Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-12-12, n. 201206377

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-12-12, n. 201206377
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201206377
Data del deposito : 12 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02767/2012 REG.RIC.

N. 06377/2012REG.PROV.COLL.

N. 02767/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2767 del 2012, proposto da:
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona de legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L N, con domicilio eletto presso L N in Roma, via Sicilia n 50;

contro

L O, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Faramondi, con domicilio eletto presso Mario Faramondi in Roma, via Pompeo Trogo N. 21;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00210/2012, resa tra le parti, concernente della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00210/2012, resa tra le parti, concernente ESECUZIONE GIUDICATO SENT. N. 3445/01 TAR LAZIO SEZ. III BIS CONFERMATA CON SENT. 6775/2006 CONSIGLIO DI STATO VI - DINIEGO ASSEGNAZIONE POSTO DI COORDINATORE GENERALE UFFICIO TECNICO PRESSO UNIVERSITÀ STUDI "LA SAPIENZA" DI ROMA


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di L O;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2012 il Cons. Roberto Giovagnoli;
sentito l’avv. Napolitano;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Viene in decisione l’appello proposto dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per ottenere la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, 10 gennaio 2012, n. 210.

2. La sentenza appellata è stata pronunciata in sede di ottemperanza sul giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6775 del 2006 che, a sua volta, ha confermato in appello la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, n. 3445 del 2001.

3. Occorre ricostruire brevemente gli aspetti rilevanti della fattispecie che oggi viene al vaglio di questo Consiglio di Stato.

3.1. Con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3445 del 2001, poi confermata in appello con sentenza n. 6775 del 2006, è stato accolto il ricorso proposto dall’architetto O avverso il provvedimento n. 1740 del 1994 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, di diniego dell’assegnazione al ricorrente del posto di Coordinatore generale dell’Ufficio tecnico, in seguito alla cessazione dal servizio di uno dei vincitori del relativo concorso bandito per cinque posti.

Il Tribunale amministrativo regionale aveva, infatti, ritenuto applicabile l’art. 23, comma 4, della legge 29 gennaio 1986, n. 23, riconoscendo, quindi, al ricorrente il diritto allo scorrimento della graduatoria.

3.2. In seguito alla sentenza di primo grado n. 3445 del 2001, l’Università “La Sapienza”, in risposta alla diffida presentata dall’arch. O per l’esecuzione dell’anzidetta sentenza, aveva risposto, con nota prot. n. G04331 del 30 novembre 2001, che, ferma restano l’applicabilità del’art. 23, comma 4, legge n. 23 del 1986, non intendeva, comunque, ricoprire ulteriori posti della qualifica in questione, non emergendone la necessità, tenuto conto delle esigenze organizzative e delle risorse finanziarie a disposizione.

3.3. Avverso detta nota l’architetto O proponeva un primo ricorso in ottemperanza, per l’esecuzione della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3445 del 2001, in quel momento non ancora passata in giudicato, essendo pendente l’appello innanzi al Consiglio di Stato. Questo primo ricorso per l’ottemperanza veniva respinto dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con sentenza n. 10666 del 2002 sulla base delle seguenti considerazioni: “ l’obbligo di scorrere la graduatoria dei concorsi già svolti, ai fini delle assunzioni, non fa venire meno il principio di autonomia amministrativa delle gestioni universitarie ”, con la conseguente “ inesistenza in concreto dell’obbligo dell’amministrazione universitaria di adempiere alla richiesta di scorrimento della graduatoria degli idonei, il cui astratto onere, nei termini di cui all’art. 23 cit., prevale sul’indizione di nuovo concorsi, ma non si esaurisce in un’attività vincolata e limitativa dell’autonomia di organizzazione dell’Università riguardo al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro ”.

La sentenza in esame veniva poi confermata in appello da questo Consiglio di Stato con sentenza n. 4120 del 2005.

3.4. Successivamente, in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato n. 6775 del 2006 (confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3445 del 2001), l’architetto O diffidava nuovamente l’Università “La Sapienza” a disporne l’assunzione nel ruolo di Coordinatore generale dell’Ufficio tecnico.

Con nota prot. n. 013150 del 13 marzo 2007, l’Università rifiutava l’assunzione ribadendo che, in assenza di esigenze amministrativa e di disponibilità di bilancio, non vi era l’obbligo di ricoprire il posto in questione.

3.5. L’architetto O proponeva allora un secondo ricorso di ottemperanza (questa volta per ottenere l’esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6775 del 2006 (confermativa della sentenza del Tribunale amministrativo regionale n. 3445 del 2001, già oggetto di ottemperanza).

3.6. Con la sentenza oggi appellata, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso, affermando testualmente che “ non era nei poteri dell’Amministrazione di non provvedere allo scorrimento della graduatoria ai fini assuntivi di parte ricorrente, ma era obbligo dell’Amministrazione di attenersi rigidamente ai criteri del giudicato;
e ciò in quanto: era già stata acclarata ed esercitata la valutazione discrezionale dell’esigenza assuntiva da parte della stessa Amministrazione formalizzata proprio dai cinque posti di coordinatore generale dell’Ufficio tecnico messi a concorso nel quale parte ricorrente è risultato utilmente collocato in seguito alla cessazione dal servizio di uno dei vincitori, con conseguente acclaramento giurisdizionale della incontrovertibile obbligatorietà nel caso di specie del ricorso allo strumento dello scorrimento della graduatoria
”.

3.7. Per ottenere la riforma di tale sentenza ha proposto appello l’Università degli Studi “La Sapienza”.

4. L’appello merita accoglimento.

Il Collegio, infatti, intende dare continuità al principio già espresso su questa vicenda dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4210 del 2005, secondo cui, anche se l’art. 23, comma 4, della legge29 gennaio 1986, n. 23 ( Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Università ), ha trasformato in obbligo la facoltà, attribuita alle amministrazioni statali di cui al T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, di conferire i posti, resisi disponibili per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori agli idonei, secondo l’ordine della graduatoria, questo obbligo presuppone sempre che l’Amministrazione intenda coprire il posto. Mentre, invece, se l’Amministrazione, a causa di proprie esigenze organizzative e finanziarie, non intenda procedere ad assunzioni, non è tenuta allo scorrimento della graduatoria degli idonei, nemmeno ai sensi dell’art. 23, comma 4, legge n. 23 del 1986.

Deve, infatti, essere ribadito che la determinazione relativa all’ an della copertura del posto vacante ha contenuto ampiamente discrezionale, in quanto riconducibile al novero delle scelte organizzative di pertinenza del soggetto pubblico (in tal senso, da ultimo, cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. 28 luglio 2011, n. 14).

L’obbligo di cui all’art. 23, comma 4, legge n. 23 del 1986 attiene, pertanto, non all’ an , ma al quomodo (scorrimento o indizione di un nuovo concorso), obbligando, quindi, l’Amministrazione di ricorrere allo strumento dello scorrimento della graduatoria, solo nel caso in cui ritenga di coprire il posto vacante. Il che esclude, appunto, la possibilità di configurare la procedura di scorrimento quale oggetto di un obbligo incondizionato dell’amministrazione, direttamente collegato alla sopravvenuta vacanza del posto.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello, deve, pertanto, essere accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, deve respingersi il ricorso per l’ottemperanza proposto in primo grado.

Sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio.

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