Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-12-28, n. 202211526
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Testo completo
Pubblicato il 28/12/2022
N. 11526/2022REG.PROV.COLL.
N. 08152/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8152 del 2021, proposto da:
E B, G A, E B, G B, D C, N C, P C, F C, E D V, M D, M F, R G, L I, A I, S M, G M, F M, L M, T M M, P O, F P, G P, A L P, S R, M R, D R, L S, M S, M V, M L Z, M Z, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, Stefano D'Acunti, Andrea Reggio D'Aci, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Salvatore T, F F, C G, P P, rappresentati e difesi dall'avv. Carmine Medici, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
Luciassunta De Marinis, Americo Poccia, Giovanni Mungioli, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 7200/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Salvatore T con F F, C G e P P e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. Laura Marzano;
Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2022, gli avvocati A C, Stefano D'Acunti, Andrea Reggio D'Aci, Carmine Medici e l'avvocato dello Stato Stefano Vitale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La parte appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 7200 del 16 giugno 2021, con la quale è stato respinto il ricorso proposto per l’annullamento della determinazione direttoriale Prot. 322809/RU del 21 settembre 2020, recante “l’annullamento d’ufficio in autotutela ex art. 21- nonies , comma 1, della legge n. 241 del 1990 della procedura concorsuale avviata con determinazione 146312 R.U del 16 dicembre 2011 per l’assunzione di 69 dirigenti presso l’Agenzia delle dogane nonché di tutti gli atti ad essa connessi e/o conseguenti e la revoca ex art. 21- quinquies , primo comma, della legge n. 241 del1990 del relativo e menzionato bando di concorso”.
Con lo stesso atto era stato conferito “mandato al Direttore del personale per l’emanazione dei conseguenziali adempimenti finalizzati alla esecuzione della presente determinazione” e disposta “la trasmissione della presente determinazione alla competente Procura regionale della Corte dei Conti”.
Nel presente grado di giudizio si è costituita l’Agenzia delle dogane, chiedendo la reiezione dell’appello.
Si sono, altresì, costituiti i controinteressati T S, F F, C G e P P, intervenienti ad opponendum nel giudizio di primo grado, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla camera di consiglio del 21 ottobre 2021 la trattazione dell’istanza cautelare è stata rinviata al merito.
In vista della trattazione del ricorso le parti (appellante e controinteressato) hanno depositato memorie conclusive e repliche.
Con nota depositata in data 26 ottobre 2022 la parte appellante ha chiesto disporsi il rinvio del presente giudizio ai fini della trattazione congiunta e riunione con il ricorso RG 6833/20 pendente avanti la Sezione IV (che sarà chiamato alla camera di consiglio del 2 dicembre 2022) avente ad oggetto la richiesta degli odierni appellanti di accertare la mancata ottemperanza, la violazione o elusione, da parte dell’Agenzia delle dogane, del giudicato di cui alle sentenze del Consiglio di Stato nn. 1446 e 1447 del 2016 e n. 456, 457 e 458 del 2019, di declaratoria della nullità ex art. 21 septies L. 241/90 degli eventuali atti e provvedimenti adottati ed adottandi dall’amministrazione al fine di eludere o violare il giudicato.
All’udienza pubblica dell’8 novembre 2022, sentiti i difensori presenti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Con determinazione prot. n. 146312 RU del 16 dicembre 2011 il Direttore centrale del personale e dell’organizzazione dell’Agenzia delle dogane (ADM) bandiva un concorso per esami per il conferimento di sessantanove posti di dirigente di seconda fascia dell’Agenzia delle dogane, di cui uno riservato alla Provincia autonoma di Bolzano.
Gli appellanti superavano tutte le prove (preselettiva, scritte e orali).
I candidati dott. Salvatore T, dott. F F e dott.ssa C G - esclusi dalle prove orali a seguito della valutazione insufficiente dei propri scritti - promuovevano ricorso al TAR Lazio, deciso con sentenza del 28 aprile 2015, n. 6095 – e con la sentenza gemella n. 6097/2015 - con cui la Sezione II accoglieva in parte il primo ricorso per motivi aggiunti, ritenendo fondata la censura di violazione del principio di collegialità.
