Consiglio di Stato, sez. V, ordinanza cautelare 2023-12-01, n. 202304835
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Pubblicato il 01/12/2023
N. 04835/2023 REG.PROV.CAU.
N. 08885/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8885 del 2023, proposto da
Perrone A T dell'Omonima Impresa, in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG A002EC6A12, rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Cosenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Gerca Costruzioni S.r.l., Consorzio Stabile Appaltitalia, non costituiti in giudizio;
Ge.R.Ca. Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Napolitano in Roma, via Girolamo Da Carpi, 6;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 597 del 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Cosenza e di Ge.R.Ca. Costruzioni S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2023 il Cons. E Q e uditi per le parti gli avvocati Pompilio, Caputo in dichiarata delega di Prisco, e Russo;
Ritenuto che, in ragione dell’imminenza della definizione della controversia in primo grado (per la quale l’udienza pubblica è fissata per il 17 gennaio 2024), nonché della già avvenuta stipula del contratto e della consegna dei lavori – caratterizzati da particolare urgenza trattandosi di adeguamento sismico di una scuola - non sussistono i paventati profili di irreparabilità del pregiudizio;
che le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;