Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2017-11-22, n. 201705426
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Pubblicato il 22/11/2017
N. 05426/2017REG.PROV.COLL.
N. 06460/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6460 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Z Hc S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati R F S, S G, R C, con domicilio eletto presso lo studio S G in Roma, via Monte Fiore, 22;
contro
Regione Veneto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E Z, E M, C Z, A M, con domicilio eletto presso lo studio A M in Roma, via Federico Confalonieri, 5;
nei confronti di
- Service Med S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Righetti, Raffaella Turini, con domicilio eletto presso lo studio Raffaella Turini in Roma, via Giuseppe Avezzana, 3;
- A S.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Sisti, Antonio Pavan, Paolo Todaro, con domicilio eletto presso lo studio Raffaelli Studio Legale Rucellai &in Roma, via dei Due Macelli, 47;
per la riforma
della sentenza breve del T.A.R. VENETO - VENEZIA, SEZIONE III, n. 00846/2016, resa tra le parti, concernente aggiudicazione gara per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito, di cui alla determinazione del Dirigente Coordinamento Regionale Acquisti Sanità 8 aprile 2016 n. 48 - risarcimento danni - mcp;
Visti il ricorso in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto, di Service Med S.r.l. e di A S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Viste le ordinanze di questa Sezione nn. 4150/2016, 5121/2016, 638/2017 e 763/2017;
Vista la sentenza non definitiva di questa Sezione n. 3168/2017;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2017 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati R F S, S G, A M, Paolo Todaro e Cesare Righetti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna appellante Z HC S.r.l. è stata esclusa dalla procedura aperta espletata dal CRAS della Regione Veneto per la fornitura in noleggio di sistemi antidecubito in fabbisogno alle aziende sanitarie regionali in quanto la Commissione giudicatrice ha rilevato (verbale in data 4 marzo 2016) che i sistemi antidecubito offerti non rispettano il requisito, prescritto dall’art. 1 del capitolato, dell’altezza minima delle “celle attive (intese come soggette alla variazione alternata della pressione)” che “devono essere gonfiate mediante un compressore che alterna/sequenzia ciclicamente l’aria tra i diversi settori”.
2. Con provvedimento n. 48 in data 8 aprile 2016, la fornitura è stata aggiudicata al r.t.i. tra Service Med S.r.l. e A S.p.a., presentatore dell’unica offerta economica aperta e valutata (stante l’esclusione degli altri concorrenti) dalla Commissione.
3. In primo grado, sulla base della premessa secondo la quale il sistema antidecubito da essa offerto e quello offerto dal r.t.i. aggiudicatario avrebbero le stesse caratteristiche (sotto il profilo della struttura “cella su cella” ed in relazione al requisito dell’altezza minima delle “celle attive”), Z ha dedotto:
- in via principale, che, stante l’interpretazione data alla prescrizione del capitolato dalla stazione appaltante, ed essendo i sistemi equivalenti, anche l’offerta del r.t.i. aggiudicatario dovrebbe essere esclusa, e conseguentemente l’aggiudicazione annullata e la gara rinnovata;
- in via subordinata, che la prescrizione del capitolato dovrebbe essere interpretata nel senso che, partecipando l’intera cella d’aria alla terapia antidecubito, i sistemi (entrambi) rispondono al requisito di altezza minima, e che quindi l’offerta di Z dovrebbe essere riammessa in gara e valutata.
4. Il TAR Veneto, con la sentenza appellata (III, n. 846/2016), ha respinto il ricorso, ritenendo che le celle [sovrapposte] del sistema “cella su cella” offerto da Z (a differenza di quelle del sistema offerto dal r.t.i. aggiudicatario) non sono entrambe celle attive come richiesto dal capitolato speciale d’appalto, atteso che solo la cella superiore è effettivamente attiva, ossia soggetta alla variazione della pressione, mentre la parte inferiore rimane sempre gonfia in modo statico durante tutto il ciclo di funzionamento del materasso e non può quindi concorrere a formare la dimensione della cella attiva, la quale rimane pertanto di dimensioni inferiori rispetto a quanto previsto a pena di esclusione dalla legge di gara, peraltro non specificatamente impugnata sul punto.
