Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202403823

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-26, n. 202403823
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202403823
Data del deposito : 26 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2024

N. 03823/2024REG.PROV.COLL.

N. 09795/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9795 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentata e difesa dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Barletta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G C e I P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- non costituita in giudizio;
-OMISSIS- rappresentata e difesa dagli avvocati P N e C-OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la revocazione

della sentenza Consiglio di Stato, Sezione Seconda, n.-OMISSIS- pubblicata in data 2.11.2023 e notificata in data 3.11.2023;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Barletta e di -OMISSIS-

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2024 il Cons. Maria Stella Boscarino e uditi per le parti gli avvocati M P, G C e Sofia Pasquino per P N;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con il ricorso in epigrafe si chiede la revocazione della sentenza di questa Sezione n. 9415 del 2.11.2023, nella parte in cui è stato accolto il ricorso R.G. n. 9021/2021 proposto dal Comune di Barletta e dichiarato improcedibile il ricorso R.G. n. 4771/2023 proposto dalla sig.ra -OMISSIS- odierna ricorrente.

2. Per la migliore comprensione della complessa vicenda giova una sintetica ricostruzione dei fatti.

2.1. Con ricorso, proposto innanzi al T.A.R. Puglia ed iscritto al n. -OMISSIS-R.G., la Signora -OMISSIS-impugnava il silenzio serbato dal Comune di Barletta su istanze volte ad ottenere l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e ripristinatori, previa autotutela, ove necessario, in ordine ad una serie di autorizzazioni edilizie, rilasciate in favore delle sig.re-OMISSIS- e -OMISSIS-che, a dire della ricorrente, erano sicuramente illegittime, come accertato con giudicato penale.

2.2. Il T.A.R. Puglia adito, con sentenza n. -OMISSIS- accoglieva il ricorso statuendo l’obbligo dell’ente locale di provvedere, affermando altresì la necessità, da parte dell’ente, di adottare un atto di ritiro.

2.3. La decisione veniva impugnata dal Comune di Barletta con ricorso in appello, iscritto al n. 9021/2021 R.G.;
il Comune chiedeva la sospensione dell’efficacia della sentenza, che non veniva concessa, giusta ordinanza n. 6319/2021 del 26.11.2021.

2.4. Pertanto, con ordinanza n.-OMISSIS-del 02.02.2022, il T.A.R. Puglia nominava, su istanza della ricorrente, un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- il commissario adottava il provvedimento n. 64033 del 1.9.2022 di autotutela e demolizione.

2.5. Il suddetto provvedimento veniva reclamato sia dalla odierna ricorrente che dalla controinteressata Signora -OMISSIS-

2.6. Il T.A.R. Puglia, con sentenza n-OMISSIS-del 24 febbraio 2023, rigettava entrambi i reclami.

2.7. Avverso detta sentenza venivano proposti gli appelli della sig.ra -OMISSIS-iscritto al n. 4769/2023 R.G., e della Signora -OMISSIS- iscritto al n. 4771/2023 R.G., i quali, con sentenza n. 9415/2023 emessa dalla Sezione Seconda di questo Consiglio di Stato in data 2.11.2023, venivano riuniti al giudizio n. 9021/2021 R.G. e dichiarati improcedibili, conseguentemente all’accoglimento del ricorso n.r.g. 9021/2021.

3. Con il ricorso in epigrafe si chiede appunto la revocazione della richiamata sentenza n. 9415/2023.

3.1. Sotto un primo profilo la ricorrente espone che nel verbale di udienza del 3.10.2023, relativo alla discussione del ricorso R.G. n. -OMISSIS- viene riportato che “ L'avvocato C contesta la tardività dell'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del Comune di Barletta. Le cause sono trattenute in decisione ”. Il verbale riporta un inequivocabile errore materiale: poiché l’avv. C era presente per il Comune di Barletta, appellante, e l’avv. Palieri per la sig.ra -OMISSIS- appellata, l’avv. C, difensore del Comune, non poteva evidentemente contestare la tardività di una propria eccezione;
l’eccezione di improcedibilità era stata, invero, sollevata in udienza dall’avv. Palieri, difensore della sig.ra-OMISSIS-

3.2. La ricorrente ravvisa l’errore di fatto revocatorio nella circostanza che nell’impugnata sentenza n. 9415 del 2023 non vi sia alcuna traccia dell’eccezione di improcedibilità.

