Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-31, n. 202104157

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-05-31, n. 202104157
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202104157
Data del deposito : 31 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2021

N. 04157/2021REG.PROV.COLL.

N. 00203/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 203 del 2014, proposto da
Montedil s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati D V, S C e G C, presso il primo elettivamente domiciliata in Roma, Viale Angelico, n. 103

contro

- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del Ministro pro tempore;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando provinciale di Pescara, in persona del legale rappresentante;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara, in persona del legale rappresentante;
- Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

Comune di Pescara, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione staccata di Pescara), n. 274 del 15 maggio 2013, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni appellate;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 maggio 2021 (tenuta ai sensi dell’art. 84 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176) il Cons. Roberto Politi;

Nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Espone l’appellante di essere proprietaria di un terreno, individuato nel N.C.T. di Pescara al foglio 3, particelle nn. 96, 96, 146 e 147, ed al foglio 4, particelle nn. 128, 130, 131, 188, 314, 320, 325, 327 e 392, facente parte della sottozona di P.R.G. F1 (verde pubblico – parco pubblico), di cui all’art. 50 delle N.T.A.

In data 29 novembre 2006, la stessa società presentava al Comune di Pescara dichiarazione di inizio di attività finalizzata alla realizzazione di una recinzione delle suindicate aree.

Con comunicazione in data 20 gennaio 2007, l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Pescara rilasciava il previsto nulla osta, a condizione che la recinzione, sul lato posto a confine con la Riserva naturale demaniale dello Stato e dell’area demaniale dello Stato (ove insistono le caserme del Corpo Forestale dello Stato), fosse posta a distanza di mt. 25 dal limite confinario.

2. Con ricorso N.R.G. 316 del 2011, proposto innanzi alla Sezione staccata di Pescara del T.A.R. Abruzzo, Montedil ha chiesto l’annullamento della suindicata determinazione.

3. Avverso la pronuncia con la quale l’anzidetto gravame è stato dichiarato inammissibile, è stato interposto il presente appello, notificato il 27 dicembre 2013 e depositato il 14 gennaio 2014, affidato al seguente, unico motivo:

Erroneità della sentenza impugnata, per aver rigettato il ricorso di primo grado, affermando che il gravame avesse ad oggetto provvedimento già precedentemente impugnato, e sul quale si era formato giudicato sostanziale. Omessa pronunzia sui motivi decisivi ai fini della soluzione della controversia. Errore sui presupposti.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure, è stata dall’adito T.A.R. resa in applicazione del principio del ne bis in idem , atteso che, ad avviso del giudice, avrebbe formato oggetto di precedente impugnazione, da parte di Montedil, un atto avente omogeneo contenuto, in esito alla quale si sarebbe venuto a formare il giudicato.

Ad avviso dell’appellante, fra i due giudizi di cui sopra non vi sarebbe identità, attesa la diversità di causa petendi, di prospettazione dei fatti, nonché degli articolati motivi di censura.

Nel sollecitare, sotto tale profilo, la riforma della sentenza di primo grado, ripropone parte appellante i motivi di censura (già) dedotti dinanzi al T.A.R. Pescara (e da quest’ultimo non esaminati), chiedendone la disamina ai fini del conseguenziale annullamento del provvedimento gravato.

Conclude pertanto parte per l’accoglimento dell’appello;
e, in riforma della sentenza impugnata, del ricorso di primo grado, con ogni statuizione conseguenziale anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.

4. In data 29 gennaio 2014, si sono costituite in giudizio – con memoria di mero stile – le Amministrazioni statali intimate, nonché la Regione Abruzzo.

5. L’appello viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza telematica del 18 maggio 2021.

DIRITTO

1. Giova evidenziare che, con l’appellata sentenza, il T.A.R. di Pescara:

- rilevato che, “con il provvedimento impugnato, il Comando del corpo forestale dello Stato, su nuova istanza della ricorrente tesa ad ottenere il permesso per la recinzione di un lotto di terreno, si è limitato espressamente a ribadire il precedente nulla osta (n. 1614 del 2007) contenente la prescrizione di realizzare la recinzione medesima ad un distanza di almeno 25 ml dal confine demaniale della Pineta di S. Filomena e dalla struttura del Corpo Forestale dello Stato, per motivi di sicurezza ed antincendio”;

- considerato “che tale precedente determinazione è già stata impugnata in sede giurisdizionale con ricorso n. 134 del 2007, respinto da questo Tribunale amministrativo con sentenza n. 950 del 2008, confermata in appello con sentenza n. 4122 del 2010”;

- e preso atto che “la ricorrente censura il provvedimento impugnato nel presente ricorso, laddove contiene una motivazione per relationem al precedente nulla osta, senza riesaminare complessivamente la nuova istanza”

ha ritenuto inammissibile il ricorso di Montedil, in quanto “proposto in violazione del principio del ne bis in idem in relazione alla preclusione derivante da precedente giudicato tra le parti sulla medesima questione”.

2. L’appellata sentenza si presta a conferma.

3. Come dalla stessa parte appellante evidenziato nell’atto introduttivo del presente giudizio (pag. 9), con il “provvedimento prot. n. 3119 – Pos. IV-9/29 del 18.04.2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Corpo Forestale dello Stato, Comando Provinciale di Pescara … era confermato il precedente nulla osta (num. 01614 del 20.01.2007) recante la prescrizione che la recinzione sia posta ad una distanza di 25 ml. dal confine demaniale della Pineta S. Filomena e dalla struttura del Corpo Forestale dello Stato per motivi di sicurezza e antincendio”.

Che tale determinazione sia stata resa in difetto di nuovi e/o diversi approfondimenti istruttori, rispetto a quelli (già) condotti precedentemente al rilascio del pregresso nulla osta (omogeneamente condizionato al rispetto dell’anzidetta fascia rispetto al limite confinario demaniale) è, poi, dalla stessa Montedil confermato, laddove (pagg.

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