Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2022-10-27, n. 202209271
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Testo completo
Pubblicato il 27/10/2022
N. 09271/2022REG.PROV.COLL.
N. 06618/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6618 del 2019, proposto da
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli - Napoli, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
M C, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 1736/2019, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 30 settembre 2022 il Cons. Rosaria Maria Castorina.
Nessuno è comparso per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellata ha partecipato al test di ammissione al Corso di Laurea in Professioni Sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” per l’anno accademico 2017/2018, presentando congiuntamente alla domanda di partecipazione alle prove preselettive anche la certificazione medica attestante la propria patologia, disturbo specifico dell’apprendimento (di seguito DSA), al fine di poter utilizzare, nel corso del test, gli strumenti dispensativi e compensativi ammessi dalla L. 8 ottobre 2010, n. 170 e dalle “Linee Guida disturbi specifici dell’apprendimento” di cui al D.M. 12 luglio 2011, n. 5669, emanate in attuazione dell’art. 7, comma 2 della predetta legge.
Per l’espletamento della prova le era stato riconosciuta la possibilità di usufruire di un tempo percentuale aggiuntivo nella misura del 30% rispetto agli altri candidati e l’uso della calcolatrice non scientifica.
Non avendo ottenuto un punteggio idoneo al superamento della preselezione per l’accesso al Corso di Laurea in Professioni Sanitarie, censurava dinanzi al Tar per il Lazio i provvedimenti assunti dall’Ateneo (la graduatoria finale e la nota n.126158), nonché le Linee Guida ministeriali e il D.M. n. 477/2017 lamentando e la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, l. n. 264 del 1999 e del D.M. sulle modalità di ammissione ai corsi di laurea ed accesso programmato a livello nazionale dell’a.a. 2017/2018. Il Tar per il Lazio con la sentenza impugnata riteneva illegittimo il comportamento tenuto dall’Università degli Studi della Campania consistente nell’impedire alla ricorrente l’utilizzo della “tavola periodica degli elementi” e ordinava a quest’ultima di consentire alla ricorrente il rinnovato svolgimento della prova selettiva per l’ammissione al corso di laurea in Professioni Sanitarie, nonché l’obbligo dell’Università di riesaminare l’istanza di misure compensative a suo tempo presentata dalla ricorrente, alla luce delle ragioni dell’accoglimento della censura proposta, ai fini del rifacimento della prova.
Appellata ritualmente la sentenza nessuno si costituiva per parte appellata.
All’udienza di smaltimento del 30 settembre 2022 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello l’Università appellante deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 5 e 7 della l. n. 170 dell’8 ottobre 2010; del DM 5669 del 12 luglio 2011 (“Linee Guida disturbi specifici dell’apprendimento”); dell’art. 11 del DM