Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202202985

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-04-20, n. 202202985
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202202985
Data del deposito : 20 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/04/2022

N. 02985/2022REG.PROV.COLL.

N. 08238/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8238 del 2019, proposto dal Ministero dell'Interno e dall’Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il Comune -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati F C S, S L e C F R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F M in Roma, via Camesena, n. 46;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Carnovale, Saverio Sticchi Damiani e Fausto Troilo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Saverio Sticchi Damiani in Roma, piazza S. Lorenzo in Lucina, n. 26;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro -OMISSIS-, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune -OMISSIS- e della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2022 il Cons. G T, udito l’avvocato Fausto Troilo e vista l'istanza depositata dall'avvocato dello Stato Carmela Pluchino con cui ha chiesto il passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con sentenza -OMISSIS-, il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, ha accolto il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, proposto dalla -OMISSIS- per l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro -OMISSIS-, nonché dei provvedimenti ad essa connessi.

Il Ministero dell’Interno e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo di Catanzaro hanno impugnato l’indicata sentenza con ricorso in appello -OMISSIS-.

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, la società ricorrente in primo grado.

Si è altresì costituito il Comune -OMISSIS-, che in seguito all’informativa aveva adottato un provvedimento di autotutela rispetto a titoli precedentemente rilasciati alla società interessata.

Con ordinanza -OMISSIS- è stata rigettata la domanda cautelare proposta dalla parte appellante, in ragione dell’ammissione dell’appellata alla misura di cui all’art. 34 -bis , comma 6, del d. lgs. n. 159 del 2011

Con ordinanza -OMISSIS-, la trattazione del merito del ricorso è stata rinviata in considerazione della pendenza della procedura di controllo giudiziario.

Il ricorso in appello è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 aprile 2022.

2. Con la sentenza impugnata il T.A.R. della Calabria, sede di Catanzaro, ha annullato l’informazione interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché l’ordinanza del Comune -OMISSIS- -OMISSIS-, di revoca di autorizzazioni e di declaratori di perdita efficacia della SCIA.

Il T.A.R. ha ritenuto che “ il provvedimento interdittivo in questa sede censurato non supera le critiche mosse dalla società ricorrente. 7.1. – Invero, come già rilevato in sede cautelare, è pacifico che -OMISSIS- abbia abbandonato la compagine societaria -OMISSIS-. La sua posizione e i suoi rapporti con ambienti criminali sono dunque ininfluenti ai fini di valutare l’attuale pericolo di permeabilità della società ricorrente all’influenza della criminalità organizzata. 7.2. – Rimangono quindi da valutare solo i legami, che l’amministrazione definisce di cointeressenza, tra -OMISSIS- e altre società interdette. Ebbene, innanzitutto sono evanescenti i legami di -OMISSIS- con -OMISSIS-, con le quali l’unico punto di contatto e la figura di -OMISSIS-, di cui -OMISSIS- è socia. Altrettanto deve dirsi quanto alla relazione con -OMISSIS-, con la quale l’unico punto di contatto è la figura -OMISSIS-. Più significativi i rapporti con -OMISSIS-, di cui gli attuali soci di -OMISSIS- sono -OMISSIS- e con la quale vi è una effettivo intreccio di natura economica, ed -OMISSIS-. Tuttavia, tali rapporti non paiono tali da inferirne il pericolo di infiltrazione mafiosa dell’odierna ricorrente, posto che l’istruttoria svolta ha permesso di appurare che le citate società, a loro volta, sono state destinatarie di informazione interdittiva per le cointeressenze con ulteriori soggetti economici esposti al pericolo di condizionamento da parte della criminalità organizzata, sicché la fonte del possibile condizionamento mafioso si pone a distanza rilevante dalla società oggi ricorrente.. Quanto a -OMISSIS-, si osserva che il rapporto con essa è limitato alla -OMISSIS-. In ogni caso, la cui permeabilità di tale soggetto economico al fenomeno mafioso è stata ritenuta dall’amministrazione in virtù del ruolo -OMISSIS-. Ebbene, il Tribunale -OMISSIS-, nel decidere, con decreto -OMISSIS-, sulla domanda di controllo giudiziario presentata da -OMISSIS- ha escluso che l’infiltrazione mafiosa possa avere natura non occasionale, posto che il citato -OMISSIS- ha assunto ruoli gestionali all’interno della società solo in determinati periodi di tempo -OMISSIS-. 7.3. - Esaminato in questi termini, il compendio indiziario che ha motivato la determinazione prefettizia appare privo dell’univocità e della serietà necessarie a sostenere un provvedimento prefettizio, giacché il pericolo di influenza criminale risulta essere oggettivamente remoto ”.

