Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-30, n. 201905370

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-07-30, n. 201905370
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201905370
Data del deposito : 30 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/07/2019

N. 05370/2019REG.PROV.COLL.

N. 01320/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1320 del 2011, proposto dal Signor -O-, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio Gigliola Mazza Ricci in Roma, via di Pietralata 320;

contro

Ministero del’'Economia e delle Finanze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 28271/2010, resa tra le parti, concernente PERDITA DEL GRADO DI VICE BRIGADIERE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA PER RIMOZIONE


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2019 il Cons. Fulvio Rocco e udito per l’appellante l’avvocato Alessandro Barretto su delega dell’avvocato M R, nonché l’avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

.1.1 .L’attuale appellante, Sig. -O-, espone di aver prestato servizio nel grado di Vice Brigadiere presso il Comando Regionale Emilia Romagna del Corpo della Guardia di Finanza dal 27 aprile 1976 al 23 agosto 2000, data – quest’ultima – nella quale egli è stato collocato in congedo assoluto per infermità con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 137732 dd. 19 settembre 2001, previo accertamento effettuato in data 22 agosto 2000 dalla Commissione medico-ospedaliera di Bologna in esito ad un lungo periodo assenza dal servizio per infermità iniziato dal 14 aprile 1999.

L’anzidetta determinazione del Comandante Generale del Corpo è stata registrata al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ufficio Centrale presso il Ministero delle Finanze al n. 313 dd. 10 ottobre 2001.

1.2. Con sentenza dd. 23 gennaio 2001, divenuta irrevocabile in data 9 aprile 2001, il medesimo -O- – già collocato in congedo assoluto – è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 10 di reclusione, con beneficio della sospensione condizionale, in ordine al reato di cui all’art. 317 c.p. (concussione) per aver indotto la gestrice di un impianto di distribuzione di carburante a corrispondergli la somma di Lire 200.000.- (pari ad € 103,29.-) al fine di evitare a suo carico la stesura di un verbale di contravvenzione.

In ordine a tale condanna passata in giudicato il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna ha disposto con foglio n. 21712/P dd. 24 maggio 2001 l’apertura di un’inchiesta formale nei confronti del -O-, formulando i relativi addebiti.

Con successivo foglio n. 26451/P dd. 24 maggio 2001 il medesimo Comandante Regionale ha rettificato gli addebiti precedentemente formulati.

In data 28 settembre 2001 la Commissione di disciplina si è determinata nel senso della non meritevolezza del -O- a conservare il grado e, in conseguenza di ciò, con determinazione n. 40241 dd. 19 dicembre 2001, notificata all’interessato in data 16 gennaio 2002, il Comandante Generale della Guardia di Finanza ha disposto nei confronti del medesimo -O-, a’ sensi dell’allora vigente art. 60 della l. 31 luglio 1954 n. 599, la perdita del grado per rimozione con messa a disposizione dello stesso al competente Distretto Militare quale soldato semplice con decorrenza 23 agosto 2000.

Per effetto di tale provvedimento è stata pertanto modificata nei confronti del -O- la causa di cessazione dal servizio: non più per malattia ma – per l’appunto – per rimozione dal grado.

1.3. Con ricorso proposto sub R.G. 3076 del 2002 proposto innanzi al T.A.R. per il Lazio il -O- ha pertanto chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

a) della predetta determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 40241 dd. 19 dicembre 2001 recante con decorrenza 23 agosto 2000 la propria modifica della causa di cessazione dal servizio;

b) del predetto foglio n. 26451/P dd. 24 maggio 2001 – asseritamente a lui ignoto nel suo contenuto – con il quale il Comandante Regionale dell’Emilia Romagna della Guardia di Finanza ha provveduto a rettificare gli addebiti precedentemente formulati nei suoi confronti;

c) della comunicazione del Comando del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Modena n. 4276/P dd. 24 luglio 2001, con la quale egli era stato reso edotto dell’intervenuta apertura di un’inchiesta disciplinare nei suoi confronti ed invitato a prendere visione degli atti già acquisiti;

d) della comunicazione del Comando Provinciale di Parma della Guardia di Finanza n. 14482/P dd. 5 settembre 2001 con la quale egli è stato reso edotto della data di riunione della Commissione di disciplina che avrebbe trattato il suo procedimento, con contestuale invito a farsi assistere da un ufficiale in servizio di sua scelta ovvero, in difetto, da un difensore nominato d’ufficio;

e) della pronuncia di non meritevolezza alla conservazione del grado emessa in data 28 settembre 2001, a lui asseritamente ignota nel contenuto;

f) di ogni altro atto presupposto o conseguente.

