Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-07-27, n. 202307376
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 07376/2023REG.PROV.COLL.
N. 01361/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA IALIANA
IN NOME DEL POPOLO IALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 1361 del 2019, proposto dai signori S C, L M, E C, P V, A D P, I R, L P, A G, S C, C B, S G, P P, E S, R Q, M B, A P, E L, A L, S M, S A, A L, C P, D A, F B, L P, M R, M T, M M, M N, Piero D'Angeli, A P R, S P, S B, S V, S S, S A, Stefania D'Annibale, rappresentati e difesi dall’avvocato Maurilio D’Angelo, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro Da Cortona, n. 8;
contro
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I, n. 9270 dell’11 settembre 2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 maggio 2023 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi per le parti l’avvocato Diego Brandi, in sostituzione dell’avvocato Maurilio D’Angelo, e l’avvocato dello Stato Beatrice Gaia Fiduccia in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l’utilizzo della piattaforma “ Microsoft Teams ”;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITO
1. In data 19 dicembre 2014 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) emanava la delibera con cui disponeva la riduzione, non inferiore al 20%, del trattamento economico accessorio del personale dei dipendenti delle amministrazioni elencate all’art. 1 del d.l. 90/2014, tra cui rientra appunto anche l’AGCM.
1.1. In seguito, il signor S C, in rappresentanza dei dipendenti dell’AGCM, presentava apposita istanza di accesso agli atti amministrativi.
1.2. In data 6 luglio 2015 l’AGCM emetteva la nota n. 0044135, alla quale allegava una delibera della medesima Autorità, non pubblicata né notificata agli interessati, con cui dava risposta alla suddetta istanza di accesso.
2. Con ricorso al T.a.r. per il Lazio, n. 12608/2015, i signori S C, L M, N O, E C, P V, A D P, I R, L P, A G, S C, C B, S G, P P, E S, R Q, M B, A P, E L, A L, S M, S Ani, A L, C P, D A, F B, L P, M R, M T, M M, M N, Piero D'Angeli, A P R, S P, S B, S V, S S, S A, Stefania D’Annibale, tutti dipendenti dell’Agcm, impugnavano, sulla base di quattro motivi di gravame, entrambe le delibere dell’AGCM chiedendone l’annullamento.
3. Il T.a.r. Lazio, Sezione I, con la sentenza n. 9270/2018, ha così deciso il gravame al suo esame:
i) ha respinto il ricorso in quanto infondato;
ii) ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio a favore delle amministrazioni resistenti liquidate in euro 3.800,00 oltre accessori di legge.
3.1. In particolare, ad avviso del giudice di prime cure:
- le decurtazioni sul trattamento accessorio dei dipendenti delle Autorità sono state disposte con norma di legge di cui le delibere impugnate, costituiscono, in parte qua , atto vincolato. Infatti, la disposizione non lasciava all’Autorità alcun margine di discrezionalità nell’ an della riduzione del trattamento economico accessorio dei dipendenti, ma permetteva alla stessa di sceglierne l’entità, nel rispetto nel minimo del 20%. Pertanto, la partecipazione degli interessati al procedimento non avrebbe potuto dare un esito diverso, con conseguente applicabilità della previsione di cui all’art. 21 octies , comma 2, della legge 241/90;
- trattasi dell’indennità di residenza parte fissa conviventi, dell’indennità di turno, dell’indennità di cassa, dello straordinario, del trattamento di missione al netto delle spese di vitto (per conformarla al trattamento dei dipendenti della Banca d’Italia), dei premi una tantum , tutte voci che non hanno i caratteri propri del trattamento economico fondamentale, perché prive del carattere di continuità e non finalizzate a remunerare il fatto di essere lavoratore dipendente e di svolgere mansioni tipiche della categoria e/o dell’area e del profilo professionale rivestito;
- trattandosi, nel caso sub judice , dell’applicazione di una norma imperativa di legge con riguardo alla quale, peraltro, l’Autorità si è limitata ad applicare la decurtazione nella misura minima del 20%, la motivazione del provvedimento non poteva che limitarsi alle questioni interpretative ai fini della più corretta applicazione dell’art. 22, comma 5, d. l. 90/14, come risulta essere stato;
- la posizione del personale dei due istituti (AGCM e Banca d’Italia) non è del tutto parificabile ed il legislatore del 2014, come già osservato, trova una sponda nell’argomento