3. Nel ricorso in appello l’amministrazione deduce che:

- “la sentenza impugnata, nel concentrarsi sulla posizione di -OMISSIS-, ha totalmente omesso di considerare la posizione ben più rilevante di -OMISSIS-, ed i rapporti esistenti fra quest’ultimo, gli attuali soci della -OMISSIS-ed altre società interdette”;

- la “-OMISSIS- ha, attualmente, come soci: -OMISSIS-”;

- “Ulteriore indice del pericolo di infiltrazione mafiosa è dato dalle cessioni di quote detenute in altre società, fra cui -OMISSIS-, da parte di -OMISSIS-, successivamente all’adozione, -OMISSIS-, di informazione interdittiva”.

4. Il Comune -OMISSIS- si è costituito, allegando il carattere vincolato dei propri provvedimenti.

5. Si è costituita altresì la società appellata:

- eccependo il difetto di legittimazione e di interesse ad agire in capo all’amministrazione appellante, in conseguenza dell’ammissione della società al controllo giudiziario;

- contestando nel merito il motivo di appello (“ i profili di illegittimità, inaccoglibilità ed inammissibilità dell’atto di appello sono relativi:- al carattere temporalmente risalente dei fatti richiamati a fondamento dello stesso;
- alla loro riferibilità a soggetti estranei alla compagine societaria dell’odierna parte appellata, senza che siano indicati gli elementi di collegamento con i suoi componenti;
- alla insufficienza dei rapporti di parentela (tra i componenti della società appellata ed i soggetti interessati da pregiudizi giudiziari e di polizia inerenti alla criminalità organizzata) al fine di fondare il pericolo di condizionamento dell’impresa interessata
”).

- riproponendo le censure svolte in primo grado contro l’interdittiva;

6. Preliminarmente va osservato che l’amministrazione appellante -OMISSIS- ha depositato il provvedimento liberatorio emesso -OMISSIS- dalla Prefettura di Catanzaro.

Con successiva memoria -OMISSIS- la società appellata ha dichiarato che all’esito di tale provvedimento sopravvenuto “ deve ritenersi venuto meno l’interesse da parte dell’Amministrazione appellante alla prosecuzione del presente giudizio, avente ad oggetto un’interdittiva antimafia ormai superata da questo nuovo provvedimento ” ed ha pertanto chiesto che l’appello fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

In via subordinata ha chiesto che il gravame venga respinto perché infondato.

7. In relazione a tale questione preliminare il Collegio osserva che il provvedimento sopravvenuto determina il ritorno in bonis dell’impresa a far data dalla sua adozione, e dunque senza rimuovere retroattivamente gli effetti dell’informativa oggetto di giudizio, con la conseguenza che permane l’interesse dell’amministrazione appellante allo scrutinio della legittimità di quest’ultima, a fronte di una sentenza di primo grado che ne ha dichiarato l’illegittimità, e che altrimenti sul punto passerebbe in giudicato.

8. In secondo luogo, nessuna refluenza sul thema decidendum del presente giudizio – sia sul piano dell’interesse a coltivare il gravame, sia in relazione al merito della pretesa – può avere la vicenda relativa al controllo giudiziario, come questa Sezione ha in più volte affermato (in questa sede per esigenze di sinteticità si rinvia in particolare alle sentenze -OMISSIS-).

9. Nel merito, la sentenza del TAR ha ritenuto non significative - in quanto relative a contatti occasionali, sporadici e “di riflesso” - le circostanze su cui poggiava l’informativa.

L’appello allega in contrario, tra l’altro, la rilevanza del -OMISSIS-.

Replica l’appellata nel senso che “ lo stesso -OMISSIS- all’interno della compagine societaria della -OMISSIS- non ha mai ricoperto cariche sociali, non ha mai percepito compensi e non si è mai interessato all’operatività della stessa, tant’è che -OMISSIS-ha manifestato la sua volontà di cedere le quote e -OMISSIS- non fa più parte della società ”.

10. Lo scrutinio delle censure nelle quali si articola il gravame postula un pur sintetica ricognizione dei tratti caratterizzanti il parametro normativo regolante l’esercizio del potere di cui si discute, alla luce della giurisprudenza di questa Sezione (nello specifico, e da ultimo, le sentenze -OMISSIS-).

Gli elementi di fatto valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati non atomisticamente, ma in chiave unitaria, secondo il canone inferenziale – che è alla base della teoria della prova indiziaria - quae singula non prosunt, collecta iuvant , al fine di valutare l’esistenza o meno di un pericolo di una permeabilità dell’impresa dell’appellante a possibili tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, “ secondo la valutazione di tipo induttivo che la norma attributiva rimette al potere cautelare dell’amministrazione, il cui esercizio va scrutinato alla stregua della pacifica giurisprudenza di questa Sezione (ex multis, Consiglio di Stato, -OMISSIS-) ” (così da ultimo le sentenze -OMISSIS-).

Come ha chiarito la sentenza -OMISSIS-, “ ciò che connota la regola probatoria del "più probabile che non" non è un diverso procedimento logico, (…..), ma la (minore) forza dimostrativa dell'inferenza logica ”.