Con susseguenti motivi aggiunti di ricorso il -O- ha pure chiesto l’annullamento dei seguenti, ulteriori atti:

g) della nota Prot. n. 20496/A10 dd. 9 aprile 2002, a lui resa nota in data 15 aprile 2002, con la quale il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione Sezione Conti e Cassa ha comunicato all’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (INPDAP) la sospensione del trattamento di quiescenza disposta nei suoi confronti:

h) del conseguente provvedimento dell’INPDAP di sospensione del trattamento di pensione nei suoi confronti a far data dall’1 giugno 2002;

i) del processo verbale dd. 28 settembre 2002 della seduta della Commissione di disciplina relativa al proprio procedimento disciplinare, da lui conosciuto in data 8 aprile 2002.

Il -O- ha complessivamente dedotto in tale primo grado di giudizio i seguenti ordini di censure:

1) carenza di potere o di interesse, inammissibilità o improcedibilità del giudizio disciplinare, violazione delle norme sull’assoggettabilità passiva ai procedimenti disciplinari, incompetenza, violazione dell’art. 56 della l. 599 del 1954, violazione dell’art. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241, violazione dei princípi discendenti dall’art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per sviamento;

2) illegittimità della comunicazione del Comando del Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Modena n. 4276/P dd. 24 luglio 2001 per violazione dell’art. 64 e ss. della l. 599 del 1954;
illegittimità del foglio n. 26451/P dd. 24 maggio 2001 del Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, violazione degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 1990, violazione delle norme sul giusto procedimento, violazione dell’art. 9 della l. 241 del 1990, nonché violazione della l. 17 marzo 2001 n. 97;

3) illegittimità della comunicazione del Comando Provinciale di Parma della Guardia di Finanza n. 14482/P dd. 5 settembre 2001 in ordine alla riunione della Commissione di disciplina e di tutti gli atti istruttori e endoprocedimentali per violazione dei princípi discendenti dagli artt. 3, 24, 97 e 111Cost., violazione delle norme sul giusto procedimento, violazione dell’art. 56 della l. 599 del 1954, nonché proposizione della questione incidentale di illegittimità costituzionale dell’art. 73 della l. 599 del 1954 con riferimento agli artt. 24 e 97 Cost.;

4) violazione e falsa applicazione dell’art. 61 della l. 599 del 1954, incompetenza, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 35, 56 e 60 della l. 599 del 1954, violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria o ponderazione, insufficienza, illogicità, contraddittorietà, incongruenza e perplessità della motivazione;

5) illegittimità derivata della nota Prot. n. 20496/A10 dd. 9 aprile 2002, con la quale il Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione Sezione Conti e Cassa ha comunicato all’INPDAP la sospensione del trattamento di quiescenza e del conseguente provvedimento dell’INPDAP di sospensione del trattamento medesimo a far data dall’1 giugno 2002, violazione dei princípi discendenti dall’art. 38 Cost., violazione dei dell’art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241 del 1990, violazione delle norme sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere per insufficienza, illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione e per manifesta irragionevolezza e abnormità dell’inibitoria inflitta, difetto di istruttoria o ponderazione, perplessità della motivazione.

Il -O- ha inoltre chiesto la condanna dell’amministrazione intimata al pagamento di tutti i danni discendenti dagli atti impugnati, da determinarsi in corso di causa previa ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio.

1.4. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Ministero dell’economia e delle Finanze, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.5.. Con una prima ordinanza cautelare n. 2068 dd. 18 aprile 2002 la Sez. II^ dell’adito T.A.R. ha accolto la domanda di sospensione degli atti impugnati proposta dal -O- con riguardo a quelli menzionati nell’atto introduttivo di tale primo grado del giudizio “limitatamente alla prospettata ripetizione delle somme corrisposte in eccesso” .

1.6. Con una seconda ordinanza cautelare n. 26 giugno 2002 n. 3531 la medesima Sezione II dell’adito T.A.R. ha viceversa respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati dal -O- con i motivi aggiunti.

