Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2013-04-18, n. 201302134
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N. 02134/2013REG.PROV.COLL.
N. 06181/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6181 del 2007, proposto dalla signora M M A, rappresentata e difesa dagli avvocati E S e P B, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via G.B. Vico, 31;
contro
Ministero del commercio internazionale, in persona del Ministro
pro tempore
, non costituito nel presente grado del giudizio;
nei confronti di
I signori M M, D N M, G C, P S, non costituiti nel presente grado del giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 3831/2006, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il consigliere Maurizio Meschino e udito per le parti l’avvocato Scoccini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La signora M M A (nel seguito “ricorrente”), con il ricorso n. 11338 del 1992 proposto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, ha chiesto l’annullamento:
- della decisione del consiglio di amministrazione del Ministero del commercio estero del 19 dicembre 1991, con cui è stata riesaminata la sua posizione di servizio ai fini del conferimento, mediante scrutinio per merito comparativo, di posti di primo dirigente, con decorrenza 1° gennaio 1984;
dei criteri di valutazione dei titoli;
- della graduatoria di merito compilata dal medesimo consiglio in seguito a tale scrutinio, dei decreti o dei decreti ministeriali di approvazione dello scrutinio e della graduatoria;del decreto o dei decreti ministeriali di promozione degli scrutinati.
2. Il T.a.r. per il Lazio, sezione terza, con la sentenza n. 3831 del 2006, ha respinto il ricorso, con compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
3. Con l’appello in epigrafe è chiesto, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso di primo grado, con l’annullamento dei provvedimenti impugnati.
4. All’udienza del 9 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con la sentenza gravata, n. 3831 del 2006, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione terza, ha respinto il ricorso, n. 11338 del 1992, proposto avverso gli atti del procedimento di scrutinio per merito comparativo per il conferimento del posto di primo dirigente nel Ministero per il commercio estero.
Nella sentenza, respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità, si richiamano i due motivi dedotti, secondo i quali il consiglio di amministrazione avrebbe errato sia nel considerare l’anzianità di servizio tra i criteri di massima dello scrutinio, sia nel non dare un’adeguata valutazione dei lavori originali elaborati e degli incarichi svolti dalla ricorrente nell’ultimo quinquennio di servizio, assegnandole inoltre un punteggio non congruo sull’attitudine alle funzioni dirigenziali.
Tali motivi sono da respingere, afferma il primo giudice, poiché, da un lato, dal silenzio dell’art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301 ( Norme sulla dirigenza statale ), di disciplina del procedimento in questione, non si può desumere l’irrilevanza del criterio dell’anzianità che era già previsto dal d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ( Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato ), e, dall’altro, in assenza di evidenti illegittimità del procedimento, le censure dedotte risultano rivolte al merito dell’azione valutativa non essendo perciò sindacabili in sede giurisdizionale.
2. Nell’appello, in censura della sentenza di primo grado, si deduce che:
- l’art. 3 della legge n. 301 del 1984 non prevede l’attribuzione di punteggio per l’anzianità di servizio;ne consegue l’inapplicabilità di tale criterio nel procedimento de quo , poiché il detto articolo disciplina i criteri di valutazione dei candidati con normativa esaustiva e non integrativa;
- la ricorrente non ha censurato il merito delle valutazioni, ma, da un lato, l’omessa valutazione di suoi titoli (due incarichi, tre lavori originali elaborati per servizio e quattro corsi professionali non inclusi nella scheda personale) e, dall’altro, l’evidente sproporzione tra il punteggio attribuito per gli altri titoli e la valutazione attitudinale, anche in relazione ai punteggi assegnati ai primi cinque classificati, con conseguente illegittimità degli atti impugnati.
3. Le censure ora sintetizzate sono infondate per le ragioni che seguono.
3.1. Il procedimento di cui si tratta è stato svolto in applicazione del regime transitorio di accesso ai posti di primo dirigente disciplinato dall’art. 1 della legge n. 301 del 1984 (verbale della riunione del consiglio di amministrazione del Ministero nel giorno 9 ottobre 1991), in cui è prevista l’assegnazione ai posti “ mediante scrutinio per merito comparativo ”;tale metodo di scrutinio risulta regolato ratione temporis dall’art. 169 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ( Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato ), come modificato dall’art. 38 del d.P.R. n. 1077 del 1970, nel cui quarto comma è disciplinata l’attribuzione di uno specifico punteggio di anzianità, non rinvenendosi nella legge n. 301 del 1984 preclusioni all’applicazione di questa previsione di carattere generale e comunque, nella specie, essendo stato attribuito punteggio a tale titolo a tutti i candidati (come emerge dalle schede individuali di valutazione agli atti del giudizio di primo grado), con salvaguardia perciò della par condicio tra di essi.
3.2. Nella scheda individuale di scrutinio della ricorrente, figurano i “Lavori originali elaborati per il servizio”, gli “Incarichi svolti” ed è indicato “Il profitto tratto dai corsi professionali”.
Al riguardo, nella memoria depositata dalla ricorrente in primo grado il 19 novembre 1993 a seguito del deposito degli atti del procedimento, sono dedotte censure essenzialmente relative all’asserita, inadeguata valutazione dei titoli presentati, venendo indicata la loro omissione specificamente rispetto a tre rapporti redatti dalla ricorrente (di date 24 marzo, 2 aprile e 1° maggio 1979).
Al riguardo il Collegio osserva che l’applicazione dei criteri di valutazione dei titoli da parte del competente organo tecnico, nel corso di una procedura di scrutinio per merito comparativo, non è sindacabile da parte del giudice, se non per vizi palesi di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, che nella specie non risultano, e che, in questo quadro, non appare altresì sindacabile la ritenuta non rilevanza di taluni titoli, essendo comunque stati scrutinati quelli giudicati, all’evidenza, di maggior rilievo.
3.3. Non può essere condivisa, infine, la censura di sproporzione fra gli elevati punteggi assegnati per i vari profili di rendimento, capacità e cultura professionale della ricorrente e il minor punteggio assegnatole rispetto all’attitudine ad assumere le funzioni della qualifica dirigenziale, non essendo le pur positive caratteristiche riscontrate nell’attività svolta nella qualifica di provenienza determinanti, di necessità, il possesso delle diverse caratteristiche proprie della responsabilità dirigenziale e rientrando il relativo apprezzamento nella latitudine valutativa del competente organo tecnico.
4. Per le ragioni che precedono l’appello è infondato e deve essere perciò respinto.
Nulla deve essere disposto sulle spese del presente grado del giudizio, non essendosi costituite le parti intimate.