Il princìpio è stato ribadito dalla Corte costituzionale, nella sentenza -OMISSIS-: “ Deriva dalla natura stessa dell’informazione antimafia che essa risulti fondata su elementi fattuali più sfumati di quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari ”.

La stessa sentenza del giudice delle leggi ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “ a condotta libera ”, “ lasciati al prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa”, un ausilio è stato fornito dall’opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo Consiglio di Stato -OMISSIS-, ha individuato un “nucleo consolidato (…) di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale ”.

Si è altresì osservato nella giurisprudenza di questa Sezione (sentenza -OMISSIS-) che “ il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio de quo non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione, potendo questa manifestarsi anche oltre l’intenzione del titolare dell’attività. In altre parole, l’esclusione della c.d. contiguità compiacente non vale di per sé ad escludere il pericolo di una contiguità soggiacente ”.

Inoltre, la sentenza -OMISSIS- ha chiarito che “ Come insegna una costante giurisprudenza di questa Sezione (-OMISSIS-) alcune operazioni societarie possono disvelare una attitudine elusiva della normativa antimafia ove risultino in concreto inidonee a creare una netta cesura con la pregressa gestione subendone, anche inconsapevolmente, i tentativi di ingerenza (Cons. St., -OMISSIS-) ”.

La stessa sentenza da ultimo citata ha rimarcato che “ il mero decorso del tempo, di per sé solo, non implica la perdita del requisito dell’attualità del tentativo di infiltrazione mafiosa e la conseguente decadenza delle vicende descritte in un atto interdittivo, né l’inutilizzabilità di queste ultime quale materiale istruttorio per un nuovo provvedimento, donde l’irrilevanza della ‘risalenza’ dei dati considerati ai fini della rimozione della disposta misura ostativa, occorrendo, piuttosto, che vi siano tanto fatti nuovi positivi quanto il loro consolidamento, così da far virare in modo irreversibile l'impresa dalla situazione negativa alla fuoriuscita definitiva dal cono d'ombra della mafiosità. E’ evidente che il momento in cui l’interdittiva è adottata non fotografa l’inizio della vicinanza della società agli ambienti della criminalità organizzata, che possono trovare la loro genesi anche in epoca di gran lunga antecedente ”.

11. L’applicazione dei richiamati princìpi alla fattispecie dedotta nel presente giudizio conduce all’accoglimento dell’appello dell’amministrazione e alla conseguente declaratoria di infondatezza del ricorso di primo grado.

La sentenza gravata ha infatti operato una scomposizione atomistica dei singoli elementi sintomatici valorizzati dall’amministrazione, concludendo per l’irrilevanza inferenziale di ciascuno di essi.

Tale percorso argomentativo, come dedotto dall’appellante, risulta viziato in una duplice prospettiva.

11.1. In primo luogo, emerge come -OMISSIS- abbia intrattenuto numerosi rapporti con società a loro volta attinte da provvedimenti interdittivi: il che evidenzia una trama relazionale che denota l’inserimento del predetto in un contesto, non isolato, caratterizzato dal pericolo d’infiltrazione della criminalità organizzata nelle dinamiche imprenditoriali.

In argomento la sentenza di questa Sezione -OMISSIS- ha chiarito che l’interdittiva antimafia può basarsi sulla rilevanza di una sola figura soggettiva se attorno alla stessa si concentrano plurimi elementi fattuali a loro volta sintomatici della vicinanza alla criminalità organizzata.

Nel caso di specie, peraltro, risulta che gli attuali soci della società appellata sono legati -OMISSIS- al predetto -OMISSIS-.

11.2 In secondo luogo, come già accennato, i plurimi elementi considerati dall’informativa sono stati esaminati dal T.A.R. senza cogliere il dato d’insieme, che invece evidenzia la convergenza di tali elementi verso il pericolo di infiltrazione.

Va infatti considerato che, oltre alla rilevanza sul piano indiziario della presenza nella compagine della figura esaminata al punto precedente, la società appellata si è caratterizzata per avere essa stessa cointeressenze e rapporti con società attinte da provvedimento interdittivo: d’altra parte – come deduce l’appellante - risulta che, oltre al predetto -OMISSIS-, anche -OMISSIS-, ha fatto parte in passato della -OMISSIS-, attualmente amministrata dal -OMISSIS-.

12. Conseguentemente, ad una lettura unitaria del materiale posto a fondamento del provvedimento impugnato in primo grado, risulta che lo stesso appare fondato su di una valutazione prognostica non irragionevole, comunque esente dai vizi dedotti con il ricorso di primo grado, e con i connessi motivi aggiunti.

Questi, in accoglimento dell’appello, devono essere pertanto rigettati perché infondati.

In ragione della peculiarità della fattispecie le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.

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