Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-09, n. 202300273

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-01-09, n. 202300273
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202300273
Data del deposito : 9 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/01/2023

N. 00273/2023REG.PROV.COLL.

N. 05207/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5207 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- e -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia



contro

Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati P C, G L, A M, A M A, A M P, M L B, M G S e E M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G L in Roma, via Polibio n. 15;
Condominio di via -OMISSIS- – -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabio Piergiorgio Criscuolo in Roma, via Federico Cesi 21



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- (Sezione Quarta) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS- e del Condominio di via -OMISSIS- – -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il Pres. Claudio Contessa e uditi per le parti gli avvocati C C e M G S;

Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso rubricato al n. R.G. 2891/09 proposto dinanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS-, il signor -OMISSIS-, proprietario di un immobile sito in -OMISSIS-, Via -OMISSIS-, chiedeva l’annullamento del provvedimento del Comune di -OMISSIS- datato -OMISSIS-, (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-) avente ad oggetto il diniego di permesso di costruire in sanatoria ai sensi del decreto legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra cui la nota del Comune di -OMISSIS- datata -OMISSIS- (prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-), nella parte in cui invita il ricorrente a “ produrre, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento della presente, memorie scritte o documenti pertinenti l'oggetto, atte a superare i motivi che precludono la sanatoria delle opere ”.

Con la sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata in data -OMISSIS-, il Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSIS- ha respinto il ricorso, disponendo altresì la condanna alle spese dell’appellante.

La sentenza in questione è stata impugnata in appello dal signor -OMISSIS- il quale ne ha chiesto l’integrale riforma articolando plurimi motivi di doglianza che saranno in seguito più analiticamente descritti.

Il Comune di -OMISSIS- si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello perché inammissibile e comunque infondato con vittoria di spese.

Il Condominio di Via -OMISSIS- – -OMISSIS-, si è costituito in giudizio, chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile, irricevibile, improcedibile ovvero, in subordine, che venga respinto, con tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese del giudizio

Con il primo motivo, l’appellante deduce “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 25, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. in L. 24 novembre 2003, n. 326, e dell’art. 31, comma 2, L. 28 febbraio 1985, n. 47, in punto di completamento al -OMISSIS- – Erronea valutazione dei mezzi di prova - motivazione carente, contraddittoria e illogica ”.

In altri termini, censura la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale amministrativo ha adottato un’interpretazione restrittiva del concetto di ‘ultimazione funzionale’, coincidente con il momento realizzativo con la comunicazione di fine lavori. Per contro, l’appellante invoca l’applicazione di un criterio funzionale, tale da estendere la sanatoria anche alle ipotesi in cui il manufatto presenti un disegno progettuale e una destinazione d’uso chiaramente individuabili, seppur i lavori non siano completamente ultimati e perfezionati.

Ciò premesso, l’appellante ritiene erronea la statuizione del Tribunale amministrativo per cui non sarebbe risultato il completamento funzionale nel caso di specie, atteso invece che emergeva dallo stato dei luoghi di Via -OMISSIS- un’oggettiva conformazione a ristorante e una radicale trasformazione dei locali preesistenti già a partire da novembre 2002. Contrariamente a quanto affermato dal T.A.R., l’appellante osserva l’avvenuta ultimazione funzionale dei lavori a ristorante entro la data-limite del -OMISSIS- fosse stata adeguatamente provata.

Sul punto, il Comune controdeduce che l’appellante non ha invero fornito la prova dell’avvenuta ultimazione funzionale degli interventi entro la data del 30 marzo 2003, così come invece prescritto dall’articolo 32, comma 25 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003. Tale circostanza, oltretutto, emergerebbe in modo evidente anche alla luce della relazione tecnica della progettista.

Al riguardo, il Condominio controinteressato evidenzia invece che i documenti prodotti dall’appellante dimostrano come non si sia verificata alcuna ultimazione funzionale delle opere oggetto di condono alla data del 30 marzo 2003.

Con il secondo motivo di impugnazione, l’odierno appellante deduce “ Erroneità della sentenza in punto di omessa acquisizione del parere della commissione edilizia, nonché di violazione degli artt. 10 e 10-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 – difetto di motivazione ”.

In altri termini, si censura la decisione impugnata tanto nella parte in cui si è qualificato come facoltativo il parere della Commissione edilizia in caso di richiesta di condono, quanto nella parte in cui si è esclusa la violazione degli articoli 10 e 10- bis della legge n. 241 del 1990. Si sottopone a critica, poi, l’affermazione contenuta nel preavviso di diniego comunale per cui il termine previsto dall’articolo 10- bis della legge n. 241 del 1990 sarebbe perentorio.

In proposito, l’Amministrazione controdeduce che l’acquisizione del parere della Commissione edilizia ai sensi dell’articolo 120 del Regolamento Edilizio comunale vigente fosse irrilevante ai fini dell’ammissibilità del condono, essendo tale parere facoltativo e non venendo in rilievo una vicenda particolarmente complessa.

Ed ancora, l’Amministrazione evidenzia di aver comunicato all’appellante l’avvio del procedimento di parziale diniego di condono con l’invito a partecipare al procedimento ed eventualmente a replicare.

Il Condominio controinteressato eccepisce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del secondo motivo di impugnazione alla luce dell’avvenuto contraddittorio tra gli interessati. Nel caso di specie, poi, il Condominio osserva che l’asserita violazione delle garanzie partecipative lamentate dall’appellante non è assistita dalla prova dell’apporto che un’eventuale partecipazione avrebbe condotto il procedimento ad un diverso esito.

Con memoria in data 15 novembre 2022, l’appellante ha ulteriormente sviluppato le argomentazioni contenute nell’appello.

In relazione al primo motivo di doglianza, evidenzia che il completamento funzionale dell’opera non coincide necessariamente con la fine dei lavori edilizi ma con l’assunzione di una configurazione funzionale radicalmente diversa da quella precedente. Contrariamente a quanto

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