Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-17, n. 202210140

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2022-11-17, n. 202210140
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202210140
Data del deposito : 17 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2022

N. 10140/2022REG.PROV.COLL.

N. 05043/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5043 del 2022, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dall'avvocato B A, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da

PEC

Registri di Giustizia;

nei confronti

-O-, -O- e -O-, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, sez. II bis, -O-, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2022 il Cons. Fabrizio D'Alessandri e uditi per le parti gli avvocati B A e F L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Parte appellante ha impugnato la sentenza del T.A.R. Lazio, sez. II bis , -O-, di rigetto del ricorso R.G. -O-.

L’appellante -O- ha partecipato alle consultazioni elettorali svoltesi in data 3 e 4 Ottobre 2021 per il rinnovo del Consiglio del Municipio -O- del Comune di Roma Capitale, in qualità di candidato la lista -O- “-O-”, della quale facevano parte anche i signori -O-, -O- e -O-.

Detta lista ha complessivamente ottenuto 10.580 voti, con l’elezione di tre consiglieri municipali;
infatti, come risulta dall’atto di proclamazione del 20 Ottobre 2021, sono stati proclamati primo, secondo e terzo classificato il sig. -O- con 812 voti di preferenza;
il sig. -O- con 795 voti di preferenza e la sig. -O- con 764 voti di preferenza.

Il sig. -O-, che ha invece ricevuto 731 voti di preferenza, risultando quarto in classifica e primo dei non eletti, ha impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio le operazioni elettorali e la predetta proclamazione dei consiglieri eletti.

L’adito T.A.R. con la sentenza segnata in epigrafe ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, in quanto “ recante censure generiche, non sorrette dall’indicazione di principi di prova concreti e avente funzione esclusivamente esplorativa ”. Invero le censure formulate avrebbero “ carattere generico, meramente ipotetico ed esplorativo …, essendo prive di qualsivoglia elemento probatorio dotato di concretezza e, in definitiva, non recando quel carattere di specificità che, per costante orientamento giurisprudenziale, è richiesto per superare il vaglio preliminare di ammissibilità dei ricorsi in materia elettorale ”;
in sostanza, “ il ricorrente non appare aver prospettato censure che vadano aldilà della generica contestazione di illegittimità delle operazioni elettorali svoltesi nella sezione n. 2478 e, cosa che più conta, non ha fornito alcun elemento concreto, seppure a carattere indiziario, che possa far dedurre che le violazioni asseritamente commesse ridondino in danno alla propria posizione giuridica soggettiva e non si limitino alla generica proposizione di irregolarità che, quand’anche fossero provate, non condurrebbero ad attribuirgli il numero di suffragi necessario a conseguire la carica elettorale ambita ”.

Il predetto sig. -O- ha gravato la sentenza formulando il seguente rubricato motivo di appello: “ VIOLAZIONE DI LEGGE. ECCESSO DI POTERE. violazione e/o falsa applicazione delle norme elettorali e delle indicazioni ministeriali, eccesso di potere per sviamento, errata individuazione dei presupposti di fatto e diritto, carenza motivazione;
violazione principio ragionevolezza;
travisamento dei fatti – violazione artt. 3, 24, 97 Cost
.”. Ha in particolare contestato l’affermata natura esplorativa delle censure formulate in primo grado, rivendicando di aver fornito concreti elementi in ordine all’irregolarità delle operazioni elettorali e sulle conseguenze di tali violazioni sull’esito elettorale, osservando di aver indicato come i risultati dell’unica sezione contestata (la n. 2478) siano stati decisivi ai fini dell’esito elettorale in ordine ai candidati della lista di appartenenza dell’odierna appellante.

A suo avviso i punti nodali della controversia non adeguatamente considerati dal T.A.R. erano:

- l’attestazione nei verbali di 121 voti di preferenza individuale (maschile) a favore dei candidati della lista -O-, laddove, all’esito del voto, i voti di preferenza invece per la lista sono solo 117 (circostanza questa è assolutamente impossibile da realizzarsi e che, se fosse stata raggiunta sulla base di una estemporanea ed inammissibile indicazione del Presidente di seggio in palese contrasto col regolamento ministeriale in suo possesso (preferenze maschili multiple o altro), avrebbe resa nulla l’intera attività di spoglio o quanto meno necessario il riconteggio delle schede);

- le “ parole del Magistrato, il Dr. -O-, alle operazioni del seggio centrale, il quale, su contestazione proprio del rapp.te di -O-, in relazione alla sezione 2478 e che corrisponde a quanto segue: “su istanza di “-O-” i due verbali riportano gli stessi dati delle preferenze individuali per un totale di 147 preferenze espresse (qui il magistrato intende la somma delle preferenze nominali maschili e femminili), mentre nessuno dei due verbali contiene alcuna indicazione sui voti di lista. Per ricostruire questo dato si è fatto riferimento alla tabella di scrutinio nella quale sono riportati i voti delle liste nell’ordine espresso nei manifesti elettorali, nello spazio riservato ai voti di preferenza. Tenuto conto di ciò allo spazio 13 alla lista sono

stati attribuiti 117 voti, non si dispone di informazioni idonee a verificare se il dato delle

preferenze presenti discordanze in relazione alla regola sull’equilibrio di genere ”;

- l’alto numero di voti annullati senza alcuna motivazione, pari quasi a un terzo del numero dei votanti della sezione.

Ha altresì contestato la declaratoria di inammissibilità del ricorso, fondata sulla ratio della mancata dimostrazione da parte del ricorrente della sussistenza delle ulteriori preferenze necessarie per poter essere eletto, laddove a suo carico sussisteva solo l’onere di dimostrare la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile, onere assolto che poteva essere assolto sia dimostrando la possibilità di ottenere di un numero maggiore di voti, sia, come nel caso in esame, la sottrazione di voti illegittimamente attribuiti agli altri concorrenti che erano stati eletti.

In subordine, ha confermato la richiesta del “ riconteggio dei voti delle preferenze individuali e di lista della sola parte municipale facendo riferimento ai voti della lista 13 -O-, essendo evidente la totale infondatezza delle risultanze dei verbali, ma anche delle tabelle, per come anticipatamente riferito dal magistrato Dr. -O- in sede di valutazione dei risultati al seggio centrale ”.

Ha lamentato infine l’eccessività della condanna al pagamento delle spese processuali (2.500,00 euro).

Si è costituita in appello Roma Capitale resistendo al gravame ed eccependone in via preliminare la tardività e, nel merito, la sua infondatezza.

All’udienza dell’11.10.2022 l’appello è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1) L’appello si rivela infondato.

2) Non è meritevole di accoglimento l’eccezione di tardività dell’appello formulata dal Comune per l’asserita violazione dell’art. 131, comma 1, del c.p.a, secondo cui l’appello avverso la sentenza di primo grado ex art.130 c.p.a. deve essere proposto “ entro venti giorni dalla notifica della sentenza di primo grado per coloro nei cui confronti è obbligatoria la notifica ”, in quanto il deposito della sentenza, come risulta dal fascicolo elettronico del

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