Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2021-01-14, n. 202100446
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Pubblicato il 14/01/2021
N. 00446/2021REG.PROV.COLL.
N. 01614/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1614 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato S N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II n. 18;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura-Ufficio Territoriale di Governo di Firenze;Ministero della Difesa, Comando Generale Arma dei Carabinieri, Comando Legione Carabinieri Toscana, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2020 il Cons. Raffaello Sestini e rinviato al verbale d’udienza quanto alla presenza ai sensi di legge degli avvocati delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 –L’appellante, titolare per molti anni di licenza per porto di fucile nonché proprietario di armi e munizioni per uso di caccia, a seguito di una querela seguita ad un diverbio avvenuto in data 30 giugno 2011 per motivi di viabilità stradale, è incorso nel divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti e nella revoca del porto d’armi ad uso caccia, adottati con provvedimenti impugnati davanti al Tar con separato ricorso, che è stato respinto.
2 - Evidenzia l’interessato che nelle more della decisione dell’appello sul predetto ricorso, è intervenuta la sentenza -OMISSIS- del 8/3/2018 con la quale la Corte d’Appello di Firenze, Sezione II Penale, lo ha mandato assolto da tutte le accuse, affermando peraltro l’inattendibilità della ricostruzione dei fatti fornita dal querelante.
3 - L’interessato dunque, al fine di rientrare in possesso della licenza di caccia e delle armi di sua proprietà indipendentemente dagli esiti del predetto appello, che è stato poi introitato per la decisione e respinto nella medesima udienza pubblica del 3 dicembre 2020, ha presentato alla Prefettura e alla Questura di Firenze istanza di revoca dei provvedimenti di divieto di detenzione di armi e di sospensione della licenza di porto d’armi, rilevando che gli stessi avevano espressamente validità limitata alla conclusione del procedimento penale.
4 - La Prefettura di Firenze ha attivato il procedimento di riesame richiedendo un’informativa all’organo di polizia competente che, con nota del 22 ottobre 2018, ha espresso un parere contrario all’accoglimento dell’istanza fondandolo, da un lato, sul rilievo che il procedimento penale sarebbe ancora pendente, avendo la parte civile proposto ricorso in cassazione, e, dall’altro lato, sulla considerazione che l’istante è stato segnalato in data 1/4/2014 presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per un alterco, per futili motivi, con dei vicini di casa per ragioni attinenti alla gestione della vicina Chiesa di -OMISSIS-.
5 - Con il provvedimento -OMISSIS- del 29/11/2018 la Prefettura di Firenze ha quindi respinto l’istanza di revoca presentata dal sig. -OMISSIS- così motivando: “ Ritenuto di condividere il parere contrario dell’organo di polizia, nella considerazione che il precedente penale ancora pendente, la natura grave dei reati ed i comportamenti antigiuridici dallo stesso assunti, costituiscono dati oggettivi che, ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, non consentono di formulare un giudizio favorevole in relazione all’affidabilità assoluta richiesta in materia di armi ”.
6 – Il medesimo interessato ha quindi proposto un nuovo separato ricorso avverso il nuovo provvedimento prefettizio, che è stato respinto dal T.A.R. per Toscana, Sezione seconda, con la sentenza n. -OMISSIS-, impugnata con l’appello in epigrafe. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite.
7 – L’appello in esame ritiene erronea e quindi illegittima la nuova sentenza del TAR per la Toscana n. -OMISSIS-, riguardante la denegata revoca del provvedimento interdittivo oggetto del pregresso giudizio.