5. Z ha prospettato, con riferimento ad un unico motivo di appello - epigrafato come: errata interpretazione dei fatti e dei presupposti di causa;carenza di istruttoria e motivazione;violazione degli artt. 24 e 11 Cost., 1, 2, 3, 34, 55, 64, 65, 66, 67, 68 e 88 del d.lgs. 104/2010 – le argomentazioni appresso sintetizzate.
5.1. Anche i prodotti offerti dalla controinteressata hanno la tecnologia “cella su cella”, vale a dire le celle sono separate e la parte sottostante è sempre fissa;mentre la parte superiore (nello schema descrittivo, A o B) è collegata al circuito d’aria alternata e si gonfia e sgonfia alternativamente, quella sottostante (C) rimane gonfia in modo statico (grazie a valvole di non ritorno) durante tutto il ciclo di funzionamento del materasso (quattro fasi, per dieci minuti complessivi) e, in sinergia con A o B, svolge un’azione attiva per la prevenzione e la cura del decubito, nel senso di: (i) evitare il c.d. “bottoming out”, causa di decubito in caso di accidentale perdita di pressione delle celle o in caso di paziente seduto;(ii) mantenere la stabilità delle celle che rimangono gonfie poste lateralmente (prima e dopo) alla cella che ciclicamente si sgonfia (prima di tale innovazione tecnologica, venivano poste delle fascette laterali alle celle per impedirne il collasso quando una cella si sgonfiava);(iii) garantire sempre, nella ciclica alternanza tra cella gonfia e cella sgonfia, uno scarico pressorio che assicuri la perfusione sanguigna e l’eliminazione del punto di appoggio.
Si tratta di un’innovazione tecnologica, in quanto è perfettamente inutile che la cella si sgonfi per tutta la sua altezza, essendo sufficiente che si sgonfi per la parte che serve a non toccare più il corpo del paziente.
Ciò vale per la parte relativa al tronco;la parte relativa alla testa è costituita solo da celle C, che rimangono sempre gonfie per mantenere stabile e supportata la testa del paziente.
5.2. Le sole differenze tra i prodotti dei due concorrenti (esaminando il Nimbus 4, che ha vinto la gara per il lotto 2 A e B, in confronto a Procare Auto 8, non essendo disponibili adeguati elementi sull’altro prodotto dell’aggiudicataria) sono costituite da:
- nella zona piedi, mentre il sistema di Z prevede le medesime celle della zona corpo, quello dell’aggiudicataria prevede una struttura di celle senza divisioni intermedie, ma comunque le celle, anche se comunicanti, si sgonfiano solo per metà (a conferma che lo sgonfiamento totale di una cella con altezza 18 cm è perfettamente inutile ed anzi dannoso, per i motivi suindicati);
- le altezze delle celle sono diverse, ma comunque rispettano le altezze minime prescritte.
Ben più numerose sono le equivalenze, tra cui in particolare la “pressione interna zona C costante”;perciò, se la commissione avesse condotto la gara in modo imparziale e coerente con la decisione di non ammettere i modelli di materasso antidecubito con la caratteristica “cella su cella”, avrebbe dovuto escludere entrambi i prodotti.
5.3. Su tale base, censura la sentenza del TAR in quanto ha deciso la causa senza disporre una verificazione o una consulenza tecnica, nonostante fosse emersa la necessità di accertare in concreto l’equivalenza tra i prodotti offerti e quindi la disparità di trattamento nell’interpretazione delle regole di gara in relazione al sistema “cella su cella”.
5.4. Sottolineando, in fine, la carenza della motivazione della sentenza in ordine alla circostanza secondo la quale anche il sistema offerto dall’aggiudicataria presenta il dettaglio costruttivo “cella su cella”, aggiunge che non è vero che in primo grado non era stata specificamente impugnata la lex specialis della gara. Al contrario (avendo chiesto l’annullamento di “ogni altro atto …tra cui il bando di gara, il capitolato tecnico ed il disciplinare di gara nella parte in cui, nell’interpretazione data dall’Amministrazione regionale, consente l’esclusione di Z H.C.”) risultava impugnata anche la lex specialis laddove, elencando le caratteristiche delle celle, non ha previsto che il requisito delle “celle attive, intese come soggette alla variazione alternata della pressione” fosse soddisfatto dal modello “cella su cella”, posseduto da entrambi i materassi in gara.
