Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2019-02-28, n. 201901395
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Pubblicato il 28/02/2019
N. 01395/2019REG.PROV.COLL.
N. 08915/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8915 del 2016, proposto da:
Garden Village S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati M S e L M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato L M in Roma, via Eustachio Manfredi, 5;
contro
Comune di Laives, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 00254/2016, resa tra le parti, concernente:
A. accertamento, in sede di giurisdizione esclusiva:
(i) del diritto a favore della ricorrente allo scomputo dei costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché del valore delle relative superfici dagli oneri di urbanizzazione primaria versati per la realizzazione degli edifici n. 1 a 7 della zona residenziale di completamento B ‘Zona Espen' e, comunque:
(ii) del diritto a favore della ricorrente al rimborso degli oneri di urbanizzazione versati in eccesso a quanto effettivamente dovuto in considerazione dello scomputo di cui sopra e comunque al pagamento dell'importo corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione primaria nella zona di completamento ‘Espen' e del valore delle rispettive aree e quindi al rimborso e/o pagamento dell'importo di Euro 650.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(iii) in subordine: del diritto al pagamento dell'indennizzo dovuto dal Comune di Laives a titolo di arricchimento senza causa, pari ad Euro 650.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B. condanna, in sede di giurisdizione esclusiva, del Comune di Laives al pagamento in favore della ricorrente:
(i) dell'importo di Euro 650.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione primaria versati dalla ricorrente in eccesso a quanto effettivamente dovuto per la realizzazione degli edifici da 1 a 7 della zona residenziale di completamento B ‘Espen' e/o al pagamento delle opere di urbanizzazione primaria e del valore delle rispettive aree;
(ii) in subordine: dell'importo di Euro 650.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente all'indennità dovuta dal Comune di Laives a titolo di arricchimento senza causa;
C. nonché, per quanto occorrer possa annullamento:
(i) della nota a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Laives dd. 22.05.2002, prot. n. 16232 con cui è stato comunicato alla ricorrente l'ammontare degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune per la realizzazione degli edifici 1, 2 e 3 della zona di completamento B ‘Espen';
(ii) della nota a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Laives dd. 19.03.2003, prot. n. 3954/491/U.U. con cui è stato chiesto alla ricorrente il versamento degli oneri di urbanizzazione per l'esecuzione di una variante alla costruzione degli edifici 2 e 3 della zona di completamento B ‘Espen';
(iii) della nota a firma dell'Assessore all'Urbanistica del Comune di Laives dd. 03.01.2003, prot. n. 32437/3144/U.U. con cui è stato comunicato alla ricorrente l'ammontare degli oneri di urbanizzazione richiesti dal Comune per la realizzazione degli edifici 4, 5, 6 e 7 della zona di completamento B ‘Espen';
(iv) nonché di ogni altro atto propedeutico, infraprocedimentale, consequenziale, o comunque connesso, anche se non conosciuto o non espressamente indicato.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Laives;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2019 il Consigliere O L e uditi, per le parti, gli avvocati L M e P D N dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Garden Village S.r.l. dal 2003 in poi ha realizzato nel Comune di Laives, in località San Giacomo, diversi complessi residenziali sull’areale cd. ‘ex Espen’.
L’areale è destinato dal PUC vigente in parte a “zona residenziale di completamento B” ed in parte a “zona residenziale di espansione C1” . Entrambe le zone sono soggette ad un (unico) piano di attuazione.
In particolare, la ricorrente ha realizzato, all’interno della “zona residenziale di completamento B” , gli edifici 1, 2 e 3, insistenti sulla p.ed. 2205 C.C. Laives, e gli edifici 4, 5, 6, e 7, insistenti sulla p.ed. 2279 C.C. Laives, nonché, all’interno della “zona residenziale di espansione C1” , gli edifici 8, 9 e 10, insistenti sulla p.ed. 2206, C.C..
