Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-24, n. 201200292

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2012-01-24, n. 201200292
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201200292
Data del deposito : 24 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04840/2006 REG.RIC.

N. 00292/2012REG.PROV.COLL.

N. 04840/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4840 del 2006, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall’Università degli Studi di Cassino, in persona del rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;



contro

il prof. AM PA, rappresentato e difeso dagli avv. Leonardo Mazza e Claudio Rossano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo, giusta memoria depositata il 7 ottobre 2011, in Roma, via Nizza, n. 59;



per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Terza, 6 giugno 2005, n. 4426.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del prof. PA AM;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 28 ottobre 2011 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l’avvocato Racco, per delega dell’avvocato Rossano, e l’avvocato dello Stato Grumetto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. L’odierno appellato presta servizio presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Cassino, in qualità di professore associato confermato per il settore scientifico – disciplinare “N17X – Diritto Penale”.

Egli, in qualità di assistente ordinario di diritto penale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha partecipato al giudizio di idoneità a “professore associato per il raggruppamento disciplinare 15 – diritto penale”, bandito con d.m. 24 giugno 1983.

Con la nota del 14 ottobre 1985 gli veniva comunicato il giudizio di inidoneità espresso dalla commissione giudicatrice.

Con la decisione del Consiglio di Stato n. 755 del 1993 il suddetto giudizio negativo veniva annullato in via definitiva.

Successivamente, con la decisione del Consiglio di Stato n. 881 del 1998, veniva dichiarato l’obbligo del Ministero di eseguire il giudicato di cui alla decisione n. 755 del 1993.

Con d.m. 29 ottobre 1998 sono stati approvati gli atti della nuova commissione giudicatrice, dai quali risulta l’idoneità del ricorrente.

In data 10 febbraio 2000 l’appellato veniva immesso nel ruolo dei professori associati confermati con decreto rettorale n. 194, e specificamente gli veniva

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