Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-16, n. 201106046

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2011-11-16, n. 201106046
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201106046
Data del deposito : 16 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04489/2010 REG.RIC.

N. 06046/2011REG.PROV.COLL.

N. 04489/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4489 del 2010, proposto da:
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

contro

M M, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA , Milano, sezione III n. 00144/2010, resa tra le parti, concernente il diniego dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2011 il Cons. H S, presente per l’appellante l’Avvocato dello Stato Borgo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il sig. Marouane Mohamed, di nazionalità marocchina, da più di dieci anni regolarmente presente in Italia e titolare di carta di soggiorno, chiese in data 8.4.2004 la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della L. 91/1992.

1.1. Il Ministero dell’Interno, con decreto del 10.5.2007, respinse l’istanza motivando in ragione del fatto che “dall’attività informativa esperita sono emersi elementi ostativi di pericolo per la sicurezza della Repubblica a termini dell’art. 6 comma 1 lett. c)”, che in definitiva “precludono l’acquisto della cittadinanza italiana”.

1.2. Proposto ricorso avverso il diniego, deducendone l’illegittimità per eccesso di potere sotto vari profili, il Tar della Lombardia ha accolto l’impugnazione, annullando l’atto, sul rilievo di “una motivazione del tutto generica, che non esprime le ragioni della determinazione assunta, precludendo al destinatario di percepire i presupposti di fatto e di diritto del diniego di cittadinanza”.

2. Avverso la sentenza ha proposto appello l’Amministrazione che, muovendo dalla natura ampiamente discrezionale del potere di cui è titolare in tale ambito, ha rilevato come la formula “pericolo per la sicurezza della Repubblica” debba ritenersi una motivazione sufficiente, sottolineando inoltre come gli elementi ostativi posti a fondamento del diniego provengono da atti classificati come “riservati”, di cui è vietata la divulgazione e la cui conoscenza è sottratta alla disponibilità del privato. Ha quindi aggiunto che la produzione in giudizio di tali atti “riservati” può avvenire solamente nelle forme e con le cautele di cui al

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