Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-05-14, n. 202003094
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Testo completo
Pubblicato il 14/05/2020
N. 03094/2020REG.PROV.COLL.
N. 00003/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3 del 2011, proposto dai Signori
C C, F R, S C, A M e M V tutti rappresentati e difesi dall’avvocato D N, con domicilio eletto dapprima presso la Segreteria di questo Consiglio di Stato in Roma, Piazza Capo di Ferro n. 13 e, quindi, presso lo studio Vittoria Marino in Roma, via Teresa De Gubernatis Mannucci, n. 7;
contro
-Ministero dell'Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 02343/2009, resa tra le parti, concernente diniego riconoscimento incarico di comandante di aeromobile per piloti di elicotteri
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze -Comando Generale della Guardia di Finanza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2020 il Consigliere Fulvio Rocco e uditi per gli appellanti l’avvocato D N e per l’amministrazione appellata l’avvocato dello Stato Gianmario Rocchitta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.Gli odierni appellanti, C C, F R, S C, A M e M V ricoprono la qualifica di Ispettori presso una Sezione Aerea del Corpo della Guardia di Finanza, avente sede a Rimini, dove espletano servizio quali piloti di elicotteri.
Essi espongono che con circolare 275000/127/2003 dd. 1 luglio 2003 il Comando Generale della Corpo ha formalmente riconosciuto il loro incarico di “comandanti di aeromobili” .
Per quanto attiene al precedente periodo di servizio, essi hanno presentato separate istanze di riconoscimento dell’incarico anzidetto, in esito alle quali il Comandante Regionale Emilia Romagna del Corpo ha comunicato con nota Prot. n. 9969/P dd. 9 marzo 2005 indirizzata al Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Rimini quanto segue: “1. In merito alle istanze presentate dagli ispettori indicati in oggetto … si riporta quanto rappresentato dal Comando Generale con nota nr. 51745 del 18 febbraio 2005, appositamente interessato con la nota a seguito: “a. la medaglia militare al merito di lungo comando per il personale della Guardia di Finanza è stata istituita con r.d. 16 luglio 1936, n. 1560, allo scopo di concedere un particolare riconoscimento agli Ufficiali e Sottufficiali (ora Ispettori e Sovraintendenti) che abbiano “effettivamente tenuto il comando di u reparto del Corpo” per determinati periodi di tempo; b. l’estensione operata nel tempo per il conferimento della decorazione anche a personale addetto ad articolazioni non costituenti reparto è stata effettuata tenendo conto delle considerazioni riportate al punto 8 della circolare 304000, datata 1 dicembre 1992; c. gli incarichi previsti ai fini di specie nell’elenco di cui alla circolare n. 275000/127 del 12 agosto 2003 hanno natura tassativa e non esemplificativa, per cui hanno titolo al riconoscimento dei periodi di comando maturati i soli militari che possano vantare di aver ricoperto cariche espressamente indicate nel citato elenco e la cui denominazione ordinativa coincida esattamente con quella prevista. Pertanto, il riconoscimento della responsabilità di un’articolazione non costituente reparto, come valida ai fini dell’attribuzione della decorazione, ha decorrenza dalla data in cui ci troviamo di fronte alla responsabilità di un’articolazione che non è un reparto, l’equiparazione che la circolare consente può ritenersi sussistente solo dalla vigenza del provvedimento che stabilisce tale riconoscimento, ai fini della decorazione. In ragione quindi dei principi di tassatività e di irretroattività sopra enunciati, solamente a far data dal 1° luglio 2003, come stabilito dalla citata circolare n. 275000/127, è possibile riconoscere il periodo di comando, necessario per il conseguimento della medaglia in questione, agli incarichi … di comandante di aeromobile”” .
1.2. In dipendenza di ciò, con ricorso proposto sub R.G. n. 839 del 2005 innanzi al T.A.R. per l’Emilia Romagna gli Ispettori C C, F R, S C, A M e M V hanno chiesto l’annullamento della nota surriportata, nonché degli altri atti in essa citati, ossia della nota Prot. n. 51745 del 18 febbraio 2005 del Comando Generale della Guardia di Finanza, della circolare Prot. n. 304000/127 dell’1 dicembre 1992 e di tutti i successivi aggiornamenti all’allegato 2; della circolare Prot. n. 275000/127 del 12 agosto 2003 nella parte in cui fa decorrere solo dall’1 luglio 2003 la validità degli incarichi ai fini della concessione della decorazione della medaglia militare al merito di lungo comando specificamente con riferimento all’incarico di pilota di aeromobile.
In buona sostanza, i ricorrenti in primo grado hanno chiesto che tale riconoscimento, con gli annessi benefici economici, sia disposto anche nei loro confronti fin dal momento dell’attribuzione dell’incarico di “pilota di elicottero pronto impiego senza limitazioni” , in quanto tale incarico è da loro considerato equiparabile a quello di “comandante” , stante la peculiarità dello stesso con riguardo ai requisiti di alta specializzazione e di autonomia di esercizio al riguardo contemplati.
A tale proposito essi hanno pertanto dedotto avverso la circolare n. 304000/1992 violazione di legge nonché eccesso di potere per manifesta illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà e palese arbitrarietà, laddove non include tra le posizioni equiparate a comandante la predetta funzione di impiego quale “pilota di elicottero pronto impiego senza limitazioni” .
1.3. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Comando Generale della Guardia di Finanza, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.4. Con sentenza n. 2343 dd. 18 novembre 2009 la Sezione II^ dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando che secondo l’Amministrazione “la legge (r.d.. n. 1560 del 1936) prevede la concessione del beneficio (medaglia militare al merito di lungo comando al quale è oggi collegata un’indennità) agli Ufficiali e Sottoufficiali che abbiano “effettivamente tenuto il comando di un reparto del corpo” per determinati periodo di tempo. Successivamente, con circolare n. 304000/1992 (punto 8), sono state individuate posizioni ed incarichi che danno titolo alla decorazione in quanto ritenuti equiparabili al comando effettivo del reparto. Con circolare n. 275000/127/2003 le posizioni e gli incarichi che danno titolo alla decorazione in quanto ritenuti equiparabili al comando effettivo del reparto sono state oggetto di una nuova individuazione che comprende anche gli incarichi attribuiti ai ricorrenti ai quali, quindi, il beneficio richiesto è stato riconosciuto dal 2003, ma negato per il periodo antecedente all’1