6. L’appellante, in conclusione, ha chiesto:
- in via principale, che vengano annullati gli atti di gara e disposta la sua rinnovazione sin dalla presentazione delle offerte;
- in subordine, di essere riammessa alla gara a partire dalla valutazione dell’offerta tecnica, da parte di una diversa commissione giudicatrice;
- in via (ulteriormente) subordinata, il risarcimento per equivalente della perdita della chance di aggiudicarsi l’appalto.
Ha chiesto anche che venga disposta una verificazione o consulenza tecnica, per accertare se il predetto dettaglio costruttivo “cella su cella” è presente nei prodotti antidecubito dei concorrenti, e se soddisfi quanto richiesto dal capitolato.
7. La Regione Veneto si è costituita in giudizio, controdeducendo puntualmente.
Ha riproposto le eccezioni accantonate dal TAR, sostenendo che il ricorso era inammissibile: per mancata impugnazione delle clausole del bando;per aver impugnato congiuntamente due lotti di gara;perché non è stata fornita la c.d. prova di resistenza ai fini della dimostrazione dell’interesse ad agire;
Nel merito, ha sottolineato in particolare che:
- il sistema dell’aggiudicataria è diverso da quello dell’offerente, in quanto (come verificato dalla Commissione) non è costituito da due sezioni distinte una delle quali sempre gonfia in modo statico durante tutto il ciclo di funzionamento (come avviene per quello dell’appellante), bensì da celle d’aria a forma di 8, collegate a formare un corpo unico, che lavorano sempre in maniera dinamica ed hanno l’altezza minima richiesta dal capitolato;
- il requisito prescritto dal capitolato non era posseduto dall’appellante;
- nessun elemento è stato offerto a sostegno della tesi dell’equivalenza tra i prodotti.
8. Anche Service Med si è costituita in giudizio, sostenendo l’inammissibilità dell’impugnazione sotto diversi profili:
- per contraddittorietà e genericità dei motivi;
- perché andava impugnata immediatamente la clausola del bando;
- essendo conclamata l’assenza del requisito, l’appellante aveva un interesse di mero fatto alla rinnovazione della gara;
- per il lotto 1 (vinto dai sistemi antidecubito Eco Plus Auto Active e Eco Star Auto Active, che hanno struttura e meccanismo di funzionamento completamente diversi dal Nimbus 4, funzionando sulla base di cella unica) non sono state formulate censure;
- non è stata superata la prova di resistenza riguardo all’offerta economica, essendo l’offerta dell’appellante pacificamente inferiore sotto l’aspetto tecnico;
- non è stata evocata in giudizio il CRAS, centrale di committenza regionale che costituisce distinta amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 34, d.lgs. 163/2006.
Nel merito, sottolinea anch’essa la diversità di funzionamento tra i sistemi in concorrenza, ed in particolare che nel Nimbus 4 ogni cella è comunicante nei suoi settori per tutta la sua altezza, per effetto di un particolare sistema di valvole che la connettono ad una fascia laterale, su cui si innestano tutte le celle, che corre lungo tutto il materasso;e che, riguardo al profilo dell’equivalenza delle specifiche tecniche offerte, questa avrebbe dovuto essere indicata nell’offerta di controparte, non essendo configurabile una giustificazione postuma.
9. Si è costituita in giudizio e controdeduce anche A s.p.a., con memoria assai articolata, dalla quale emerge in particolare:
- l’inammissibilità dell’impugnazione relativamente al lotto n. 1, che non era stato oggetto di specifiche censure in primo grado;
- la focalizzazione delle vere effettive differenze tra i sistemi offerti;a suo dire, è errato che i prodotti abbiano entrambi una “pressione aria interna zona C costante”, posto che “Nimbus 4 lavora nella c.d. zona C a bassa pressione continua, in comunicazione indiretta tra la zona superiore e la zona inferiore, mentre il Procare Auto 8 di Z lavora, nella zona C, a pressione statica, senza che vi sia alcuno scambio tra le diverse zone;parimenti, anche l’affermazione che il controllo della tenuta d’aria costante nella zona inferiore sia equivalente tra i due prodotti, poiché realizzato mediante una valvola di non ritorno, risulta non corrispondente al vero, attesa la circostanza che solo il prodotto della ricorrente sia fornito di una valvola di non ritorno, mentre il prodotto di A possiede una valvola di non ritorno parziale, che consente lo scambio dell’aria all’interno della cella, tra le diverse zone”.