7.1 - A tal fine, deduce in primo luogo che il TAR non si è pronunciato sulla censura relativa al fatto che la decisione del Prefetto sull’istanza di revoca presentata nel 2019 dal sig. -OMISSIS- non è stata preceduta dal preavviso ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990: trattandosi di provvedimento non vincolato bensì discrezionale, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto paleserebbe una grave e sostanziale violazione del procedimento da parte della P.A, non essendosi consentito all’interessato di replicare alle circostanze enunciate nel decreto impugnato, che recepiscono acriticamente, si afferma, quanto riferito dai Carabinieri a fondamento del parere negativo senza alcun ulteriore accertamento. Ove destinatario del preavviso, l’interessato avrebbe invece potuto far valere sia la definitività dell’assoluzione disposta dalla Corte di Appello di Firenze, sia la ben diversa ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione del 1/4/2014 menzionata nel parere dei Carabinieri.
7.2 – Con il secondo motivo di appello, si evidenzia che la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Firenze è stata impugnata in Cassazione dalla sola parte civile: il giudizio penale -e quindi l’accertamento dei fatti e della responsabilità che ne è oggetto- si sarebbe quindi definitivamente concluso in senso assolutorio, e tanto bastava per la revoca sia del decreto di divieto di detenzione di armi sia del provvedimento di sospensione della licenza di porto d’armi oggetto del pregresso contenzioso, l’efficacia dei quali era espressamente limitata alla durata del procedimento penale.
La sentenza della Corte di Appello di Firenze ha infatti assolto l’interessato da tutte le accuse, così concludendosi definitivamente il procedimento penale in quanto, si argomenta, l’impugnazione proposta dalla sola parte civile attiene ai soli effetti civili (e quindi risarcitori) e non a quelli penali, risultando precluso sotto tutti gli aspetti l’accertamento dell’eventuale responsabilità in sede penale dell’imputato mandato assolto, ex art. 622 c.p.p. La revoca del divieto di detenzione armi del 2011, quindi, era ed è un effetto automatico e vincolato rispetto alla indicata definizione del procedimento penale.
7.3 – Con l’appello si deduce inoltre che il TAR per la Toscana avrebbe superato il dato letterale dei provvedimenti impugnati, che invece avevano efficacia limitata espressamente “fino all’esito del procedimento penale”, sostituendosi all’Amministrazione nella ricostruzione dei fatti oggetto del pregresso giudizio penale e integrando indebitamente ex post la motivazione di tali provvedimenti,
avendo la Prefettura respinto la nuova ’istanza non perché ha rivalutato in qualche modo i fatti oggetto del procedimento penale de quo, ma perché ha ritenuto lo stesso ancora pendente.
7.4 – Si sostiene infine che il TAR neppure avrebbe debitamente valutato che il ricorso di primo grado censurava il nuovo provvedimento prefettizio anche per carenza di elementi idonei a fondare il giudizio di inaffidabilità all’utilizzo delle armi a suo carico. Il giudizio della Prefettura, che riprende quello formulato dai Carabinieri, si fonderebbe infatti sulla erronea circostanza della pendenza del procedimento penale nonché su un asserito alterco che si sarebbe verificato nel 2014 tra il ricorrente ed alcuni vicini di casa per ragioni attinenti alla gestione della vicina Chiesa di -OMISSIS-. Tanto è bastato alla Prefettura di Firenze per ritenere di non poter “formulare un giudizio favorevole in relazione all’affidabilità assoluta richiesta in materia di armi”, pur avendo l’interessato ampiamente contro dedotto in giudizio le circostanze dell’episodio. In ogni caso, l’episodio dell’alterco, non dimostrato ed anzi smentito, come contraddittoriamente affermato dallo stesso TAR Toscana, “di per sé non sarebbe sufficiente a fondare il giudizio espresso dall’Amministrazione in ordine alla capacità del ricorrente di non abusare delle armi”. E quindi non potrebbe giustificare l’ultrattività di un divieto di detenzione delle armi legato ad un giudizio penale conclusosi con l’assoluzione piena.
7.5 – L’appellante non manifesterebbe, in conclusione, alcun profilo tale da rendere la sua personalità “incline al litigio” come contraddittoriamente ritenuto dal TAR , così come confermato dalla dichiarazione resa dall’allora vescovo di -OMISSIS- ed oggi vescovo emerito di -OMISSIS-, che riferisce di conoscere l’interessato fin da piccolo. L’impugnato giudizio effettuato dall’autorità di pubblica sicurezza sarebbe quindi connotato da abnormità, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti e la sentenza appellata risulterebbe quindi manifestamente erronea, dovendo perciò essere integralmente riformata.
