Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 2024-09-30, n. 202407865
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 30/09/2024
N. 07865/2024REG.PROV.COLL.
N. 06697/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a.
sul ricorso numero di registro generale 6697 del 2024, proposto dalla -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato F O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici per legge domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Settima) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2024 il Cons. B B e uditi per la parte appellante l’avvocato F O;
Nessuno è comparso per il Ministero appellato;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante abita in un alloggio incluso nella cd. -OMISSIS-, sita nell’area della villa -OMISSIS-(Napoli). Tale palazzina, costruita successivamente alla realizzazione della villa, comprende alcuni appartamenti che erano stati destinati ad alloggi per i dipendenti del Ministero dei beni culturali.
1.1. Con decreto del -OMISSIS-, il Ministro della Pubblica Istruzione, visto l’art. 71, legge n. 1089/1939 sulla tutela delle cose d’interesse artistico e storico, ritenuto che “ il Palazzo -OMISSIS---OMISSIS-con parco accessori dipendenze - -OMISSIS- ” - sito in Napoli, frazione di -OMISSIS-, segnato in catasto ai numeri -OMISSIS-, di proprietà di -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- - “ conserva tutt’ora, ai sensi della citata legge, l’interesse particolarmente importante già notificato al proprietario in data 24/3/1923 ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 e del regolamento esecutivo approvato con R.D. 30 gennaio 1913 n. 363 ”, ha “ confermato l’interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e per i motivi sopra indicati, dell’immobile sopradescritto, il quale, pertanto rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa ”. Successivamente all’apposizione del vincolo, il complesso monumentale denominato “-OMISSIS- -OMISSIS-- -OMISSIS-” è pervenuto in proprietà dello Stato, iscritto nell’inventario dei beni appartenenti al demanio storico-artistico.
2. Con ricorso proposto innanzi al competente TAR per la Campania, l’appellante ha impugnato impugnata l’ordinanza n. -OMISSIS- del Ministero della cultura con la quale è stato ordinato “ il rilascio della -OMISSIS- nell’area di -OMISSIS- -OMISSIS-in Napoli … da lei occupato sine titulo, disponendone quindi lo sgombero ”, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, richiedendo, altresì, l’accertamento e la conseguente declaratoria del proprio diritto a ottenere l’assegnazione dell’immobile in questione.
3. Con la sentenza indicata in epigrafe, il TAR per la Campania, prescindendo dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale e incentrata sulla natura meramente confermativa del provvedimento impugnato, ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile, in considerazione delle sentenze già pronunciate sulla vicenda, passate in giudicato, e per la restante parte lo ha respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
4. L’appellante critica la sentenza, impugnata, chiedendone la riforma, riproponendo le censure formulate con il ricorso originario, insistendo, in particolare, sul legittimo affidamento da tutelare, avuto riguardo anche alle condizioni di salute altamente critiche della madre convivente, e sull’onere di custodia delle cose mobili presenti nell’immobile.
5. Il Ministero appellato si è costituito solo formalmente nel presente giudizio.
6. Alla camera di consiglio del 17 settembre 2024, fissata per la trattazione della domanda cautelare, avvisate le parti circa la possibilità di adottare sentenza in forma semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato, per le ragioni di seguito