Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-08, n. 202205731

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-07-08, n. 202205731
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202205731
Data del deposito : 8 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2022

N. 05731/2022REG.PROV.COLL.

N. 07960/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7960 del 2017, proposto da Azienda Agricola Freretti Andrea, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D M B, F T, con domicilio eletto presso lo studio D M B in Roma, via Luigi Luciani 1;

contro

Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Equitalia Spa, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima) n. 00105/2017, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agea - Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 maggio 2022 il Cons. S Z e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.A sostegno del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze:

quale azienda produttrice di latte vaccino è assoggettata al regime delle “quote latte”, inaugurato in ambito CEE coi regolamenti n. 1256/99, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004 e n. 1234/2007 ed introdotto in Italia con la legge 26 novembre 1992 n. 468, poi integralmente riformato con la legge 30 maggio 2003 n. 119, di conversione del decreto legge 28 marzo 2003 n. 49;

il regime quote latte è stato poi sostituito da un nuovo sistema regolativo introdotto con il Regolamento CE n.72 del 2009 che a sua volta ha occasionato la legge n.33 del 2009;

quest’ultima (di conversione del decreto legge n.5 del 2009), nell’intento di superare il problema delle eccedenze produttive ed agevolare la riscossione del prelievo accumulato dai produttori, ha istituito presso l’Agea il nuovo strumento del “ Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti … gli importi dovuti a titolo di prelievo latte ”, con la precisazione che “ L’iscrizione del debito nel Registro … degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all’iscrizione a ruolo ai fini della procedura di recupero . In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari … e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori … verificano presso il Registro … l’esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell’estinzione del debito ” (art.

8-ter).

Inoltre, “ al fine di accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso ”, è stata contemplata la possibilità per i produttori di “ richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all’articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte ”, per somme non inferiori a 25.000 euro e per una durata massima di 30 anni (art.

8-quater).

La predetta legge n.33 del 2009 ha disciplinato la procedura di rateizzazione come segue:

-a) dapprima “ l’AGEA … intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili ”, con la precisazione che “ sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale ” (art.

8-quinquies, comma 1);

-b) entro i successivi sessanta giorni “ il produttore può presentare ad AGEA … la richiesta di rateizzazione” (art.

8-quinquies, comma 2);

-c) entro i successivi tre mesi il Commissario straordinario all’uopo nominato provvede sulle richieste di rateizzazione “ in merito al loro accoglimento” (art.

8-quinquies, comma 6);

-d) “ entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione [del Commissario straordinario] il debitore comunica l’accettazione della rateizzazione” (art.

8-quinquies, comma 6).

- Parallelamente, con decreto 25 giugno 2009, il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha ritenuto “opportuno accertare, ai fini della determinazione del contenuto di materia grassa del latte in base alla normativa, la correttezza del metodo di calcolo adottato dall’Amministrazione, verificandone la eventuale incidenza sul livello di sforamento della quota di produzione italiana ”, istituendo una “Commissione di indagine amministrativa per verificare la correttezza del metodo di calcolo adottato.

Sulla base del disposto della citata legge 33/2009, ai sensi dell’art. 8 quinquies, comma 10, “Nei casi di mancata adesione alla rateizzazione ….. l'AGEA procede alla riscossione mediante ruolo” .

Di conseguenza con la cartella impugnata quest’ultima ha richiesto il pagamento dell’intero prelievo supplementare ritenuto esigibile, oltre agli interessi su di esso maturati.

Nel frattempo il 26 gennaio del 2010 la Commissione d’indagine nominata dal Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali depositava la propria relazione finale, segnalando l’inattendibilità dei dati produttivi utilizzati dall’AGEA per la quantificazione tanto dell’esubero nazionale rispetto al quantitativo globale garantito (Q.G.G.) assegnato allo Stato italiano, quanto del prelievo supplementare imputato ai singoli produttori.

Contestualmente, in data 15 aprile 2010, era pubblicata dal Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari la “ Relazione di approfondimento sui dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare ” da cui risultava che “ alla luce dei riscontri effettuati … sono emerse situazioni di anomalia ed incongruenza nei confronti tra le diverse banche dati, tali che avrebbero meritato, e meritano ancora, adeguati approfondimenti;
… ne discende un quadro di significativa incoerenza dei dati, in particolare con riferimento alla produzione nazionale …;
raffrontando il numero capi nelle diverse banche dati con la media produttiva provinciale AIA pur aumentata del 10% in via prudenziale, risulta una differenza produttiva media, rispetto alla produzione totale italiana dichiarata in L1, talmente significativa da mettere in discussione lo stesso splafonamento dello stato italiano e quindi il prelievo supplementare imputato ai produttori a partire dal 1995/96 fino al 2008/09
”.

In ogni caso, senza comunicare l’avvio del procedimento, AGEA ha provveduto all’iscrizione a ruolo degli importi del prelievo supplementare. Conseguentemente, l’Equitalia ha notificato la cartella esattoriale impugnata avente ad oggetto il pagamento del “ Prelievo latte sulle consegne ” per l’intero importo a suo tempo imputato dall’Agea, oltre interessi.

Col ricorso introduttivo venivano impugnati la cartella e il relativo ruolo.

La sentenza appellata respingeva il ricorso.

Nella prospettazione degli appellanti quest’ultima è affetta da illegittimità contraddittorietà ed erroneità, sicché riproponeva i motivi di illegittimità sollevati nel ricorso di primo grado, avverso la cartella di pagamento e cioè:

a) ECCESSO DI POTERE –MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SANA AMMINISTRAZIONE VIOLAZIONE DELL’ART. 3,

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi