Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 2016-08-05, n. 201603370
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 05/08/2016
N. 03370/2016 REG.PROV.CAU.
N. 04361/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4361 del 2016, proposto da A L, R C, D R, O V, C P, M I, F B, E V, C M, C M, A L, G S, E C, D M, R F, C S, G L, M C, E C, D D R, A C, I D R, L P, E P, K P, M F, R C T, V F, S C, B M, E L, G D, L G, M M, G P, A P, R D, E R, C F, Victorita Lifu, Giuliano Ciafrei, Cristina Lo Vullo, Ercole Guadagnoli, Daniela De Castris, Maria Cristina De Grandis, Marina Di Mario, Savina Di Re, Alvara Giungarelli, Latina Latini, Giorgetta Mele, Sonia Oddi, Amalia Osmari, Emilio Reali, Rosa Rossi, Filomena Valeri, Graziella Palombi, Roberto Bucci, Angelo Calicchia, Silvia Carocci, Alberto Ceraglia, Stefano Costantini, Fabrizio De Castris, Paolo Di Sarra, Nadia Giungarelli, Patrizia Giungarelli, Marco Imperioli Diamante, Maria Palone, M.Luisa Pecorari, Lidia Pezzuca, Liliana Prosperi, Daniela Santini, Paola Santini, Genoeffa Sordilli, Emanuele Sordilli, Lallo Sordilli, rappresentati e difesi per legge dagli avvocati Paolo Pittori ed Elisa Scotti, domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta regionale, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Elena P, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Comune di Artena, in persona del Sindaco “pro tempore”, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Orlando e Andrea Ruffini, con domicilio eletto presso l’avv. Marco Orlando in Roma, via Sistina 48;
Città Metropolitana di Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Giovanna Albanese, domiciliata in Roma, via IV Novembre, 119/A;
Conferenza permanente per l’istruzione presso la Regione Lazio, non costituitasi in giudizio, e MIUR, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
Istituto Comprensivo "Artena", Istituto Compensivo "Serangeli", rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA -SEZIONE I QUATER, n. 1700/2016, resa tra le parti, concernente piano di dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 - unificazione di due istituti di Artena;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, del Comune di Artena, della Città Metropolitana di Roma Capitale e del MIUR;
Vista l’impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del 4 agosto 2016 il cons. M B e uditi per le parti gli avvocati B per delega di Pittori, P, S per delega di Orlando, Albanese e Tidore;
considerato che a un primo e sommario esame le censure proposte con l’appello cautelare non appaiono idonee a scalfire le conclusioni, condivisibili, alle quali è giunto il Tar con l’ordinanza impugnata, atteso che la delibera regionale contestata in primo grado –che, nelle premesse, richiama richieste e proposte provenienti dal territorio- , nonostante lo scostamento assai significativo rispetto al numero massimo degli alunni (1200) indicato nelle linee guida regionali per istituzione scolastica autonoma, non sembra porsi in contrasto con le linee guida stesse, di cui alla DGRL n. 450/2015, per la programmazione della rete scolastica regionale;delibera regionale, quest’ultima, che non impone in via inderogabile un numero massimo di studenti per ciascun istituto scolastico, ma che si limita a prevedere che di norma e in via tendenziale il numero degli alunni per ciascun istituto scolastico debba essere compreso tra i 600 e i 1200, fatta salva la possibilità di superare il numero massimo indicato sopra con motivazione specifica e in presenza di particolari situazioni strutturali, evidenziate, nella specie, dal Comune di Artena con la DGM n. 185 del 2015 e allegati; che, inoltre, lasciando invariata la situazione si avrebbe un istituto, il Serangeli, sottodimensionato;che dunque a un primo esame sembrano sussistere i presupposti per la deroga al numero massimo;che inoltre nella comparazione tra il timore di danno, derivante dall’attuazione dell’accorpamento, indicato dalle parti appellanti –ma non comprovato e, anzi, smentito dalla difesa comunale- con riferimento al rischio di mobilità per docenti e personale ATA, e la circostanza, segnalata dalla Regione, secondo cui l’accoglimento della domanda di misure cautelari potrebbe pregiudicare il corretto avvio dell’anno scolastico, oltre al danno che soffrirebbe il Comune per effetto dell’accoglimento della domanda di misure cautelari, occorre dare prevalenza a quest’ultimo profilo e riconoscere preminenza all’interesse pubblico all’attuazione del piano di riassetto della rete scolastica;
che dunque in modo corretto il Tar ha rilevato l’insussistenza di un pregiudizio grave ed attuale connesso all’accorpamento dei due istituti scolastici;
che l’istanza cautelare va respinta ma che le spese della fase cautelare possono essere compensate;