello delle ricompense. La ricompensa più elevata è la promozione straordinaria;
quella immediatamente inferiore è l’encomio solenne;
seguono poi le altre nell’ordine. Il giudizio è affidato alla commissione centrale;
quest’ultima, proprio in quanto “centrale”, ossia unica per l’intero Corpo, ha il compito, fra l’altro, di garantire un’equilibrata proporzionalità nonché l’omogeneità dei criteri, laddove le proposte dei singoli Questori, proprio perché provengono da una pluralità di fonti, potrebbero risultare scoordinate fra loro.

Non costituisce vizio del parere della commissione, dunque, il fatto che nella fattispecie esso sia risultato difforme dalla proposta del Questore. Non spetta poi al giudice della legittimità entrare nella questione se l’operato dell’attuale appellante e del suo collega meritasse o meno la ricompensa di maggior grado.

6. In conclusione, l’appello va respinto.

Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese.

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