Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-10, n. 202102039

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2021-03-10, n. 202102039
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202102039
Data del deposito : 10 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2021

N. 02039/2021REG.PROV.COLL.

N. 02678/2015 REG.RIC.

N. 06159/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2678 del 2015, proposto da H S, rappresentato e difeso dall’avvocato I J, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato S F in Roma, p.zza Camillo Finocchiaro Aprile, 3;



contro

W Unterweger Roswitha, rappresentata e difesa dagli avvocati M N e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C, in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;



nei confronti

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Renate von Guggenberg, Fabrizio Cavallar, Hansjörg Silbernagl, Michele Costa, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Costa in Roma, via Bassano del Grappa, 24;
Direttore della Ripartizione dei Beni Culturali della Provincia autonoma di Bolzano, non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 6159 del 2017, proposto da W Unterweger Roswitha, rappresentata e difesa dagli avvocati M N e M C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M C, in Roma, via Giovanni Antonelli, n. 49;



contro

Comune di Bolzano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;
Provincia autonoma di Bolzano, Direttore della Ripartizione dei Beni Culturali della Provincia autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio nel presente grado;



nei confronti

H S, non costituito in giudizio nel presente grado nell’ambito del presente ricorso;



per la riforma

I.) quanto al ricorso n. 2678 del 2015:

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 295/2014, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:

1) del provvedimento del 16 gennaio 2014 prot. n. 36.11.29920 del direttore della ripartizione beni culturali della Provincia di Bolzano, con il quale è stato approvato, con prescrizioni, il progetto del controinteressato H S avente ad oggetto interventi di restauro e risanamento dell’appartamento p.m. 16 della p.ed. 230 C.C. Bolzano, sito all’ultimo piano dell’edificio sottoposto a tutela delle belle arti in via Dr. Streiter, n. 29/b;

2) della concessione edilizia dd. 14 marzo 2014 prot. n. 6257, pratica edilizia n. 2014-17-0, rilasciata dal Comune di Bolzano, con la quale il suddetto progetto è stato autorizzato con prescrizioni;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ed esecutivo, anche se non indicato espressamente, ovvero non conosciuto dalla ricorrente, compreso l’ivi indicato parere del 19 febbraio 2014 della commissione edilizia del Comune di Bolzano;

II.) quanto al ricorso n. 6159 del 2017:

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 8/2017, resa tra le parti e concernente domanda di annullamento:

1) della concessione edilizia prot. n. 84871/2015, pratica edilizia n. 2014-17-1 rilasciata in data 9 giugno 2015 dal Comune di Bolzano in favore del signor H S;

2) dell'ivi richiamato parere della commissione edilizia comunale di data 4 giugno 2015;

3) della comunicazione a mezzo di posta elettronica dell’11 dicembre 2014 da parte del direttore dell’ufficio provinciale beni architettonici e culturali (documento privo di protocollo e numero), ove considerata autorizzazione/approvazione del progetto;

4) (all’occorrenza) della deliberazione della giunta comunale n. 380 del 20 maggio 2015, di approvazione definitiva della modifica al piano di recupero;

5) della deliberazione della giunta comunale n. 99 del 5 marzo 2015, di approvazione della bozza di modifica al piano di recupero;

6) del parere della commissione edilizia dell’11 febbraio 2015;

7) di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ed esecutivo, anche se non indicati espressamente, ovvero non conosciuti dalla ricorrente.


Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2020, il consigliere B L e uditi, per le parti, gli avvocati M C, Gudrun Agostini e Luca Graziani, quest’ultimo in sostituzione dell’avvocato Michele Costa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza n. 295/2014 (indicata in epigrafe sub I.), il TRGA - Sezione autonoma di Bolzano accoglieva il ricorso n. 223 del 2014 (integrato da motivi aggiunti), con il quale la signora W Unterweger Roswitha – in qualità di proprietaria di un appartamento nel centro storico di Bolzano, via Dr. Streiter, n. 29 (p.ed. 226 C.C. Bolzano) – aveva impugnato la concessione edilizia prot. n. 6257 del 14 marzo 2014 rilasciata dal Comune di Bolzano in favore del controinteressato Hauser Stefan per un progetto di « interventi di restauro e risanamento » da realizzare sulla p.m. 16 sito all’ultimo piano dell’edificio confinante p.ed. 230 C.C. Bolzano, gravato di vincolo diretto di tutela storico-artistica, nonché gli atti presupposti e connessi.

