Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-05, n. 201801335

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2018-03-05, n. 201801335
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201801335
Data del deposito : 5 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/03/2018

N. 01335/2018REG.PROV.COLL.

N. 07888/2017 REG.RIC.

N. 08297/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7888 del 2017, proposto dalla Siemens Healthcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con F.R. Engineering s.r.l. di Mestrino (PD), rappresentata e difesa dagli avvocati S B, L F e R I e con questi elettivamente domiciliata in Roma, via Boezio, n. 2, presso lo studio dell’avvocato R I,

contro

l’Azienda Ulss 5 P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi;
l’Azienda Ulss 19 di Adria e l’Azienda Ulss 18 di Rovigo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe non costituite in giudizio, nonché

nei confronti di

Roche Diagnostics s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI Roche Diagnostics s.p.a. – Edil Piazzatorre s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato G F F, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, n. 142, è elettivamente domiciliata;
della Bman Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Pagani e Corrado Curzi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione terza del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, n. 13;
della Abbott s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda Ati con la ditta Belli s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio eletto in Roma, via XX Settembre, n. 3, presso lo studio dell’avvocato Bruno Sassani;
della società Alere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 8297 del 2017, proposto dalla Bman Coulter s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Pagani e Corrado Curzi, con domicilio eletto presso la Segreteria della Sezione terza del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, n. 13,

contro

l’Azienda Ulss 5 P, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M C, con domicilio eletto in Roma, via F. Confalonieri, n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi;
l’Azienda Ulss 19 di Adria e l’Azienda Ulss 18 di Rovigo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, entrambe non costituite in giudizio, nonché

nei confronti di

Roche Diagnostics s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI Roche Diagnostics s.p.a. – Edil Piazzatorre s.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato G F F, presso il cui studio in Roma, via di Ripetta, n. 142, è elettivamente domiciliata;
della Siemens Healthcare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento con F.R. Engineering s.r.l. di Mestrino (PD), non costituita in giudizio,
della Abbott s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e nella qualità di mandataria della costituenda Ati con la ditta Belli s.r.l., non costituita in giudizio;
della società Alere s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio,

per la riforma

quanto all’appello n. 7888 del 2017, della sentenza del Tar Veneto, sez. III, 20 settembre 2017, n. 839, e, quanto all’appello n. 8297 del 2017, della sentenza del Tar Veneto, sez. III, 20 settembre 2017, n. 840, rese tra le parti, che hanno respinto il ricorso proposto dalla Siemens Healthcare s.r.l. avverso la delibera n. 694 del 7 giugno 2017 del Direttore Generale della Azienda

ULSS

5 P, che ha disposto l'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. Roche Diagnostics s.p.a. per l'acquisizione di un sistema automatizzato per il consolidamento dell'area siero/plasma del Servizio di Medicina di Laboratorio dell'ex Azienda

ULSS

18 di Rovigo, per l'attività in urgenza della sede di Trecenta e per l'attività in routine ed urgenza dell'ex Azienda

ULSS

19 di Adria (ora Azienda

ULSS

5 “ P”) per il periodo di cinque anni.


Visti i ricorsi in appello nn. 7888 e 8297 del 2017 e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, nei giudizi nn. 7888 e 8297 del 2017, dell’Azienda Ulss 5 P e le relative memorie;

Visti gli atti di costituzione, nei giudizi nn. 7888 e 8297 del 2017, della Roche Diagnostics s.p.a. e le relative memorie;

Visto l’atto di costituzione, nel giudizio n. 7888 del 2017, della Bman Coulter s.r.l. e le relative memorie;

Visto l’atto di costituzione, nel giudizio n. 7888 del 2017, della Abbott s.r.l. e la relativa memoria;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2018 il Cons. Giulia Ferrari e uditi altresì i difensori presenti delle parti delle cause, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Con bando pubblicato in data 9 dicembre 2015 la ex ASL 19 (ora ASL 5 P) ha indetto una gara “per l’acquisizione di un sistema automatizzato per il consolidamento dell’area siero/plasma del Servizio di Medicina di Laboratorio dell’ex Azienda

ULSS

18 di Rovigo, per l’attività in urgenza della sede di Trecenta e per l’attività in routine ed urgenza dell’ex Azienda

ULSS

19 di Adria, per il periodo di cinque anni con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni”.

Alla gara – che prevedeva quale criterio di aggiudicazione della fornitura, comprensiva dei lavori di adeguamento locali per la sede del Laboratorio di Rovigo e la sede del Laboratorio di Adria, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo di complessivo di € 6.408.430,20, IVA esclusa – hanno partecipato quattro raggruppamenti: il RTI Bman Coulter s.r.l./Alere s.r.l. (d’ora in poi, Bman);
il RTI Abbott s.r.l. a Socio unico/Belli s.r.l. (d’ora in poi, Abbott);
il RTI Roche Diagnostics s.p.a. /Edil Piazzatorre s.r.l. (d’ora in poi, Roche);
il RTI Siemens Healthcare s.r.l./F.R. Engineering s.r.l. (d’ora in poi, Siemens);

La gara è stata aggiudicata al RTI Roche, con 96,50 punti (di cui 37,61 punti, su un massimo di 40, per l’offerta tecnica e 58,89 punti per l’offerta economica, pari ad € 4.496.155,95);
secondo graduato è il RTI Abbott, con 93,75 punti (di cui 33,75 punti per l’offerta tecnica e 60 punti per l’offerta economica, pari ad € 4.412.841,15);
terzo graduato è il RTI Bman, con 88,17 punti (di cui 31,55 punti per l’offerta tecnica e 56,62 punti per l’offerta economica, pari ad € 4.676.000,20);
quarto, e ultimo graduato è il RTI Siemens, con 81,84 punti (di cui 28,18 punti per l’offerta tecnica e 53,66 punti per l’offerta economica, pari ad € 4.933.995,60).

