Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-14, n. 202201761

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-03-14, n. 202201761
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202201761
Data del deposito : 14 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2022

N. 01761/2022REG.PROV.COLL.

N. 09335/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9335 del 2021, proposto dai signori S D, M M, T M, sia in proprio sia in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, M S, D C, Michele D’Elia, anche in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, M G, G G, L Z, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della Soc.Agricola l’Orto e il tuo Giardino di Zocchi Luciano &
C., Msella Zocchi e G Zocchi, sia in proprio sia in qualità di legali rappresentanti della Soc.agr. Zocchi di Zocchi G e Msella &
C., G Baiocchi, E Z, N B, M S, G P, sia in proprio sia in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, R S, A V, Cristina Massari, Elvira Borroni, Andrea Amadio, sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della Trattoria Caterina s.r.l., Elvira Seganti, Severina Mancini, Concetta D’Amato, Armando Leonardi, Renata Zamagni, Natascia Bertozzi, Marco Mondaini, Egidio Bertozzi, Mo Ceccatelli e Antonio Piccione, rappresentati e difesi dagli avvocati F C e G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F C in Roma, via Vittoria Colonna n. 32;

contro

la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G P e C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi in Roma, via Alberico II n. 3;
l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna – ARPAE, in persona del rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G F e Patrizia Onorato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
il Comune di San Mauro Pascoli, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Bologna, via Altabella 3;
Unione Rubicone e Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo avvocato in Bologna, via Altabella n. 3;
Ministero della cultura e Ministero della difesa, ciascuno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) della Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
la Provincia di Forlì-Cesena, in persona del rappresentante legale pro tempore , non costituita in giudizio.

nei confronti

della Società Agricola Circuito Verde s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati E L e F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato E L in Roma, via Flaminia n. 79.

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sezione prima, n. 756 del 18 agosto 2021, resa tra le parti.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Emilia-Romagna, dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna, del Comune di San Mauro Pascoli, della Società Agricola Circuito Verde s.r.l., dell’Unione Rubicone e Mare, del Ministero della cultura e del Ministero della difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2022 il consigliere C T e uditi per le parti gli avvocati G G, F C, F G - per sé e per delega dell’avvocato F M - G F, G P, C M ed E L.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:

a) dalla delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1760 del 30 novembre 2020, con cui la Regione ha adottato il “Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale” (PAUR), relativo al “Progetto di demolizione e ricostruzione di fabbricati destinati all’allevamento avicolo”, presentato dalla Società Agricola Circuito Verde S.r.l. e ubicato nel Comune di San Mauro Pascoli;

b) dai provvedimenti, atti autorizzativi, assensi e nulla osta “compresi” in tale provvedimento unico tra cui il Provvedimento di Valutazione di impatto ambientale - VIA positiva adottato dalla Giunta Regionale all'esito del verbale conclusivo della Conferenza di servizi condotta dall’Agenzia Regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia Romagna – ARPAE, l'Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata da ARPAE, la concessione di derivazione idrica rilasciata da ARPAE, il permesso di costruire con relativa convenzione rilasciato dal Comune di San Mauro Pascoli e ogni altro atto, parere e nulla osta con efficacia esterna comunque compreso nel PAUR;

- dal Rapporto ambientale della procedura di VIA, redatto da ARPAE e approvato dalla Conferenza di servizi, avente valore di verbale conclusivo e decisione motivata della Conferenza di servizi;

- da tutti gli atti assunti nella Conferenza di servizi decisoria e dalla preliminare Conferenza di servizi istruttoria, e relativi verbali, tra cui la dichiarazione ARPAE di completezza della pratica del 16 maggio 2019 e la decisione ARPAE del 27 aprile 2020 di convocare la Conferenza di servizi decisoria senza previa ripubblicazione del progetto;

- da tutti gli atti, pareri, delibere e nulla osta emessi dentro e fuori dalla conferenza di servizi e funzionali al perfezionamento della procedura avviata dalla società Circuito Verde s.r.l. tra cui, se ritenuto di valore provvedimentale, il parere reso dall'Unione Savignano e Mare in data 20 luglio 2020 circa l'applicazione dell'art.

