Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-10, n. 202209890

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-11-10, n. 202209890
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202209890
Data del deposito : 10 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2022

N. 09890/2022REG.PROV.COLL.

N. 05393/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5393 del 2019, proposto da E C, D P, L F, F O, rappresentati e difesi dall'avvocato D N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 3756/2019, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 30 settembre 2022 il Cons. Sergio Zeuli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

A sostegno del gravame, le appellanti, tutte docenti precarie in possesso di diploma di istituto magistrale conseguito entro l’a.s. 2001-2002, deducono le seguenti circostanze:

con l’art.4 comma 1 novies del Decreto legge 12 luglio 2018 n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, il Governo, preso atto della situazione di illegittimità venutasi a creare a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato relativa ai soggetti in possesso di diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001/2002, prevedeva che con riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti per la scuola dell’infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno di cui al comma 1 -quater , lettera b) del citato art. 4, che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca dovessero essere disciplinati «Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento della prova orale, i criteri di valutazione dei titoli e della prova, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e l’idonea misura del contributo».

La vicenda dei cd “diplomati magistrali” ebbe inizio con alcune decisioni del Consiglio di Stato che ritenevano che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante.

L’Adunanza Plenaria n.11 del 2017 smentì tuttavia questo orientamento, determinando una grave discriminazione in danno dei docenti i cui ricorsi erano stati definiti dopo la sentenza dell’Adunanza Plenaria.

Sicché il legislatore ha permesso anche agli altri diplomati magistrali di poter accedere ai ruoli della scuola pubblica per mezzo di un concorso straordinario, ma – a parere delle appellanti – avrebbe regolamentato in modo non legittimo rispetto ai parametri costituzionali ed europei la relativa procedura.

In particolare, loro sono in possesso del titolo di studio costituito dal diploma magistrale e, avendo svolto attività di insegnamento nelle “Sezioni primavera” delle scuole dell'infanzia per un periodo pari o superiore a due anni scolastici negli ultimi 8 anni, aspiravano a partecipare alla procedura concorsuale finalizzata a reclutare docenti con contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento nella scuola dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e per l’insegnamento nella scuola primaria (classe di concorso EEEE) ed eventuali connessi elenchi per il sostegno;

non avendo potuto inviare la domanda di partecipazione attraverso il sistema POLIS avevano spedito una raccomandata con ricevuta di ritorno chiedendo l’ammissione.

Ritenendo la disposta loro esclusione illegittima, avevano proposto ricorso al TAR.

La sentenza appellata ha rigettato il gravame ritenendo che altri percorsi formativi non siano assimilabili al requisito dei due anni di servizio negli ultimi otto anni “essendo ontologicamente differenti”.

Tanto premesso, sono dedotti i seguenti vizi avverso i provvedimenti impugnati:

a) ILLEGITTIMITA’ DEL

DECRETO MINISTERIALE DEL

17.10.2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE, IL 26.10.2018 E DEL BANDO CONCORSUALE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE CONCORSI N. 89 DEL 09.11.2018 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., PER ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETA’ E GENERICITA’.

b) ILLEGITTIMITA’ DEL

DECRETO MINISTERIALE DEL

17.10.2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE, IL 26.10.2018 E DEL BANDO CONCORSUALE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE CONCORSI N. 89 DEL 09.11.2018 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST., VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PUBBLICI CONCORSI, ECCESSO DI POTERE, DISCRIMINAZIONE, IRRAGIONEVOLEZZA, INADEGUATEZZA, ARBITRARIETA' c) ILLEGITTIMITA’ DEL

DECRETO MINISTERIALE DEL

17.10.2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE, IL 26.10.2018 E DEL BANDO CONCORSUALE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE CONCORSI N. 89 DEL 09.11.2018 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97,

COMMA

1, 51,

COMMA

1 E 3,

COMMA

1, DELLA COSTITUZIONE. d) ILLEGITTIMITA’ DEL

DECRETO MINISTERIALE DEL

17.10.2018, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE, SERIE GENERALE, IL 26.10.2018 E DEL BANDO CONCORSUALE PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE CONCORSI N. 89 DEL 09.11.2018 PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GENERALE DELLA TUTELA DEI DIRITTI ACQUISITI ANCHE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE,

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