Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2013-09-17, n. 201304589
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Testo completo
N. 04589/2013REG.PROV.COLL.
N. 07719/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7719 del 2012, proposto da:
AN CO, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Lorenzoni, con domicilio eletto presso Fabio Lorenzoni in Roma, via del Viminale, 43;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
ST MA Bologna; UI ES, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Orlando, con domicilio eletto presso Marco Orlando in Roma, piazza della Libertà, 20;
per l'ottemperanza
della sentenza Consiglio di Stato sezione IV n. 5044/12 - procedura di conferimento provvisorio a domanda di incarico dirigenziale - ris. danno.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia e di UI ES;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2013 il Cons. Umberto Realfonzo e uditi per le parti gli avvocati Lorenzoni e Orlando;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Si deve premettere che l’appellante dr. CO era risultato al primo posto di una prima graduatoria degli aspiranti al conferimento a domanda dell’incarico di Direttore della Casa Circondariale di Frosinone, stilata in applicazione dei criteri contenuti nell’interpello iniziale del 9.4.2008.
Con la sentenza di cui si chiede l’ottemperanza questa Sezione aveva annullato:
-- una seconda graduatoria “definitiva” dei dirigenti che avevano presentato domanda di assegnazione alla medesima Casa Circondariale di Frosinone, redatta a seguito di un’ulteriore successiva “contrattazione” con i sindacati, in esito alla quale erano stati introdotti dei nuovi criteri ed una nuova griglia (nota 16.7.2008, prot. n. GDAP-0244356-2008), in applicazione della quale l’appellante era stato retrocesso al quarto posto;
-- la successiva attribuzione “fiduciaria” dell’incarico de quo ad un altro dirigente.
Il presente gravame è diretto alla declaratoria dell’illegittimità in sede di ottemperanza di ulteriore determinazione dirigenziale con cui la dottoressa UI ES è stata discrezionalmente individuata quale direttrice a Frosinone per la durata di tre anni sul presupposto che il posto fosse ancora “sub iudice” e che fino alla definizione del contenzioso la titolarità della Casa circondariale ben poteva essere regolata con incarichi provvisori.
Lamenta l’appellante che il nuovo incarico triennale non solo è stata adottato successivamente all’udienza del 12 giugno 2012, ma sarebbe ora di impedimento all’attuazione della decisione n. 5044/2012, rendendo il posto indisponibile perché formalmente assegnato ad altro dirigente
Il dottor CO, che attualmente ricopre l’incarico di vice direttore a Frosinone, assume in conseguenza il suo diritto ad ottenere quel posto cui avrebbe avuto diritto fin dal 2008, dato che la sentenza di cui si chiede l’attuazione aveva espressamente sancito “ la sopravvivenza della prima graduatoria, nella quale l’appellante risultato al primo posto ”.
Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, la quale ha ricordato che il Tar del Lazio, con sentenza n. 5603/2010, su un’altra domanda giudiziale, ha definitivamente annullato i provvedimenti concernenti la procedura relativa alla mobilità provvisoria dei dirigenti penitenziari e che la Direzione Generale ha dato contezza dell’annullamento.
Si è costituita in giudizio la