Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202402458

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-03-13, n. 202402458
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202402458
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 02458/2024REG.PROV.COLL.

N. 08377/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8377 del 2023, proposto da Parafarmacia Carizi Dott. Cinzia, Parafarmacia Tellus S.r.l., Parafarmacia Sanitaria Dott. Novelli, Parafarmacia Moltoni Dr. Paolo Moltoni, Parafarmacia Salute e Natura Snc, Parafarmacia Cervetti, Pafarmacia La Fonte, Parafarmacia Corso Alessandria, Parafarmacia Aurora, Parafarmacia Provenzano, Parafarmacia Golfo Paradiso S.a.s., Parafarmacia Salus Picena, Parafarmacia Paradiso Dott.Ssa Vera Paradiso, Parafarmacia Dott. Veronese, Erboristeria Parafarmacia Dr.Ssa Franz Sabrina, Parafarmacia Dott. Sartirano, Parafarmacia Myfarma di Pharma Gdm S.r.l., Parafarmacia Dott.Ssa Bazzani Mara, Farmacista Nutrizionista Mulazzani Federico, Parafarmacia Tartaglia Dott.Ssa Renata, Farmateca del Corso di Paola Pulina, Parafarmacia La Bottega della Salute S.r.l.s, Parafarmacia Farmabio Dott. Sergio Gradassi, Parafarmacia Quintessenza S.r.l., Parafarmacia Duce, Parafarmacia La Margherita, Parafarmacia Paganofarma S.r.l., Parafarmacia Lamelissa di RO Melissa, Parafarmacia Dott. Rivetti Marco, Parafarmacia Dott. Cancellotti, Parafarmacia Erboristeria La Lavanda, Parafarmacia Farmacassia, Parafarmacia La Pillola Va Giu', Parafarmacia Dott. Viglione S.a.s., Parafarmacia Boticaria L’Alchimissa di Cubeddu Michela, Parafarmacia Dott.Ssa Genni Tedeschi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall’avvocato Daniele Granara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco n. 31/4,



contro

il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e SO S.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,



nei confronti

- di Farmacia Bonsignore del Dr. Roberto Tobia, Farmacia OS S.a.s. del Dr. OS Marco & C., Farmacia IL S.n.c. di IL AN & C., Farmacia Usai S.n.c. di RE e Paolo Usai, non costituite in giudizio;
- di ER – Federazione Unitaria Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Luciani, Piermassimo Chirulli e Patrizio Ivo D’Andrea, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Antonio Musa, 12/A;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 10169/2023.

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di ER – Federazione Unitaria Nazionale dei Titolari di Farmacia Italiani e di SO S.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2023, il Cons. Raffaello Scarpato;

Uditi per le parti gli avvocati e lette le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Le parafarmacie appellanti impugnano la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 14273/2022, emessa dal medesimo Tribunale amministrativo regionale.

Le appellanti agiscono inoltre per la declaratoria di nullità del decreto emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 1 dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il SAC (Sistema di Accoglienza Centrale) debba rendere disponibili alle parafarmacie le funzionalità per l’invio dei dati della prestazione erogata con le modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web , nel solo caso in cui l’assistito presenti una ricetta recante “ esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica ”.

2. Il contenzioso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale origina dal silenzio formatosi sulla diffida proposta dalle odierne appellanti nei confronti del Ministero della Salute, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Società Generale d’Informatica S.p.a. (SO), finalizzata ad ottenere l’accesso al Servizio STS (Sistema Tessera Sanitaria), che consente la lettura della ricetta elettronica bianca (cd. REB).

Quest’ultima, a seguito del processo di dematerializzazione, può essere utilizzata dal medico per prescrivere tanto farmaci non a carico del SSN, quanto farmaci vendibili senza obbligo di prescrizione, vale a dire i farmaci alla cui vendita sono autorizzate le parafarmacie in forza dell’art. 5, comma 1, del D.L n. 223/2006. Di qui la necessità delle parafarmacie di accedere al servizio in questione.

Non avendo ricevuto risposta, le odierne appellanti hanno adito con ricorso ex art. 117 c.p.a. il T.a.r. per il Lazio, che con la sentenza n. 14273/2022, passata in giudicato, ha accolto il ricorso, ordinando alle Amministrazioni intimate di concludere il procedimento oggetto della diffida, nominando fin da subito, in caso di ulteriore inadempimento, un Commissario ad acta , individuato nel titolare dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma.

3. Successivamente, con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 1 dicembre 2022, le Amministrazioni intimate hanno modificato il Decreto 30 dicembre 2020, inserendo nell’art. 2 il comma 4- bis , che dispone: “ A fronte dell’utilizzo presso una parafarmacia da parte dell’assistito della ricetta di cui al presente articolo recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica, il SAC rende disponibile alla medesima parafarmacia le funzionalità per l’invio dei dati della prestazione erogata con le medesime modalità di cui al decreto 2 novembre 2011, anche tramite servizi web ”.

4. La disposizione è stata ritenuta elusiva del giudicato da parte delle parafarmacie appellanti, nella parte in cui limita la possibilità di lettura delle ricette elettroniche bianche ai soli farmaci non soggetti ad obbligo di prescrizione medica (cd. farmaci “sopra banco”), escludendola invece per le cd. ricette “miste”, relative cioè sia ai farmaci soggetti ad obbligo di prescrizione, sia ai farmaci sottratti al suddetto obbligo.

5. Con riferimento a tale doglianza, il Commissario ad acta nominato dal T.a.r., ha tuttavia escluso che la precisazione recata dall’art. 2 comma 4 bis . cit. (“ recante esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica ”) costituisse un’elusione del giudicato, in quanto, a seguito delle modifiche tecniche in vigore dal 18 gennaio 2023, il sistema informatico di gestione delle REB non consentiva più al medico prescrittore la possibilità di emettere ricette bianche “miste”.

6. Non soddisfatte, le parafarmacie odierne appellanti hanno agito per ottenere l’esatta esecuzione del giudicato recato dalla sentenza n. 14273/2022 ed il T.a.r. per il Lazio, con la sentenza n. 10169/2023 oggetto dell’odierno gravame, ha respinto il ricorso.

7. Con un primo ordine di motivi, le appellanti censurano la decisione in relazione all’omessa declaratoria di nullità del d.m. 1 dicembre 2022, per violazione e/o elusione del giudicato, per violazione dell’art. 114 c.p.a., degli artt. 24 e 113, comma 1, Cost. e del

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