Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-06, n. 201902907

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2019-05-06, n. 201902907
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201902907
Data del deposito : 6 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2019

N. 02907/2019REG.PROV.COLL.

N. 00410/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 410 del 2010, proposto dal dottor AN OT, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Gabriella Cappiello e Renato Angelone, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocatessa Ivana OT in Roma, via Francesco De Vico, 7,



contro

il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,



per la riforma

della sentenza breve del T.A.R. del Lazio, sede di Roma, Sezione Prima, nr. 11654/2009, resa tra le parti, concernente rigetto istanza di proroga incarico di giudice di pace.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2019, il Cons. Fulvio Rocco e udito per il Ministero della Giustizia e per il Consiglio Superiore della Magistratura l’Avvocato dello Stato De Bonis, mentre nessuno è comparso per l’appellante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.1.L’attuale appellante, dott. AN OT, giudice di pace a Napoli, ha presentato in data 18 aprile 2009, a’ sensi dell’art. 20 della l. 13 febbraio 2001 n. 48, un’istanza al Consiglio Superiore della Magistratura al fine di poter essere prorogato nel proprio incarico per ulteriori due anni pur avendo egli già raggiunto l’età di 75 anni.

A seguito di diffida inoltrata in dipendenza del silenzio serbato al riguardo, con deliberazione dd.15 luglio 2009 il Consiglio Superiore della Magistratura ha respinto l’istanza del dott. OT affermando che non poteva essere da lui comunque superato il limite massimo di 75 anni inderogabilmente fissato dall’art.7, comma 1- bis , della l. 21 novembre 1991, n. 374, per la permanenza nelle funzioni dei giudici di pace: e ciò anche in considerazione dell’univoco orientamento assunto in proposito dalla giurisprudenza del giudice amministrativo.

1.2. Il dott. OT ha pertanto impugnato con ricorso proposto sub R.G. 8386 del 2009 innanzi al T.A.R. per il Lazio tale provvedimento, richiedendone l’annullamento.

In tale primo giudizio si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, concludendo per la reiezione del ricorso.

1.3. Con sentenza n. 11654 dd. 25 novembre 2009, resa a’ sensi degli allora vigenti artt. 21 e 26 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, la Sezione I dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso.

2.1. Con l’appello in epigrafe il dott. OT chiede ora la riforma di tale sentenza, deducendo al riguardo i seguenti ordini di censura:

I) violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della l. 48 del 2001 e dell’art. 7 della l. 374 del 1991 come modificato dal d.l. 30 giugno 2006 n. 118 convertito con modificazioni dalla l. 17 agosto 2006, n. 168; eccesso di potere sotto molteplici aspetti;

2) ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 20 della l. 48 del 2001 e dell’art. 7 della l. 374 del 1991 come modificato dal d.l. 30 giugno 2006, n. 118, convertito con modificazioni dalla l. 17 agosto 2006, n. 168; ulteriore eccesso di potere sotto molteplici aspetti; error in iudicando per insufficiente motivazione nonché per omesso esame di un punto decisivo della controversia; ulteriore error in iudicando per illogicità e manifesta apoditticità.

2.2. Anche nel presente giudizio si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministero della Giustizia, concludendo per la reiezione dell’appello.

3. Alla pubblica udienza del 9 aprile 2019 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.1. Tutto ciò premesso, l’appello in epigrafe va respinto.

4.2.1. Va innanzitutto esaminato il testo delle disposizioni normative rilevanti per il caso di specie.

Va opportunamente rilevato che l’art. 7 della l. 21 novembre 1991, n. 374, risulta presentemente abrogato per effetto dell’art. 33, comma 1, lett. b ), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, recante – dopo un regime transitorio protrattosi per quasi un ventennio - la riforma organica ad oggi vigente della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Va denotato che la nuova disciplina ora accorpa nell’ambito della categoria della “magistratura onoraria” e omologa quanto a status la preesistente figura del giudice di pace con la neo-istituita figura del vice procuratore onorario.

Né è superfluo denotare che nell’attuale contesto normativo l’art. 18, commi 1, 2 e 3 di tale decreto legislativo dispone nel senso che “ l’incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l’incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio. … L’incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l’attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati…. . In ogni caso, l’incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età , con contestuale previsione di una disciplina transitoria per magistrati onorari in servizio all’atto dell’entrata in vigore della riforma contemplante la possibilità di esercitare le proprie funzioni sino e non oltre il sessantottesimo anno di età (cfr. ivi l’art. 28).

All’epoca dei fatti di causa vigeva –viceversa - l’anzidetto art. 7 della l. 374 del 1991 nel testo qui di seguito riportato.

“1. In attesa della complessiva riforma dell’ordinamento dei giudici di pace, il magistrato onorario che esercita le funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per un secondo mandato di quattro anni e per un terzo mandato di quattro anni. I giudici di pace confermati per un ulteriore periodo di due anni in applicazione dell’articolo 20 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 , al termine del biennio possono essere confermati per un ulteriore mandato di quattro anni, salva comunque la cessazione dall’esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età.

1-bis . Per la conferma non è richiesto il requisito del limite massimo di età previsto dall’art. 5, comma 1, lettera f). Tuttavia l’esercizio delle funzioni non può essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di età.

2. Fermo restando il limite di età di cui al comma 1, una ulteriore nomina non è consentita se non decorsi quattro anni dalla cessazione del precedente

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