Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-04-27, n. 202203360
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Testo completo
Pubblicato il 27/04/2022
N. 03360/2022REG.PROV.COLL.
N. 08220/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8220 del 2017, proposto da
G C, A L, G S, C C, A L G, E C, G C, P D, R P, E T, R V, E B, A M B, A F, B G, S T, C B, D M, M F, M M, A D, E S, E G, M G, L B, L M C, M C, G C, S G, S C, M D M, C S, V C, M S, M A G, A C, D B, D G, D L, I Concetta Caruso, Maria Antonella Dessi, rappresentati e difesi dagli avvocati Massimo Pistilli, Stefania Reho, con domicilio eletto presso lo studio Stefania Reho in Roma, via Nazario Sauro, 16
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma della sentenza del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sez. III-bis n. 5062/2017
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2022 il Cons. Marco Morgantini.
Nessun avvocato essendo comparso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con la sentenza appellata (Tar Lazio III bis n° 5062 del 2 maggio 2017) è stato respinto il ricorso proposto avverso il d. m. n° 495 del 22 giugno 2016 in virtù del quale è stata disposta la riapertura della graduatoria ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014 – 2017, concedendo l’iscrizione definitiva a coloro che avevano nel frattempo conseguito titoli di abilitazione all’insegnamento laddove non è invece compresa l’iscrizione di coloro che sono in possesso della predetta abilitazione in virtù di diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002.
La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.
“ Il ricorso è inammissibile e comunque irricevibile per omessa tempestiva impugnazione del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, immediatamente lesivo dell’interesse dei ricorrenti e concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il triennio 2014/15, 2015/16, 2016/17 che costituisce atto presupposto del D.M. n. 495/2016, atteso che le GAE per espressa previsione del legislatore hanno natura triennale e nel corso del triennio è consentito esclusivamente lo scioglimento delle riserve, secondo le modalità e i termini disciplinati con il D.M n. 325/2015 per l’annualità 2015/2016 e, con il D.M. n. 495/2016, per l’annualità