5.7 del RUE al progetto della società Circuito Verde da realizzarsi in San Mauro Pascoli;

- dalla concessione edilizia in sanatoria/condono n. 2257 rilasciata dal Comune di San Mauro Pascoli il 14 febbraio 2014;

- dalla delibera della Giunta Regionale n. 1795/2016 nella parte in cui, in attuazione degli artt. 14, 15 e 16 della legge regionale n. 13 del 2015, ha attribuito ad ARPAE la competenza al rilascio dell'AIA e alla gestione del relativo procedimento;

- dalle delibere della Giunta Regionale n. 1795/2016, n. 1692/2017 e n. 1071/2018, nella parte in cui, in attuazione degli artt. 15 e 16 della legge regionale n. 13 del 2015 e dell'art.

7.2 della legge regionale n. 4 del 2018, hanno attribuito ad ARPAE i poteri in materia di conduzione del procedimento di VIA fino alla determinazione conferenziale conclusiva e alla proposta di deliberazione della Giunta;

- dalla determina dirigenziale regionale n. 20138 del 13 dicembre 2017, nella parte in cui ha delegato ai dirigenti di ARPAE i compiti di “Responsabile del procedimento unico” di VIA e di “Rappresentante unico ai fini dell'espressione della posizione dell'amministrazione sulle decisioni da assumersi nell'ambito della relativa conferenza di servizi” di VIA, spettanti al VIPSA;

- per quanto occorrer possa, dalla Scheda “041_459” del RUE vigente nel territorio di San Mauro Pascoli, relativa all'immobile della controinteressata, se interpretata nel senso di attribuire ai manufatti dell'ex allevamento dismesso la qualifica di “allevamento esistente” ai fini dell'art.

5.7 del RUE.

2. La vicenda controversa può essere così sintetizzata.

La Società Agricola Circuito Verde S.r.l. ha presentato un progetto di recupero di un complesso di nove capannoni, abbandonati da alcuni decenni e adibiti sino ai primi anni ’80 del secolo scorso ad allevamento avicolo. Il complesso è posto in zona a destinazione ad “allevamento zootecnico intensivo”. Il progetto presentato dalla Società Agricola Circuito Verde S.r.l. consisterebbe nella trasformazione del compendio tanto sul piano edilizio ed urbanistico, quanto e soprattutto sul piano produttivo. La Regione ha quindi emesso il provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR), comprensivo degli assensi e nulla osta sopra descritti.

3. I ricorrenti in primo grado, odierni appellanti, alcuni in qualità di proprietari di immobili, altri di titolari di imprese agricole poste nelle immediate vicinanze dell’intervento, hanno lamentato l’alterazione del territorio e dell’ambiente in modo grave e difficilmente reversibile.

A sostegno del ricorso in primo grado, corredato da istanza cautelare, hanno dedotto articolati motivi, così riassumibili:

I) (da pag. 16 a pag. 25 del ricorso in primo grado) incompetenza, illegittimità derivata dalla illegittimità costituzionale degli artt. 15-16 della legge regionale n. 13 del 2015 e dell’art. 7 della legge regionale n. 4 del 2018, per violazione dell’art. 117, primo comma, lettera s), Cost. e relative norme interposte (decreto-legge n. 496/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1994, e d.lgs. n. 132/2016). In particolare, il procedimento di VIA svolto ai sensi della legge regionale n. 4/2018 sarebbe contraddistinto dall’assunzione da parte di ARPAE di compiti di amministrazione attiva, in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tanto che la legge regionale n. 4/2018, unitamente alla legge regionale n. 13/2015, poste a fondamento del procedimento in contestazione, sarebbe costituzionalmente illegittima per violazione della competenza statale esclusiva in materia ambientale, cui i ricorrenti hanno fatto conseguire istanza di rimessione alla Corte costituzionale;

II) (da pag. 26 a pag. 35 del ricorso in primo grado) violazione dell’art. 27- bis , comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, dell’art. 18, comma 1, della legge regionale n. 4/2018, dell’art. 6, commi 4 e 6, e del 16° Considerando della Direttiva 2011/92/UE;
eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. In particolare, risulterebbe elusa dall’Amministrazione la partecipazione procedimentale garantita anche dalla indicata direttiva UE, risultando il progetto pubblicato privo degli elementi sostanziali fondamentali, mentre sarebbe stata necessaria la pubblicazione di un nuovo avviso al fine di consentire l’effettiva partecipazione al processo decisionale;

III) (da pag. 35 a pag. 47 del ricorso in primo grado) violazione dell’art. 5.7, comma 2, del Regolamento urbanistico intercomunale – RUE, eccesso di potere per falso supposto di fatto e di diritto e difetto di istruttoria. In particolare, il progetto autorizzato sarebbe radicalmente in contrasto con l’art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi