Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-13, n. 202409135

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-11-13, n. 202409135
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202409135
Data del deposito : 13 novembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/11/2024

N. 09135/2024REG.PROV.COLL.

N. 00668/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 668 del 2022, proposto dalla X2 di Conte Laura e C. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati C G e L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Comune di Quart, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati F S M e F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Ministero dell’Interno - Questura di Aosta, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, n. 46 del 22 giugno 2021, resa tra le parti, concernente la realizzazione di un’agenzia di scommesse ippiche e sportive.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Quart, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Ministero dell’Interno - Questura di Aosta;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’istanza di passaggio in decisione del Comune di Quart;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 settembre 2024 il consigliere Nicola D'Angelo e uditi per le parti gli avvocati C G e Ulisse Corea, quest’ultimo per delega dell’avvocato F S M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Nel 2019 la società X2 di Conte Laura e C. chiedeva al Comune di Quart un parere preventivo relativamente all’apertura di una nuova agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive con l’installazione di apparecchi da gioco VTL in località Amerique. Il Comune rilasciava il parere rilevando che “ la stessa non rientra nel raggio di 500 metri dai luoghi sensibili” .

1.1. In data 29 novembre 2019, la società presentava quindi domanda di permesso di costruire per “ cambio di destinazione d’uso da discoteca a sala scommesse all’interno di un capannone a destinazione commerciale (non collocabile in contesti urbano abitativi) ”. Il titolo abilitativo veniva rilasciato il 10 gennaio 2020.

1.2. Nel frattempo, il 4 ottobre 2019 la ricorrente aveva presentato alla Questura di Aosta la domanda di autorizzazione per l’installazione di sistemi di gioco Videolottery (VLT), nonché di autorizzazione per l’esercizio di raccolta delle scommesse, previste dall’art. 88 e dall’art. 110 del TULPS e dall’art. 2, comma 2 quater del d.l. n. 40 del 2010, convertito nella legge 73/2010.

1.3. La Questura di Aosta, ricevuta la domanda, avviava una interlocuzione con il Comune, con l’interessamento anche della Regione Valle d’Aosta, volta a sollecitare l’applicazione della legge regionale n. 14 del 2015, relativa alla disciplina in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo. In particolare, con riferimento all’art. 4- bis , comma 2, sulle c.d. “ zone sensibili ”, ovvero porzioni di territorio comunale che non possono ospitare sale da gioco.

1.4. La stessa disposizione infatti prevede che “ I Comuni provvedono a redigere e aggiornare l'elenco dei luoghi sensibili…” (in sostanza, la Questura aveva rilevato che il Comune non aveva aggiornato il predetto elenco).

1.5. Di conseguenza, in data 15 maggio 2020 il Comune di Quart adottava la deliberazione n. 37/2020, recante “ Mappa dei luoghi sensibili di cui all’art. 4bis della legge regionale 14/2015 approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 58/2019; Modificazione .” Con tale provvedimento, nell’ambito della revisione dell’elenco dei c.d. “luoghi sensibili”, venivano individuate nuove aree non idonee ad ospitare attività di gioco lecito e scommesse tra le quali rientrava anche quella ove avrebbe dovuto essere esercitata l’attività della società X2.

2. Contro la perimetrazione comunale la società X2 ha quindi proposto al Tar di Aosta ricorso e motivi aggiunti (questi ultimi contro il conseguente provvedimento della Questura di rigetto dell’autorizzazione).

3. Il Tar, con la sentenza indicata in epigrafe (n. 46 del 2021), ha respinto il ricorso ed i connessi motivi aggiunti, compensando le spese di giudizio.

3.1. Più nel dettaglio, lo stesso Tribunale, non ha ritenuto sussistenti i profili di illegittimità dedotti dalla società ricorrente con riferimento ai poteri di determinazione delle aree sensibili da parte del Comune. Correttamente sarebbero state ricomprese nel divieto di esercizio delle sale da gioco e sale da scommesse a meno di 500 metri di distanza taluni luoghi sensibili assunti alla categorie delle attività ricreative o sportive quali le attività “Evolutionfitness snc” - “Kriska academy ASD” - “Institut de Danse du Val d’Aoste – ASD” - “Associazione culturale Tamtando” - “BJJ Aosta A.S.dilettantistica”; “Only Natural A.S.D.

3.2. Il Tar ha poi ritenuto infondata la questione di costituzionalità proposta con riferimento agli artt. 4 e 4 bis legge regionale n. 14 del 2015 (in particolare, relativamente alle previsioni dell’art. 4: “ È vietata l'apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d'aria, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive, da strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, da strutture ricettive per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito e sportelli bancomat, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto ”).

3.3. Secondo lo stesso giudice, l’adozione del criterio di misurazione della distanza in linea d’aria censurata come irragionevole dalla ricorrente non

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