Per quanto riguarda gli edifici della “zona residenziale di completamento B” , il Comune di Laives:
- con lettera dd. 22.5.2002, prot. n. 16232, ha comunicato alla ricorrente l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria per gli edifici 1, 2 e 3, quantificati nell’importo di Euro 95.123,35;
- con lettera dd. 3.1.2003, prot. n. 32437/3144/U.U., ha comunicato alla ricorrente l’ammontare degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria per gli edifici 4, 5, 6 e 7, quantificati nell’importo di Euro 444.777,31 (di cui il 60% e quindi Euro 266.866,37 per l´urbanizzazione primaria);
- con lettera dd. 19.3.2003, prot. n. 3954/491/U.U., ha comunicato alla ricorrente l’ammontare degli oneri di urbanizzazione per l’esecuzione di una variante alla costruzione degli edifici 2 e 3, quantificati nell’importo di Euro 833,62.
Per quanto riguarda gli edifici della “zona residenziale di completamento B” , la ricorrente ha versato, quindi, l’importo complessivo di Euro 362.823,34 per oneri di urbanizzazione primaria.
Con ricorso proposto dinanzi al TRGA Sezione Autonoma di Bolzano, la Garden Village S.r.l. ha affermato sostanzialmente di aver non solo pagato a suo tempo il suddetto importo di Euro 362.823,34 per oneri di urbanizzazione primaria, ma di aver realizzato essa stessa, a proprie spese e su superfici di sua proprietà, tali opere di urbanizzazione primaria quali le strade, la rete di distribuzione dell’acqua potabile, la rete delle acque nere, il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, la rete di approvvigionamento elettrico e di connessione telefonica e il sistema di illuminazione stradale (tutte opere che servirebbero anche all’adiacente zona di espansione), nonché passaggi pedonali e di soccorso, destinati ad essere utilizzati dalla collettività.
La ricorrente ha ritenuto pertanto di aver diritto allo scomputo delle spese sostenute nonché del valore dell'area occupata nell'ammontare complessivo di circa Euro 650.000,00, come da stime allegate dagli oneri di urbanizzazione versati.
Al riguardo la ricorrente ha dichiarato e confermato la propria disponibilità a cedere le opere di urbanizzazione primaria nella zona di completamento, compresi i passaggi pedonali e di soccorso, nella proprietà del Comune, non avendo alcun interesse (anche in considerazione di eventuali rischi connessi) a rimanerne proprietaria;in ogni caso ha dichiarato e confermato, in via subordinata, la disponibilità di costituire diritti reali di godimento a favore del Comune, a condizione che lo stesso si accolli ogni rischio connesso.
Tale scomputo delle spese sostenute per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, oltre ad essere previsto dall’art. 1, comma 2 del Regolamento comunale allora vigente e dall’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, costituirebbe – sempre secondo la ricorrente – un principio di portata generale ed espressione del rigoroso criterio del ne bis in idem.
In linea del tutto subordinata, la ricorrente ha chiesto il rimborso di quanto versato per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona di completamento de qua, nonché il riconoscimento del corrispettivo del valore delle aree occupate a titolo di arricchimento senza causa.
A tale riguardo, la ricorrente ha sollevato, infine, eccezione di incostituzionalità dell’art. 66, comma 5, LUP con riferimento all’art. 66, comma 4, LUP e agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sostenendo che un eventuale obbligo in capo alla ricorrente di cedere le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria a titolo gratuito al Comune di Laives dopo aver già versato i contributi di urbanizzazione di cui al comma 4 dell’art. 66, LUP si risolverebbe con tutta evidenza in un onere eccessivamente gravoso per la medesima che non risulta in alcun modo conciliabile con la tutela della proprietà privata di cui all’art. 42, Cost.. L’obbligo della cessione gratuita delle aree previsto dall’art. 66, comma 5, LUP, ove considerato un obbligo “aggiuntivo” rispetto all’obbligo del versamento dei contributi di urbanizzazione, si porrebbe, inoltre, in evidente contrasto con l’art. 3, Cost., essendo il contributo dovuto ai sensi dell’art. 66, comma 4, LUP già destinato a coprire i costi da sostenere dalla Pubblica Amministrazione per l’acquisizione delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione. Tale obbligo comporterebbe quindi un’ingiusta locupletazione della Pubblica Amministrazione in contrasto con i principi di ragionevolezza e uguaglianza previsti dall’art. 3, Cost..