10. Le suddette eccezioni sono state esaminate dalla Sezione con la sentenza non definitiva n. 3168/2017, che è conseguentemente giunta a dichiarare inammissibile la domanda di annullamento dell’intera procedura contenuta nel ricorso in appello introduttivo.
Si riportano, per completezza, le relative considerazioni.
«10.1. Il Collegio osserva che la formulazione della domanda principale proposta in appello fa supporre che venga contestata anche l’illegittimità delle prescrizioni del capitolato sull’altezza minima delle “celle attive”.
Ma, a ben vedere, tale aspetto, come già segnalato nell’ordinanza n. 763/2017 (di cui appresso si dirà), non viene in discussione, in quanto nel ricorso di primo grado, pur essendo il capitolato genericamente compreso tra gli atti oggetto dell’impugnazione, non risultano formulate avverso dette prescrizioni specifiche censure. E’ stata invece censurata in modo argomentato solo l’errata applicazione dell’art. 1 del capitolato, sostenendo che il requisito dell'altezza minima delle "celle attive" viene rispettato dal proprio sistema di “cella su cella”, e che comunque i prodotti offerti da controparte (ed in particolare il Nimbus 4) sono dotati esattamente dello stesso tipo di dettaglio costruttivo.
Anche nell’appello, si sostiene che la previsione del capitolato è irragionevole, ma le argomentazioni sulla validità del proprio sistema antidecubito non sono collegate all’illegittimità della specifica clausola restrittiva e ad un parametro normativo che valga a supportarla.
Tuttavia, non è il sistema cella su cella che ha comportato l’esclusione.
In base al capitolato è univoco che l’elemento dirimente è, nel sistema cella su cella, la condizione di parte gonfia in modo statico, oppure dinamico (variabile), delle celle C poste nella parte inferiore del materasso, che, quindi, concorre o meno a formare la “cella attiva”, di cui valutare l’altezza.
Altra cosa sarebbe stata censurare la previsione che definisce la cella attiva riferendosi solo alla parte variabile (“soggetta alla variazione alternata della pressione”), in quanto, in ipotesi, non posseduta dalla ricorrente.
10.2. Sotto tale profilo (se, ed in quanto, si ripete, desumibile dall’impugnazione), in parziale accoglimento delle eccezioni suddette, la domanda di annullamento dell’intera gara a partire dalla presentazione delle offerte, deve dunque essere dichiarata inammissibile.
La controversia investe dunque, in concreto, l’individuazione della portata applicativa della previsione del capitolato che la stazione appaltante ha applicato per escludere Z, e, su tale base, delle effettive caratteristiche funzionali dei prodotti offerti in gara, in relazione alla pretesa ad ottenere un trattamento paritario a quello dell’aggiudicataria, nel senso dell’esclusione oppure dell’ammissione di entrambe alla valutazione.
10.3. Ciò precisato, l’impugnazione congiunta dei due lotti e dei diversi prodotti è ammissibile, nella misura in cui la contestazione dedotta è comune;non vi è contraddittorietà tra le pretese, prospettate in modo gradato, sulla base di un presupposto alternativo, che tuttavia si giustifica proprio perché, appunto, viene in contestazione la portata applicativa di un parametro tecnico-prestazionale, previsto dal capitolato, ma suscettibile di diverse interpretazioni.
Riguardando un’esclusione per carenza di requisito richiesto dalla lex specialis , ogni considerazione sull’attribuzione dei punteggi e sulla correlata prova di resistenza risulta prematura rispetto allo sviluppo raggiunto dal procedimento.
Il CRAS ha effettuato come articolazione della Regione Veneto una gara volta ad acquisire forniture per le aziende sanitarie della Regione, e pertanto non sembra dubbio che la legittimazione passiva sia stata correttamente individuata nella Regione. …».
11. Nel frattempo, per individuare le caratteristiche funzionali dei prodotti offerti in gara, questa Sezione aveva ritenuto di aderire alla domanda istruttoria di Z.