Tale provvedimento del giudice di primo grado è stato peraltro riformato in appello cautelare con l’ordinanza n. 3372 dd. 30 luglio 2002, resa dalla Sezione VI^ di questo Consiglio di Stato con riguardo alla predetta nota Prot. n. 20496/A10 dd. 9 aprile 2002 del Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione Sezione Conti e Cassa, “ritenuto che il provvedimento di sospensione del trattamento pensionistico impugnato con i motivi aggiunti appare essere stato adottato in violazione dell’art. 52, comma 3, del d.P.R. 1092 del 1973.

1.7. Con sentenza n. 2827 dd. 23 luglio 2010 la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso e suoi motivi aggiunti, compensando integralmente tra le parti le spese e gli onorari di tale primo grado di giudizio.

2.1. Con l’appello in epigrafe il -O- chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo i seguenti motivi d’impugnazione qui di seguito specificati.

1) Violazione dell’art. 111 c.p.c., violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia su di una censura proposta in primo grado, violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a.

L’appellante rileva che il T.A.R. ha recisamente affermato che l’impugnazione da lui proposta con motivi aggiunti della nota Prot. n. 20496/A10 dd. 9 aprile 2002 del Comando Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione Sezione Conti e Cassa e del conseguente provvedimento dell’INPDAP di sospensione del trattamento di pensione a far data dall’1 giugno 2002 – sarebbe avvenuta soltanto con riguardo ai vizi derivati dagli atti impugnati mediante l’atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L’appellante rileva la palese erroneità di tale assunto, posto che dall’esame dei predetti motivi aggiunti di ricorso consta in via inequivocabile che tali atti sono stati impugnati anche in via autonoma, segnatamente per violazione dei princípi discendenti dall’art. 38 Cost., violazione dei dell’art. 52, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092, violazione degli artt. 3 e 7 della l. 241 del 1990, violazione delle norme sul giusto procedimento, nonché eccesso di potere per insufficienza, illogicità, contraddittorietà e incongruenza della motivazione e per manifesta irragionevolezza e abnormità dell’inibitoria inflitta, difetto di istruttoria o ponderazione, perplessità della motivazione.

L’appellante evidenzia pure che a causa dell’erroneità dell’assunto anzidetto il giudice di primo grado ha omesso di disaminare tali censure e di statuire su di esse, e chiede pertanto a questo giudice d’appello di provvedere al riguardo, richiamandosi a quanto già affermato in proposito nella sede cautelare del precedente grado di giudizio dalla Sezione VI^ di questo Consiglio di Stato con la predetta propria ordinanza n. 3372 dd. 30 luglio 2002,

2) Erroneità della sentenza impugnata, violazione dell’art. 3 della l. 241 del 1990, eccesso di potere per manifesta irragionevolezza della misura disciplinare irrogata, difetto di istruttoria o ponderazione, insufficienza, illogicità, contraddittorietà, incongruenza e perplessità della motivazione.

L’appellante in buona sostanza contesta la mancata censura, da parte del giudice di primo grado, di un autonomo accertamento dei fatti da parte dell’amministrazione nella propria sede di procedimento disciplinare, nonché la mancata valutazione della proporzionalità e adeguatezza della sanzione irrogata in relazione al comportamento dell’incolpato.

L’appellante censura – altresì – l’omessa considerazione del principio secondo cui l’amministrazione deve sempre e comunque motivare adeguatamente l’attualità e necessità delle esigenze comportanti la modificazione della causa di cessazione dal servizio, non facendo discendere la modificazione medesima quale conseguenza necessitata e d automatica della sanzione disciplinare irrogata.

L’appellante evidenzia inoltre che la votazione della Commissione di disciplina non è avvenuta sulla base di una o più proposte da parte dei suoi membri, dalle quali risultino l’apprezzamento e la comparazione degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria, in modo da dare contezza della congruità della sanzione proposta.

3) Ulteriore violazione dell’art. 111 c.p.c., ulteriore violazione della regola della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, omessa pronuncia su di un’ulteriore censura proposta in primo grado con conseguente, ulteriore violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 1 c.p.a., violazione dell’art. 74, decimo comma, della l. 599 del 1954 nonché dell’art.

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