Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2011-11-15, n. 201106031
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Testo completo
N. 06031/2011REG.PROV.COLL.
N. 01768/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1768 del 2011, proposto da:
Derichebourg Multiservizi s.p.a. e Consorzio stabile Conesp, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'avv. L L, con domicilio eletto presso Giuseppe Placidi in Roma, via Cosseria, 2;
contro
Aeroporti di Roma s.p.a. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. L L, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appennini n. 46;
nei confronti di
Snam Lazio Sud s.r.l., Società nazionale appalti e manutenzioni, in proprio e nella qualità di capogruppo dell’associazione temporanea di imprese con Linda s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Avilio Presutti, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza San Salvatore in Lauro,10;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, n. 36797/2010, resa tra le parti, concernente AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEI TERMINAL DELL'AEROPORTO DI FIUMICINO
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Aeroporti di Roma s.p.a. e di Snam Lazio Sud s.r.l. in proprio e nella qualità di capogruppo di associazione temporanea di imprese;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 ottobre 2011 il Consigliere Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati Lentini, Leoni e Presutti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, rubricato al n. 7278/09, Derichebourg Multiservizi s.p.a. e Consorzio stabile Conesp impugnavano:
a - il provvedimento di aggiudicazione, in favore dell’associazione temporanea di imprese Snam Lazio Sud s.r.l. - Linda s.r.l. del servizio di pulizia, piccola manutenzione e sanificazione dei servizi igienici dell'aeroporto Leonardo Da Vinci - Lotto Terminal, alla quale avevano partecipato in costituenda associazione temporanea, presentando la seconda migliore offerta;
b - la nota prot. 6897 del 6 agosto 2009, con cui la società Aeroporti di Roma s.p.a. comunicava alle stesse l'avvenuta aggiudicazione definitiva in favore della predetta associazione temporanea Snam Lazio Sud s.r.l. - Linda s.r.l.;
c - i verbali di gara del 3 giugno 2009, dell'8 giugno 2009, del 6 luglio 2009 e del 13 e 14 luglio 2009;
d - il bando e la lettera di invito della Società Aeroporti di Roma s.p.a. per il servizio di pulimento, piccola manutenzione e sanificazione dei servizi igienici dell'Aeroporto da Vinci, nella parte relativa alla verifica di anomalia, ove intesa nel senso di riservare alla stazione appaltante la facoltà di procedere alla valutazione di congruità delle offerte anomale;
e - tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali.
Deduceva i seguenti motivi, così riassunti nella sentenza di primo grado:
1) Violazione dell’art. 41 e 42 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; violazione del punto III.2.2 del bando di gara; eccesso di potere per travisamento, erroneità, arbitrarietà, difetto del presupposto e di istruttoria; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di par condicio ed imparzialità in quanto l’aggiudicataria non possiede il fatturato per servizi di pulizia nella misura richiesta dal bando per ciascun esercizio del triennio 2006-2008.
2) Violazione dell’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 in relazione al punto III.2.1., lett. b), del bando di gara; eccesso di potere per erroneità, travisamento, arbitrarietà, sviamento; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di par condicio ed imparzialità in quanto l’aggiudicataria doveva essere esclusa, non avendo la società Linda reso tutte le dichiarazioni previste dall’art. 38 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3) Violazione dell’art. 4 CCNL imprese di pulizia; violazione della lex specialis , punto III.2.1 del bando di gara e art. 30 CSA; eccesso di potere per arbitrarietà, sviamento, difetto del presupposto e di istruttoria, erroneità; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di par condicio ed imparzialità in quanto l’aggiudicataria ha violato l’obbligo assunto con la domanda di partecipazione di osservanza dell’art. 4 CCNL imprese di pulizia, avendo previsto l’utilizzo di sole 301 unità lavorative in luogo delle 354 richieste con la lex specialis .
4) Eccesso di potere per arbitrarietà, sviamento, difetto del presupposto e di istruttoria, erroneità; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di par condicio ed imparzialità in quanto il giudizio formulato dalla commissione di gara in merito all’elemento “gestione operativa dell’appalto” , che ha determinato il divario tra l’offerta della ricorrente e quella dell’aggiudicataria, è viziato da travisamento.
5) Violazione dell’art. 86 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; eccesso di potere per arbitrarietà, sviamento, difetto del presupposto e di istruttoria, erroneità; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di par condicio ed imparzialità in quanto non è stata effettuata l’obbligatoria verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dall’aggiudicataria, nonostante questa presentasse elementi di incongruità.
6)Violazione degli artt. 86 e 206 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; eccesso di potere per erroneità, travisamento, arbitrarietà, sviamento; violazione del giusto procedimento; violazione dei principi di par condicio ed