Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307405

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-07-31, n. 202307405
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307405
Data del deposito : 31 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/07/2023

N. 07405/2023REG.PROV.COLL.

N. 07074/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7074 del 2017, proposto dalla signora O R, e dalla signora A T rappresentate e difese dall’avvocato A M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Grez &
associati in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18;

contro

il Comune di Rimini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia, rappresentato e difeso dall'avvocato E F, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n.33;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 265 del 1 aprile 2017, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Rimini;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 giugno 2023 il consigliere Michele Conforti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Giunge alla decisione del Consiglio di Stato, l’appello proposto dalle signore O R e A T avverso la sentenza del T.a.r. per l’Emilia Romagna del 1 aprile 2017 n. 265.

2. La controversia ha ad oggetto:

i) la deliberazione del consiglio comunale del Comune di Rimini n. 124 del 17 settembre 2009, che ha escluso dall’applicazione dei benefici del c.d. Piano casa alcune zone del territorio comunale, e

ii) il provvedimento del 19 gennaio 2011 del medesimo Comune che ha inibito alle appellanti l’esecuzione dei lavori di cui alla d.i.a. depositata il 31 dicembre 2010, in quanto contrastante con la suddetta delibera e per ulteriori ragioni giustificatrici relative allo specifico intervento prospettato.

3. Si riassumono i fatti salienti.

3.1. Le signore Romiti Ottaviana e T Antonella hanno esposto nel ricorso di prime cure di essere comproprietarie pro quota indivisa del compendio immobiliare sito in Rimini, Viale Tripoli n. 252, costituito da due fabbricati, il tutto distinto al Catasto fabbricati del Comune di Rimini al Foglio 75, mappale 358, sub. 1-2-3-4-5.

3.2. Le signore Romiti e T hanno depositato presso il Comune di Rimini una d.i.a. - con relativi elaborati progettuali – che prevede la demolizione degli edifici esistenti e la ricostruzione – con ampliamento della superficie utile lorda (SUL) pari al 35% ai sensi dell’art. 54, comma 1, della legge della regione Emilia Romagna n. 6/2009 ed in conformità alle previsioni di tale norma.

3.3. Il Comune di Rimini ha comunicato alle comproprietarie di non dare corso all’intervento edilizio:

a) in quanto lo stesso contrasta con la delibera di consiglio comunale n. 124 del 17 settembre 2009 con la quale, richiamandosi alle previsioni di cui all’art. 55 comma 3 della legge regione Emilia Romagna n. 6/2009, è stata esclusa l'applicazione degli artt. 53 e 54 della detta Legge quanto ai progetti che fossero presentati in aree ricadenti in tutte le zone costiere che il PTCP definisce all'art.

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