11.1. Con ordinanza n. 4150/2016, ha pertanto disposto consulenza tecnica d’ufficio, ritenendo «necessario che la comparazione, ai fini dell’emersione della migliore offerta sotto il duplice profilo tecnico ed economico, riguardi tutti i prodotti rispondenti alle specifiche del bando secondo un criterio di equivalenza funzionale, ovverosia di idoneità rispetto alla funzione assegnata, alla stregua dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e buon andamento, di concorrenza e di tutela della salute».
CTU è stato nominato «il Preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, ovvero il professore della medesima facoltà, anche in quiescienza, dallo stesso designato secondo la sua specializzazione medica».
11.2. Nell’ordinanza (ed in quella successiva n. 5121/2016, che ha confermato l’accertamento tecnico, precisando i relativi termini) non è stato espressamente precisato sotto quale profilo l’equivalenza andasse verificata.
La prof.ssa Elena O, designata CTU dal preside della Facoltà di Medicina dell’Università di Padova, si è tuttavia attenuta alla questione controversa ed ha esaminato i sistemi offerti in gara dalle parti in causa per quanto riguarda la dinamica delle celle attive in rapporto all’altezza minima richiesta.
11.3. La relazione depositata dalla CTU in data 16 gennaio 2017 ha concluso per la non equivalenza dei sistemi antidecubito offerti dalle parti in causa, affermando che soltanto in quello del r.t.i. aggiudicatario tutte le celle d’aria si gonfiano e sgonfiano, costituendo quindi “celle attive”, per un’altezza non inferiore a quella minima prescritta dal capitolato.
12. Le parti hanno depositato memorie, a commento delle risultanze dell’accertamento.
13. Z ha anche proposto motivi aggiunti.
13.1. Ha anzitutto contestato la conclusione della CTU sulla diversità dei sistemi offerti in gara dalla controparte, facendo leva sulla circostanza che la misurazione della dinamica delle singole celle è avvenuta in base a prova “visiva e manuale”, ma senza idonea strumentazione (manometro), e sostenendo, in particolare (anche sulla base di una verifica effettuata su un campione del sistema antidecubito), che la pressione delle celle “C” del sistema Nimbus 4 sia sì variabile, nelle diverse fasi del ciclo di funzionamento, ma detta variazione avvenga (oltre che per una frazione di tempo assai limitata) in modo omogeneo e non alternato, così risultando le celle “C” irrilevanti ai fini della misurazione dell’altezza delle “celle attive” come definite dal capitolato, e quindi non utili per il rispetto del requisito dell’altezza minima.
13.2. Inoltre, ha prospettato che, dalle risultanze dell’accertamento, è emerso che il sistema offerto da controparte non rispetta un altro requisito richiesto, a fini di sicurezza del paziente, dal capitolato, consistente nella “capacità atta a garantire autonomia di almeno sei ore in caso di interruzione dell’energia elettrica” (vale a dire, la capacità del sistema antidecubito di rimanere gonfio per tale durata anche in caso di black out).
Ed ha conseguentemente dedotto che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere dalla gara le appellate (anche) per tale motivo.
13.3. Conseguentemente, anche prospettando perplessità sull’imparzialità della CTU (oltre che dei CTP di controparte), Z ha chiesto che l’organo ausiliario venisse integrato mediante la nomina di un ingegnere meccanico (o comunque di un soggetto con professionalità assimilabile), al fine di “comprendere appieno la complessità dei circuiti dei prodotti ed il loro reale funzionamento”.
14. Le parti appellate si sono opposte all’integrazione richiesta, sottolineando che le valutazioni della CTU erano state esaustive e le conclusioni univoche.
15. In parziale adesione alla richiesta di Z, questa Sezione, con ordinanza n. 763/2017, ha ritenuto di acquisire una misurazione manometrica della dinamica della pressione delle celle, quale completamento delle operazioni svolte (non effettuato in precedenza, si evince dalla relazione della CTU, soltanto a causa della non disponibilità di un manometro durante le operazioni), tuttavia potenzialmente idoneo ad orientarne le conclusioni.