8 – Ai fini della decisione, occorre preliminarmente rilevare che l’interessato ha impugnato con separato ricorso i precedenti provvedimenti di divieto di detenzione di armi e munizioni e di revoca del porto d’armi per la caccia, impugnando poi la sentenza di reiezione con appello che viene all’esame nella medesima pubblica udienza del 3 dicembre 2020. A giudizio del Collegio sussiste l’interesse alla definizione di entrambi i giudizi, anche in considerazione della autonoma rilevanza della motivazione del diniego di revoca oggetto del presente contenzioso ai fini di una futura eventuale nuova domanda di rilascio del titolo. La separata valutazione dei successivi comportamenti dell’odierno appellante da parte dell’Amministrazione rende infine non necessaria la riunione dei due ricorsi.
9 – Nel merito, a giudizio del Collegio l’odierno gravame deve essere respinto, alla luce della costante giurisprudenza, cui la Sezione aderisce, secondo cui l’autorizzazione al possesso ed all’uso delle armi ha un carattere eccezionale, presupponendo l’accertamento, ampiamente discrezionale, dell’Amministrazione circa la totale assenza di potenziali pericoli per la pubblica sicurezza ed incolumità discendenti da un possibile abuso nell’utilizzo delle armi da parte del titolare.
9.1 – In tale quadro, così come esattamente considerato dal giudice di primo grado, l’Amministrazione ha dovuto tener conto, nel formulare il giudizio prognostico, della segnalazione concernente un alterco dell’interessato con una coppia dimorante in una casa adiacente la chiesa affidata alla sua manutenzione. Tale episodio, pur concernendo un fatto risalente nel tempo ed isolato, di per sé non sufficiente a fondare un giudizio prognostico, doveva necessariamente essere valutato congiuntamente alla precedente vicenda penale che, pur essendosi conclusa con l’assoluzione piena con la sentenza della Corte di Appello di Firenze -OMISSIS-/2018, aveva delineato un atto “di imprudenza ed inutile esagerazione” degenerato “in atti e comportamenti reciprocamente non civili”. Dall’insieme dei due comportamenti l’Amministrazione ha dunque tratto un giudizio non manifestamente irragionevole, e quindi non sindacabile da questo giudice, circa la impossibilità di escludere l’ipotesi di un possibile abuso delle armi eventualmente in possesso dell’interessato;non risulta, peraltro, sulla base delle memorie e dei documenti in atti, che una partecipazione dell’interessato a seguito di preavviso di rigetto avrebbe potuto condurre a soluzioni diverse.
9.2 – E’ altresì univoca la giurisprudenza secondo cui in presenza di una pluralità di motivazioni è sufficiente che il provvedimento amministrativo sia sorretto da una sola di esse. La sopra indicata valutazione ostativa del pregressi comportamenti dell’interessato, come detto non manifestamente irragionevole e quindi non sindacabile da questo giudice, vale quindi a rendere non rilevanti le ulteriori censure circa la conclusione del giudizio penale e la definitività dell’assoluzione del ricorrente, così come esattamene rilevato dal giudice di primo grado, che ha deciso “a prescindere dalla qualificazione del ricorso per cassazione interposto dalla parte civile” senza con questo sovrapporsi, così come invece dedotto dall’appellante, alla motivazione dell’impugnato diniego prefettizio.
10 – In conclusione, l’appello deve essere respinto, ferma restando la possibilità per l’interessato di proporre in futuro nuove domande, che dovranno essere valutate dall’amministrazione ponderando le predette ragioni negative, non ostative in senso assoluto, anche alla stregua del suo più recente comportamento. Nulla per le spese attesa la mancata costituzione dell’Amministrazione.