Il progetto edilizio prevedeva la ridistribuzione interna degli alloggi, il recupero abitativo del sottotetto con trasformazione della soffitta in alloggio, il rifacimento della struttura del tetto e del manto di copertura, la demolizione di due abbaini preesistenti con ricostruzione di unico abbaino in forma diversa, allargato e più alto, e di una terrazza ad incasso sul tetto accessibile dal nuovo abbaino.

Essendo l’edificio sottoposto a vincolo diretto storico-artistico, la concessione edilizia è stata rilasciata previa acquisizione del relativo nulla-osta, con prescrizioni, della ripartizione provinciale dei beni culturali, pure impugnato con il ricorso all’esame.

Il TRGA, previa declaratoria di carenza di legittimazione a ricorrere avverso il nulla-osta provinciale del 30 luglio 2014, accoglieva il ricorso, ritenendo fondati i motivi di violazione del regime delle distanze di cui agli artt. 873 e 907 cod. civ. e 9 d.m. n. 1444/1968, dedotti sotto il profilo che si versava in fattispecie di sopraelevazione/innalzamento con realizzazione di nuova cubatura e modifica della sagoma dell’edificio e che non risultavano rispettate le distanze di 3 m dalle vedute ex art. 907 cod. civ. e di 10 m dalla parete finestrata dell’immobile confinante di proprietà della ricorrente ex art. 9 d.m. n. 1444/1968. Con riferimento a tale ultimo profilo di censura, il TRGA rilevava che per la zona storica A1 non erano previste, né dal piano di recupero né da altri piani particolareggiati, deroghe al criterio distanziale generale dei 10 m (per gli effetti di cui all’ultimo comma del citato art. 9), con la conseguente applicabilità del criterio generale di cui al primo comma dello stesso art. 9.

Il TRGA riteneva, altresì, fondato il motivo di violazione delle garanzie partecipative della ricorrente in qualità di proprietaria confinante, in quanto il regolamento edilizio del Comune di Bolzano prevedeva l’avviso ai confinanti in ordine al deposito del progetto, prima della sua approvazione, nella specie non effettuato.

1.1 Avverso tale sentenza interponeva appello l’originario controinteressato (con ricorso rubricato sub r.g. n. 2678 del 2015), deducendo i seguenti motivi:

a) l’erroneo accoglimento del secondo motivo di primo grado – con cui era stata dedotta la violazione della distanza di cui agli artt. 873 e 907 cod. civ. dalle finestre del sottotetto dell’edificio confinante di proprietà dell’originaria ricorrente –, non essendo stato realizzato un nuovo corpo edilizio, ma essendo stati semplicemente sostituiti due abbaini già esistenti senza aumento volumetrico e versandosi pertanto in fattispecie di mero intervento di restauro e risanamento conservativo ex art. 59, lettera c), l. prov. n. 17/1997 (l. urb. prov.), sicché non potevano venire in rilievo le norme sulle distanze, nonché eccependo l’inesistenza del diritto dell’originaria ricorrente di mantenere le vedute in questione, realizzate senza titolo;

b) l’erroneo accoglimento del quinto motivo di primo grado, di asserita violazione dell’art. 3 del regolamento edilizio comunale in tema di comunicazione dell’intervenuto deposito del progetto ai confinanti, trattandosi di mera irregolarità priva di sanzione;

c) l’erroneo accoglimento del quarto motivo di primo grado, relativo alla violazione del regime delle distanze di cui all’art. 9 d.m. n. 1444/1968, trattandosi di mero intervento di restauro e risanamento conservativo, essendo l’art. 9 d.m. n. 1444/1968 comunque inapplicabile nelle zone A, né

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