Ha quindi disposto che la CTU, avvalendosi se necessario di un tecnico di sua fiducia, e comunque considerando motivatamente le osservazioni dei CTP (come finora avvenuto), procedesse con la predetta metodologia ad ulteriori accertamenti al fine di rispondere ai seguenti quesiti:
(a) quale pressione, misurata mediante manometro, hanno le celle “A”, “B” e “C” del sistema Nimbus 4, e le celle del sistema Ecostar, durante le varie fasi di funzionamento dinamico dei sistemi antidecubito;
(b) se, durante le varie fasi di funzionamento dinamico del sistema Nimbus 4, le celle “C” adiacenti presentino una pressione omogenea oppure una pressione diversa ed alternata;
(c) qualora la pressione delle predette celle “C” adiacenti, pur variando durante le varie fasi di funzionamento dinamico, risulti omogenea, se tale caratteristica consenta di ritenere la cella “C” parte della “cella attiva” così come definita all’art. 1 del capitolato di gara, e quindi la sua altezza utile ai fini del conseguimento dell’altezza minima ivi richiesta.
16. Gli accertamenti supplementari sono stati effettuati in data 28 marzo 2017, anche con la partecipazione del CTU ausiliario prof. F A (emerito di “Misure Meccaniche Termiche e Collaudi), e ne dà conto la relazione finale depositata dalla CTU con nota prot. 203 in data 28 aprile 2017.
16.1. In essa, in particolare:
- in relazione al quesito a), viene registrato e riportato in grafici e fotografie allegate l’andamento dei valori numerici della pressione, durante le varie fasi di funzionamento dinamico dei sistemi Nimbus 4 ed Ecostar;
- in relazione al quesito b), si afferma che “le celle “C” adiacenti del Nimbus 4 presentano una pressione diversa ed alternata”;
- in relazione al quesito c), si afferma che “le celle “C” partecipano attivamente ed in sincronia alle variazioni pressorie delle celle sovrastanti;tale comportamento consente di ritenere la cella C parte della “cella attiva”, come definita dall’art. 1 del capitolato, e quindi la sua altezza utile ai fini del conseguimento dell’altezza minima ivi richiesta”.
16.2. Inoltre, in replica ad osservazioni formulate dal difensore di Z (e riportate in appendice alla relazione finale), il CTU ha precisato che “… le celle C su A e C su B sono pneumaticamente collegate fra di loro” e che “le celle C si muovono in sincronia con le celle A e B quando queste si gonfiano, quando invece le A e B si sgonfiano anche loro dapprima si decomprimono per poi riempirsi di nuovo per prevenire il “bottoming out”. E questo movimento ci permette di dire che le celle C si muovono alternativamente in sincronia con le celle A e B sovrastanti, mantenendo, pur nella loro divisione, una simultaneità di movimento. Si può quindi affermare che la cella A+C o la cella B+C può essere considerata “cella attiva” in tutta la sua verticalità, come era già emerso dalla nostra primitiva valutazione empirica”.
16.3. Nell’ambito degli accertamenti, non è stata accolta la richiesta di Z di sottoporre ad analoga misurazione anche i propri prodotti.
17. Z ha quindi presentato istanza di integrazione della consulenza tecnica, sulla base di argomenti volti a confutare gli accertamenti effettuati dai CTU.
17.1. In particolare, ha sostenuto che, riguardo ai presidi offerti da controparte, “E’ vero che la pressione di ogni singola cella C si modifica di poche unità di mmHg ciclicamente nel tempo. Tuttavia ciò avviene in modo autonomo rispetto alle celle A e B e soprattutto la pressione non è alternata e diversa rispetto alle altre celle C: essa è identica per tutte le celle C e le celle si comportano tutte allo stesso modo”.
17.2. Ha sottolineato che ciò che è stato affermato dalla Commissione giudicatrice, dalle controparti e dalla prima relazione della CTU, risulta radicalmente modificato in esito alla relazione finale: prima si affermava che le celle C si sgonfiavano insieme alle celle A e B perché in comunicazione tra di loro, mentre ora si afferma che le celle A e B non sono in comunicazione con C per formare un’unica cella ma, pur se hanno circuiti separati, concorrono entrambi alla funzione antidecubito.
Si tratta della medesima tesi originariamente sostenuta nel ricorso, e cioè che (anche) la struttura “cella su cella” dei presidi Z svolge una sinergica azione attiva per la prevenzione e la cura delle lesioni da decubito (celle A e B) ed evitando l’affondamento del paziente (celle C);in sintesi (pag.