Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2022-02-01, n. 202200702
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Testo completo
Pubblicato il 01/02/2022
N. 00702/2022REG.PROV.COLL.
N. 03803/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3803 del 2021, proposto dal Cso Italy – Centro Servizi Ortofrutticoli Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia,
contro
la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G P e C M, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A M in Roma, via Confalonieri n. 5,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, sez. II, 9 marzo 2021, n. 240, concernente la revoca parziale del contributo per il progetto biennale "servizi a supporto settore frutticolo regionale".
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Emilia Romagna;
Viste le memorie depositate dall’appellante in date 30 dicembre 2021 e 5 gennaio 2022;
Viste le memorie depositate dalla Regione Emilia Romagna in date 4 e 8 gennaio 2022;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla camera di consiglio del 20 gennaio 2022 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Cso Italy – Centro Servizi Ortofrutticoli Società Cooperativa è una cooperativa che opera nel settore ortofrutticolo.
In data 2 febbraio 2010 ha presentato domanda per l’ammissione ai contributi per il progetto biennale "Servizi a supporto settore frutticolo regionale", indetto dalla Regione Emilia Romagna.
A seguito della domanda, la cooperativa è stata ammessa al progetto accordandole la somma lorda di euro 439.999,67, a titolo di contributo per la prima annualità e di euro 439.999,17 per la seconda annualità.
Cinque anni dopo l’erogazione del primo contributo, nel giugno 2016, a seguito di una indagine della Guardia di Finanza, la Regione ha comunicato l’avvio del procedimento di verifica della regolarità di tali erogazioni.
Mentre il procedimento penale si è chiuso con l’archiviazione, l’istruttoria amministrativa ha portato, in data 18 aprile 2019, alla parziale revoca dei contributi erogati, per complessivi euro 10.762,43, per errori nella rendicontazione delle spese. In particolare, erano state rendicontate alcune voci di spesa sostenute prima o dopo il periodo utile individuato dall’Avviso delle Regione per ottenere il rimborso delle spese sostenute per il progetto.
2. La revoca è stata impugnata (ricorso n. 830 del 2019), innanzi al Tar Bologna, sul rilievo che era intervenuta oltre il termine ragionevole previsto dall’art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, in quanto adottata ad otto anni dall’erogazione del primo contributo e a tre anni dalla comunicazione di avvio del procedimento di verifica.
3. Con sentenza 9 marzo 2021, n. 240, la sez. II del Tar Bologna ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
4. La sentenza del Tar Bologna è stata impugnata con appello notificato il 15 aprile 2021 e depositato il successivo 23 aprile 2021.
Il Tar ha erroneamente declinato la propria giurisdizione, nonostante sul punto si fosse formato il giudicato implicito per essere stata, in sede cautelare, affermata la giurisdizione dal giudice di primo e di secondo grado.
Sono, inoltre, riproposti i motivi di ricorso