3.3. In secondo luogo, poiché, nelle more della trattazione del ricorso in appello iscritto al R.G. n. -OMISSIS- il commissario ad acta adottava il provvedimento n. 64033 del 1.09.2022, che l’Amministrazione non contestava attraverso lo strumento del reclamo di cui all’art. 114 c.p.a., doveva ritenersi intervenuta l’acquiescenza da parte del Comune, il quale, oltretutto, resisteva in giudizio ai reclami proposti dalle parti private.

Stando così le cose, il Comune di Barletta, ponendo in essere una condotta, sostanziale e processuale, incompatibile con la volontà di coltivare l’appello, aveva implicitamente rinunciato alla prosecuzione del giudizio;
il ricorso proposto dall’ente andava quindi dichiarato improcedibile e non accolto.

3.4. E poiché il ricorso R.G. n. 4771/2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS- avverso la sentenza n-OMISSIS-del T.A.R. Puglia, di rigetto del reclamo da essa proposto avverso il provvedimento n. 64033/2023 del commissario ad acta, è stato dichiarato improcedibile in conseguenza dell’accoglimento del ricorso R.G. n. 9021/2021 proposto dal Comune di Barletta avverso la sentenza n. -OMISSIS- dello stesso T.A.R., l’accoglimento delle precedenti doglianze, con la revocazione in parte qua della sentenza n.-OMISSIS- comporterebbe la rinnovata necessità di decidere l’appello R.G. n. 4771/2023, di cui si ripropongono le censure.

4. Costituitosi in giudizio, il Comune intimato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso.

5. Anche la sig.ra -OMISSIS- si è costituita in giudizio, osservando, per un verso, come l’errore nel verbale di causa sia irrilevante, e, sotto altro profilo, come vada esclusa la sussistenza di alcun errore revocatorio.

5.1. Nel merito, poiché il commissario ad acta ha esercitato le sue funzioni in esecuzione della sentenza di primo grado, impugnata dall’amministrazione comunale, che ha rivendicato il potere di decisione sulla questione sollevata dal privato con il ricorso avverso il silenzio, deve escludersi che il provvedimento emesso dal commissario abbia esaurito il potere dell’amministrazione;
quindi, non vi sarebbe il sopravvenuto il difetto di interesse nel giudizio di appello.

6. Con memoria il Comune ha rappresentato di avere successivamente, in esecuzione della sentenza oggetto dell’odierno giudizio di revocazione, emesso l’ordinanza dirigenziale n. 8516 del 31.01.2024, depositata anche dalla difesa della Signora -OMISSIS- con la quale ha provveduto sulle istanze della stessa.

6.1. Nel merito, ritiene insussistente l’assunto errore revocatorio, ricadendosi, al più, nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato che costituisce error in procedendo.

6.2. In ogni caso, la definizione nel merito della lite, che rende la pronuncia che definisce il giudizio idonea alla formazione del giudicato sostanziale, non deve motivare sulla necessità di escludere una definizione in rito: la volontà escludente della decisione in rito può ritenersi assorbita dalla definizione nel merito della lite (anche secondo il criterio della ragione più liquida e nell’ottica dell’effettività della tutela giurisdizionale, anche argomentando ex art. 1 c.p.a.).

Pertanto, nel caso in questione, potrebbe esservi solo un ipotetico errore di giudizio, non censurabile mediante la revocazione.