Con nota del 12 giugno 2016, la stazione appaltante (ora

ULSS

5 P, subentrata ex lege regionale del Veneto n. 19 del 25 ottobre 2016 alle soppresse ULSS n. 19 di Adria e ULSS n. 18 di Rovigo) ha comunicato alla Siemens di aver aggiudicato la commessa al RTI Roche, con la deliberazione n. 694 del 7 giugno 2017 impugnata in primo grado;

2. Avverso detta delibera n. 694 del 7 giugno 2017 la Siemens (quarta graduata) ha proposto ricorso (817/2017) dinanzi al Tar Veneto.

Ha dedotto innanzitutto di aver accertato, dall'esame dei progetti predisposti dalle altre concorrenti, di essere stata l'unica a rispettare compiutamente le prescrizioni dettate, a pena di esclusione, dal progetto preliminare predisposto dall'Ente.

Con il secondo motivo ha contestato che l'Ing. R F, Responsabile UOC del Servizio Tecnologico dell'ex Azienda

ULSS

18 di Rovigo e membro della Commissione tecnica, avesse partecipato alla predisposizione della normativa speciale di gara.

Con il terzo motivo ha dedotto la mancata prefissazione dei sub-criteri di valutazione.

Ha poi contestato (quarto motivo) l'impossibilità di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione nella valutazione delle offerte, a causa del difetto di motivazione nascente dall’avere la commissione omesso di motivare le ragioni dei punteggi assegnati, pur in presenza di criteri di valutazione del tutto generici.

Con il quinto motivo ha, infine, dedotto la violazione del principio di concentrazione e di continuità della valutazione delle offerte.

3. La sez. III del Tar Veneto, con sentenza n. 839 del 20 settembre 2017, ha respinto il ricorso, condannando alla rifusione delle spese di giudizio la parte soccombente.

4. Avverso la sentenza del Tar Veneto il RTI Siemens ha proposto l’appello (n. 7888/2017), notificato il 27-30 ottobre 2017 e depositato il successivo 9 novembre 2017.

Ha dedotto:

a) Error in indicando - Omessa e comunque errata, inadeguata ed incongrua considerazione dei motivi allegati dalla appellante in relazione al primo motivo di ricorso (Violazione e falsa applicazione di legge (legge speciale di gara - Capitolato speciale e allegati;
d.lgs. n. 163 del 2006;
principi di parità di trattamento, efficienza e buona amministrazione;
artt. 3 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Illogicità e contraddittorietà manifesta.

L'oggetto della gara era la riorganizzazione ed il miglioramento della c.d. "area plasma" dei laboratori delle ex ULSS di Rovigo e Adria e l'esecuzione di opere di adeguamento dei locali per le sedi di Adria e Rovigo, destinati ad accogliere le apparecchiature (sistemi diagnostici e relativi reagenti per effettuare esami del sangue dei pazienti dei presidi ospedalieri delle ULSS.). Per l'esecuzione di tali interventi di adeguamento, la stazione appaltante aveva predisposto un progetto preliminare, in particolare indicando nel "Capitolato Generale Tecnico" le opere da effettuarsi e prevedendo, per quanto qui interessa, il mantenimento di un "corridoio" separato (art. 1 del Capitolato Generale Tecnico, pag. 3, nono cpv.).

Il RTI Siemens è stato l'unico a rispettare compiutamente le prescrizioni dettate, a pena di esclusione, nel suddetto progetto preliminare. Ciò con particolare riferimento alla delimitazione, con pareti divisorie, dell'area del corridoio, al fine di garantire la separazione tra gli ambienti tecnici oggetto delle installazioni di apparecchiature e i percorsi di comunicazione e di esodo dell'area oggetto di intervento.

E’ dunque errata la sentenza del giudice di primo grado, che non ha rilevato tale profilo di esclusione di tutte le altre tre concorrenti alla gara.

b) In via subordinata: Error in indicando - Omessa e comunque errata, inadeguata ed incongrua considerazione dei motivi allegati dalla appellante in relazione al secondo motivo di ricorso - Violazione di legge (legge speciale di gara - Capitolato speciale;
art. 84, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006;
principi di parità di trattamento, efficienza e buona amministrazione;
artt. 3 e 97 Cost.) - Eccesso di potere per disparità di trattamento, difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione - Erroneità dei presupposti di fatto e di diritto - Illogicità e contraddittorietà manifesta.

Come risulta dal frontespizio del Progetto Preliminare - Capitolato Generale Tecnico l'Ing. R F, Responsabile UOC del Servizio Tecnologico dell'ex Azienda

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