Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-19, n. 202300656
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Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00656/2023REG.PROV.COLL.
N. 10676/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10676 del 2015, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P F, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gaetano Donizetti n. 7;
contro
Signora -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati A B, C B E O S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato O S in Roma, via Cosseria n. 5;
nei confronti
Comune di Lerici, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, Sez. I, -OMISSIS-.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle signore -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 novembre 2022 il Cons. R S;
Viste le istanze di passaggio in decisone depositate dagli avvocati P F e C B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - L’appellante impugna la sentenza del TAR per la Liguria che, su ricorso dell’odierna appellata, ha annullato il titolo edilizio rilasciato dal Comune di Lerici, non costituito in giudizio, per la sostituzione della copertura di un palazzo storico risalente al ‘700 con un nuovo lastrico solare.
2 – In punto di fatto l’appellante riferisce di essere proprietario di un appartamento posto all’ultimo piano di uno stabile condominiale (dichiarato nell’anno 1998 di interesse storico paesaggistico), sito nel Comune di Lerici, per il quale chiedeva ed otteneva in data 10 ottobre 2007 il Permesso di Costruire ed Autorizzazione Paesaggistica, prot. n. 6715/2007, per la realizzazione di un intervento di restauro e risanamento conservativo di copertura. Ometteva tuttavia di dare avvio ai lavori assentiti nel termine annuale, con conseguente decadenza. Con istanza del maggio 2011 chiedeva al Comune il rinnovo del suddetto atto autorizzativo, facendo presente che l’autorizzazione paesaggistica e quella monumentale erano a detta data ancora validi. Il Comune concedeva il rinnovo in data 14 luglio 2011, con permesso di costruire prot. n. 12552/2011. Si teneva in data 2 settembre 2011 l’assemblea straordinaria del Condominio, all’esito della quale veniva approvata (così recita letteralmente la delibera) “ la variante approvata dalle competenti autorità relativa al rifacimento del livello di tetto come da permesso di costruire ed autorizzazione paesaggistica n. 12/2006 del 11.10.2007 ”. Dava quindi avvio alla esecuzione dei lavori, ultimati nel dicembre 2012. .
3 – La condomina -OMISSIS- impugnava la menzionata delibera condominiale con ricorso ex art. 1137 c.c. del 2.9.2011 (depositato in data 14.10.2011) innanzi al Tribunale di La Spezia, chiedendone l’annullamento in parte qua . Veniva dunque convocata un’assemblea condominiale straordinaria, che annullava la predetta delibera.
La medesima condomina proponeva poi ricorso davanti al TAR per la Liguria che, dopo aver rigettato l’istanza cautelare di sospensione, a seguito dell’udienza pubblica 29 maggio 2015, con la sentenza impugnata - dato atto che la ricorrente aveva rinunciato al primo motivo di ricorso e disattesa l’eccezione preliminare di tardività - riteneva fondati il secondo motivo di ricorso (concernente l’assenza del consenso condominiale), il terzo motivo di ricorso (concernente l’indebito aumento di volumetria dell’intervento) ed il quarto motivo di ricorso (concernente la non consentita sostituzione di un tetto in legno costruito secondo la tradizione con un lastricato in calcestruzzo).
4 – Con l’appello in epigrafe la predetta sentenza viene impugnata sulla base dei seguenti motivi.
4.1 – “ Primo motivo: sull’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha disatteso