Con il ricorso la ricorrente ha chiesto, pertanto, quanto segue:
Voglia il Tribunale di Giustizia Amministrativa, “contrariis reiectis e, per quanto occorrer debba, previa remissione degli atti di causa alla Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 66, comma 5, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, con riferimento all’art. 66, comma 4, l.p. 13/1997 e agli artt. 3 e 42, Cost.,
A. accertare, in sede di giurisdizione esclusiva,
(i) il diritto a favore della ricorrente allo scomputo dei costi dalla stessa sostenuti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché del valore delle relative superfici dagli oneri di urbanizzazione primaria versati per la realizzazione degli edifici n. 1 a 7 della zona residenziale di completamento B ‘Zona Espen’ e, comunque:
(ii) il diritto a favore della ricorrente al rimborso degli oneri di urbanizzazione versati in eccesso a quanto effettivamente dovuto in considerazione dello scomputo di cui sopra e comunque al pagamento dell’importo corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione primaria nella zona di completamento ‘Espen’ e del valore delle rispettive aree e quindi al rimborso e/o pagamento dell’importo di Euro 650.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
(iii) in subordine al precedente punto (ii): il diritto al pagamento dell’indennizzo dovuto dal Comune di Laives a titolo di arricchimento senza causa, pari ad Euro 650.000,00, oltre interessi e rivalutazione, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
B. condannare, in sede di giurisdizione esclusiva, il Comune di Laives al pagamento in favore della ricorrente:
(i) dell’importo di Euro 650.000,00, oltre ad interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di rimborso degli oneri di urbanizzazione primaria versati dalla ricorrente in eccesso a quanto effettivamente dovuto per la realizzazione degli edifici da 1 a 7 della zona residenziale di completamento B ‘Espen’ e/o pagamento delle opere di urbanizzazione primaria e del valore delle rispettive aree;
(ii) in subordine al precedente punto (i): dell’importo di Euro 650.000,00 oltre ad interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, corrispondente all’indennità dovuta dal Comune di Laives a titolo di arricchimento senza causa;
C. per quanto occorrer possa annullare gli atti in epigrafe indicati.
D. con vittoria delle spese di lite, oltre ad IVA, CNPA, spese generali in misura del 15%, nonché alle spese successive occorrende” .
Inoltre, la ricorrente ha confermato la propria disponibilità a cedere le opere di urbanizzazione primaria nella zona di completamento nella proprietà del Comune, e ha confermato, in via subordinata, la disponibilità di costituire diritti reali di godimento a favore del Comune, a condizione che lo stesso si accolli ogni rischio connesso.
In via istruttoria la ricorrente ha chiesto, per quanto occorrer possa, l’espletamento di una c.t.u. al fine di accertare il valore delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ricorrente nella zona di completamento B ‘Espen’, nonché il valore delle relative superfici, da portare a scomputo dei contributi di urbanizzazione versati dalla ricorrente.
Il Comune di Laives, costituitosi in giudizio con controricorso dd. 16.12.2014, con memoria difensiva dd. 26.5.2016 ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale, contestata in ogni caso la quantificazione delle pretese di parte ricorrente:
- dichiarare inammissibile — per tardività — l'impugnazione delle note indicate in ricorso;
- respingere nel merito, perché infondate, le richieste di scomputo e/o rimborso degli oneri di urbanizzazione primaria per cui è causa;
- in subordine, dichiarare prescritta l'azione di ripetizione d'indebito esercitata da controparte e, dunque, estinto per prescrizione il preteso diritto allo scomputo e/o rimborso;
- in ulteriore subordine dichiarare inammissibile l'azione di arricchimento senza causa ex articolo 2041 c.c.;
- in ulteriore subordine, rigettare la domanda di indennizzo ex articolo 2041 c.c. perché non provata;
- in estremo subordine, dichiarare prescritta l'azione di arricchimento senza causa esercitata da controparte e, dunque, estinto per prescrizione il preteso diritto all'indennizzo ex articolo 2041 c.c.;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” .
Con sentenza n. 254/2016, il