Il Consiglio di Stato, nel decidere gli appelli riuniti, in parziale riforma della pronuncia del TAR Lazio, con sentenza n. 1447 del 13 aprile 2016 (e, con altra gemella, la n. 1446 in pari data) circoscriveva l’annullamento alle sole correzioni effettivamente compiute in violazione della regola del collegio perfetto (tra le quali non vi erano quelle relative alle prove dei soggetti ivi appellanti), statuendo che la rinnovazione delle operazioni di correzione annullate fosse compiuta dalla Commissione esaminatrice che aveva fino a quel momento operato.
Le successive iniziative giurisdizionali dei dott.ri T, F e G (revocazione di cui al RG n. 8760/2016 e opposizione di terzo di cui al RG n. 1429/2017) venivano rigettate (sentenze n. 457 e n. 458 del 18 gennaio 2019).
Le istanze promosse dall’ADM, aventi ad oggetto chiarimenti ex art. 112, comma 5, c.p.a. e richiesta di correzione di errore materiale, sono state definite da questo Consiglio di Stato, con sentenze n. 452, 455 e 456 del 18 gennaio 2019.
In particolare, con la pronunzia n. 456/2019 è stato chiarito che « a) quanto al primo quesito si precisa che l’attività della commissione esaminatrice deve essere limitata alla sola ricorrezione collegiale degli elaborati, che andranno rimessi alla medesima in forma anonimizzata: a tal fine l’Agenzia costituirà apposita struttura collegiale, composta di un dirigente e due funzionari, di cui quello di fascia retributiva inferiore con compiti di segretario che provvederà all’inserimento degli elaborati da correggere in busta anonima, inserendo in altra busta le schede anagrafiche, tenendo da parte le schede di valutazione già a suo tempo compilate; tale operazione avverrà alla presenza di congruo numero di candidati, eventualmente estratti a sorte fra quanti abbiano manifestato interesse in tal senso, previo avviso a tutti i candidati; b) quanto al secondo quesito si precisa che alla commissione esaminatrice andranno rimessi anche gli elaborati che abbiano riportato punteggio superiore a 40/100, inseriti in busta chiusa che recherà la dicitura << elaborato già corretto >> ».
Successivamente l’ADM, con tempistiche on rapide (tanto che gli odierni appellanti inviavano tre diffide tese ad ottenere la solerte conclusione della procedura), confermava la volontà di eseguire le sentenze n. 1446 e 1447 del 2016 e, dunque, di concludere il procedimento, anche ponendo in essere le “Operazioni di ripristino dell’anonimato degli elaborati da sottoporre a nuova correzione”, come da avviso in data 8 marzo 2019, nonché nominando i nuovi componenti della commissione esaminatrice in sostituzione dei componenti supplenti dimissionari e nominando il nuovo segretario della commissione, come da determinazione prot. n. 72131/RU dell’11 luglio 2019.
In proposito, l’ADM aveva confermato tale propria intenzione, anche dando atto che, come da nota Prot. 92919/RU del 26 luglio 2019, alla commissione erano stati consegnati i plichi sigillati dei compiti da ricorreggere; inoltre, pur essendo pendente il procedimento penale RG 31710/16 (conseguente alla denuncia di alcuni candidati esclusi dalle prove orali), con nota prot. 43557/RU del 18 aprile 2018, il Direttore dell’Agenzia evidenziava il permanente “interesse di questa Amministrazione a veder positivamente definita la procedura concorsuale in argomento, in coerenza con il preminente interesse pubblico a salvaguardare ogni attività (e conseguenti spese) legittimamente posta in essere nell’ambito della stessa procedura concorsuale”.
Tuttavia, in data 11 agosto 2020 l’ADM avviava il procedimento di annullamento in autotutela degli atti della procedura concorsuale, avviata con determinazione 146312 R.U. del 16 dicembre 2011, e di ritiro del relativo bando di concorso: procedimento che si concludeva con la determinazione direttoriale prot. 322809/RU del 21 settembre 2020 con cui il Direttore dell’Agenzia annullava d’ufficio in autotutela ex art. 21 nonies , comma 1, della legge n. 241 del 1990 la procedura concorsuale e tutti gli atti della stessa e revocava, ex art. 21 quinquies , comma 1, della stessa legge, il relativo bando di concorso.
Detta nota è stata impugnata dinanzi al TAR Lazio il quale ha respinto il ricorso in sintesi ritenendo legittima la revoca del bando con conseguente sopravvenuta carenza di interesse allo scrutinio dei motivi di ricorso formulati nei confronti dell’intera procedura concorsuale.
3. L’appello è affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo la parte appellante censura la sentenza nella parte in cui ha respinto il sesto motivo del ricorso introduttivo, con il quale era stata