Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203360

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203360
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202203360
Data del deposito : 27 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2022

N. 03360/2022REG.PROV.COLL.

N. 08220/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8220 del 2017, proposto da
G C, A L, G S, C C, A L G, E C, G C, P D, R P, E T, R V, E B, A M B, A F, B G, S T, C B, D M, M F, M M, A D, E S, E G, M G, L B, L M C, M C, G C, S G, S C, M D M, C S, V C, M S, M A G, A C, D B, D G, D L, I Concetta Caruso, Maria Antonella Dessi, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pistilli, Stefania Reho, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Reho in Roma, via Nazario Sauro, 16

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12

per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis n. 5062/2017


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Marco Morgantini.

Nessun avvocato essendo comparso;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza appellata (Tar Lazio III bis n° 5062 del 2 maggio 2017) è stato respinto il ricorso proposto avverso il d. m. n° 495 del 22 giugno 2016 in virtù del quale è stata disposta la riapertura della graduatoria ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014 – 2017, concedendo l’iscrizione definitiva a coloro che avevano nel frattempo conseguito titoli di abilitazione all’insegnamento laddove non è invece compresa l’iscrizione di coloro che sono in possesso della predetta abilitazione in virtù di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

Il ricorso è inammissibile e comunque irricevibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti e concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituisce atto presupposto del D.M. n. 495/2016, atteso che le GAE per espressa previsione del legislatore hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n. 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e, con il D.M. n. 495/2016, per l’annualità 2016/2017 (v. art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004 e ora art. 1, comma 10 bis, della L. n.21/2016 che ha prorogato la validità di tali GAE fino all’a.s. 2019/2020);

Il ricorso va dichiarato irricevibile per la tardiva impugnativa del presupposto D.M. n. 235/2014. ”.

L’amministrazione si è costituita in giudizio per resistere all’appello.

2. Con ordinanza n° 5726 del 28 dicembre 2017 il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, “ tenuto conto della più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato. ”.

Successivamente al deposito della sopra richiamata ordinanza n° 5726 del 28 dicembre 2017 parte appellante non ha più svolto attività difensiva.

3. L’appellante lamenta contrarietà al giudicato formale in tema di regolamenti e applicazione erga omnes della portata abrogativa. Errata interpretazione del combinato disposto dal D.M. n° 495 del 22 giugno 2016 e D.M. n° 353/2014. Illogicità e infondatezza delle motivazioni addotte anche nel merito.

Espone che con decreto ministeriale n°495 del 22 giugno 2016 il Ministero dell’Istruzione, Università a Ricerca ha disposto la riapertura delle graduatorie ad esaurimento dei docenti per il triennio 2014/2017, disciplinandone l'aggiornamento.

Nell’indicare, però, la tipologia dei destinatari, e quindi gli aventi diritto all’inserimento nella GAE, il decreto ministeriale ometterebbe di considerare coloro che hanno conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale, considerato abilitante.

Fa presente che a prevedere un’identica limitazione era stato, invero, anche il decreto ministeriale di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento n°353/2014 nella parte in cui prevedeva che non fosse consentito ai diplomati magistrali che avevano conseguito il titolo entro l’anno scolastico 2001/2002 l’iscrizione alle graduatorie ad esaurimento.

Fa riferimento alla la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973 del 16 aprile 2015, secondo cui le regole stabilite dal decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, l’inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittime e vanno annullate. Lamenta che, ciò nonostante, il decreto ministeriale n. 495 del 2016 non prevedeva che potessero iscriversi in dette graduatorie i docenti che avevano conseguito il diploma ante l’anno scolastico 2001/2002: si facevano rivivere, sostanzialmente, disposizioni su cui si era espresso il Consiglio di Stato, annullandole integralmente.

3 – bis. La censura è infondata.

Il collegio osserva infatti che, sulla scorta dei principi stabiliti dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n° 11 del 2017, gli effetti di annullamento della sopra richiamata sentenza del Consiglio di Stato n° 1973 del 2015 erano circoscritti ai ricorrenti in quel giudizio (come si desume dallo specifico riferimento, contenuto in tale sentenza, “agli originari ricorrenti”).

Tale sentenza non può giovare a parte appellata, non essendo produttiva di effetti generali (così Consiglio di Stato VII n° 2226 del 28 marzo 2022).

Con tale premessa il collegio condivide pertanto quanto rilevato con la sentenza appellata, secondo cui il ricorso proposto in primo grado è inammissibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituisce atto immediatamente lesivo e presupposto del D.M. n. 495/2016.

Non sussiste pertanto il vizio logico lamentato da parte appellante, secondo cui “ il vizio logico e l’errore di giudicato contestato alla sentenza impugnata, se da un lato riconosce il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro il 2000/2001, dall’altro dichiara l’improcedibilità del ricorso volto al riconoscimento, sulla base della mancata e presupposta impugnazione del D.M. n. 235/2014, lo stesso decreto ministeriale annullato in via definitiva e con efficacia erga omnes dal Consiglio di Stato ”.

Sotto tale profilo va anche considerato che con la sentenza appellata, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, non è stato riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2000/2001.

Il collegio ribadisce invece la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui il solo possesso del diploma magistrale, sebbene conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall'articolo 1, comma 605, lett. c), della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (così Consiglio di Stato VII n° 1335 del 24 febbraio 2022, Ad. Plen. N° 11 del 20 dicembre 2017 e n° 4 e 5 del 27 febbraio 2019).

È stato infatti osservato quanto segue:

- la necessità di un titolo abilitante ulteriore rispetto al mero possesso del titolo di studio trova giustificazione nella considerazione che l'inserimento in graduatoria è destinato a consentire per mero scorrimento lo stabile ingresso nel ruolo docente e tale ingresso non può prescindere, come sottolinea anche l'ordinanza di rimessione, da una seria ricognizione dell'esperienza maturata o del percorso formativo seguito dopo il diploma (a volte conseguito in anni molto risalenti nel tempo);

- appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di "precariato storico", per evidenti ragioni sociali.

L’appello deve pertanto essere respinto.

Essendosi l’amministrazione costituita in giudizio solo formalmente, le spese del giudizio d’appello possono essere compensate.

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