7. Con memoria la ricorrente ha insistito, sottoponendo ulteriori argomenti, nelle proprie richieste, osservando che, con l’ordinanza n. 8516/2023, il dirigente comunale – in attuazione della (revocanda) sentenza n. 9415 del 2023 – ha annullato le medesime autorizzazioni ed ha disposto la demolizione delle medesime opere indicate nel provvedimento commissariale n. 64033/2021, adottato in attuazione della sentenza T.A.R. Puglia n. -OMISSIS- (riformata in appello dalla sentenza revocanda). Il che confermerebbe l’acquiescenza dell’ente civico (e comunque la condivisione) del provvedimento commissariale.

8. All’udienza camerale del giorno 16 aprile 2024 il Collegio ha sollecitato il contraddittorio, ai sensi dell’art.73, comma 3, c.p.a., su questioni in rito (ammissibilità del giudizio di revocazione avverso una sentenza di ottemperanza e persistenza dell’interesse alla stregua della sopravvenuta adozione dell’ordinanza n. 8516/203).

Quindi, esaurita la trattazione orale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

9. Il contenzioso in esame postula il preliminare vaglio di una serie di questioni in rito.

10. In primo luogo, il Collegio ritiene di risolvere positivamente la questione, dibattuta nel corso della discussione orale, circa l’ammissibilità del giudizio di revocazione avverso una sentenza di ottemperanza.

10.1. Questa sez. II, con recente decisione del 16/02/2024, n.1582, ha avuto occasione di affermare che l'impugnabilità dinanzi al Consiglio di Stato dei provvedimenti in materia di ottemperanza postula il loro carattere sostanzialmente decisorio e cioè che con essi il giudice di prime cure abbia risolto anche questioni di rito o di merito pronunciandosi sulla regolarità del rito instaurato, sulle condizioni oggettive e soggettive dell'azione e sulla fondatezza della pretesa azionata;
è invece inammissibile quando investe determinazioni esecutive o attuative riservate allo stesso organo autore del giudicato da attuare o promananti dal Commissario ad acta, suo ausiliario sottoposto a penetrante controllo, rispetto alle quali non è ipotizzabile quella revisio prioris instantiae che ontologicamente presuppone un precedente giudizio (in termini, Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6918 del 2022).

Quei provvedimenti che hanno indole meramente esecutiva sono "sempre revocabili, reiterabili e soprattutto destinati ad essere cristallizzati solo con la sentenza che chiude definitivamente il giudizio di esecuzione, questa sì certamente appellabile" (Cons. St., sez. IV, n. 1759/2018).

Alla stregua di tale principio, nel caso di una decisione, quale quella impugnata con il giudizio di revocazione in esame, che abbia affrontato una serie di questioni sia in rito che sulla fondatezza della pretesa azionata, non può non valere la medesima regola, applicabile anche alla impugnabilità con i rimedi straordinari.

11. D’altra parte, occorre osservare, per un verso, che l’art.106 c.p.a., nello statuire circa l’impugnabilità per revocazione delle “sentenze dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato”, detta una regola di carattere generale riferibile ad ogni tipo di sentenza, e, sotto altro profilo, che l’art.114 comma 8, nel rinviare alle “disposizioni di cui al presente Titolo” per le “impugnazioni avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell'ottemperanza”, adotta un criterio definitorio ampio, riferito alle “impugnazioni”, evidentemente di carattere ordinario e straordinario.

12. Va pregiudizialmente risolta la questione se il rito speciale che risulta dal disposto dell’art.114, comma 9, c.p.a. (secondo il quale “i termini per la proposizione delle impugnazioni sono quelli previsti nel Libro III”), sia applicabile solo al giudizio di primo grado e al giudizio di appello, o anche agli altri giudizi di impugnazione - segnatamente revocazione e opposizione di terzo - avverso sentenze rese in primo grado e/o in appello seguendo tale rito speciale.

12.1 Come chiarito da Consiglio di Stato sez. V, 22/09/2023, n.8487, il c.p.a., quando disciplina i riti speciali, ordinariamente si premura di estendere espressamente le relative disposizioni a tutti i giudizi di impugnazione, e non al solo giudizio di appello (v. artt. 114, c. 8, 116, c. 5, 117, c.

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