Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2017-10-24, n. 201704888
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2017
N. 04888/2017REG.PROV.COLL.
N. 03922/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3922 del 2012, proposto da:
C M, rappresentato e difeso dall'avvocato P M, con domicilio eletto presso lo studio C/O Iacobucci Berardino Studio Conte in Roma, via E. Q. Visconti, n. 99;
contro
Comune di Palagiano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato F C, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Monte Zebio 19;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE, SEZIONE I, n. 1982/2011, resa tra le parti, concernente risarcimento danni per illegittima occupazione.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Palagiano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2017 il Cons. L M T e uditi per le parti gli avvocati B. Iacobucci su delega di Mastrangelo, F. Caricato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR per la Puglia, sezione staccata di Lecce, l’odierno appellante invocava l’accertamento dell’illegittimità dell’occupazione da parte del comune di Palagiano delle aree di proprietà del ricorrente identificate nel Catasto terreni al f. 23 p.lle 415 e 479, 416 e 417, 527 e 528, 418 e 526, nonché della porzione del c.d. lotto grigio n. 30 il risarcimento dei danni da occupazione illegittima.
2. Il primo giudice respingeva il ricorso, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’amministrazione resistente, ritenendo che alla data di proposizione del ricorso fosse intervenuta l’usucapione ventennale del bene da parte dell’amministrazione.
3. Avverso la pronuncia indicata in epigrafe propone appello l’originario ricorrente, dolendosi dell’erroneità della pronuncia gravata, in quanto: a) il giudice amministrativo non potrebbe pronunciarsi sull'istituto dell'usucapione, in quanto materia riservata esclusivamente al giudice ordinario. Inoltre, a differenza del caso deciso dalla pronuncia n. 4434/2009 della Cassazione, richiamata dal primo giudice, nella fattispecie la detenzione del bene, prova dell’ animus possidendi , sarebbe avvenuta non sine titulo , ma in forza di un legittimo provvedimento di occupazione temporanea. Pertanto, non sussisterebbero i presupposti per dichiarare l’intervenuta prescrizione anche perché diversamente opinando risulterebbero violati l’art. 1 prot. 1 addizionale della CEDU e l’art. 42 cost. In definitiva, l’acquisto del bene da parte dell’amministrazione, immessasi nel godimento dei beni privati, non potrebbe che avvenire in forza di un atto di compravendita o di un provvedimento ex art. 42 bis, d.p.r. 327/2001; b) l’assenza dei presupposti per dichiarare l’intervenuta usucapione poggerebbe sul fatto che l’amministrazione non avrebbe mai avuto l’ animus possidendi ma solo il corpus , tipico della detenzione.
4. Costituitasi in giudizio l’amministrazione comunale evidenza che la fattispecie in esame rientrerebbe nell’ambito della cd. occupazione acquisitiva in quanto fondata su di un legittimo atto di dichiarazione di pubblica utilità e su di un altrettanto legittimo atto di occupazione d’urgenza. Inoltre, l’amministrazione pone in luce come gli immobili di edilizia economica e popolare realizzati sulle proprietà dell’appellante sarebbero stati realizzati nel 1983 e che solo nel 2009 quest’ultimo avrebbe proposto ricorso al TAR. Ciò avrebbe realizzato i presupposti per l’acquisto per usucapione del bene da parte dell’amministrazione.
Da ultimo, l’amministrazione appellata ripropone l’eccezione di intervenuta prescrizione, già avanzata in prime cure, sulla quale il TAR non si sarebbe pronunciato.
In data 5 settembre 2017 ed in data 9 settembre 2017, rispettivamente, l’amministrazione appellata e l’appellante hanno depositato memorie di replica.
5. Preliminarmente occorre chiarire che le memorie di replica di entrambe le parti sono tardive e, pertanto, non possono essere