Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-11-03, n. 202309526
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 03/11/2023
N. 09526/2023REG.PROV.COLL.
N. 07170/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7170 del 2022, proposto da
Università degli studi di Napoli “Parthenope”, in persona del rettore pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e G L, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via principessa Clotilde 2;
contro
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e L A, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, piazza San Bernardo 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli (sezione seconda) n. 2845/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2023 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Clarizia e Terracciano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’Università degli studi di Napoli Parthenope appella la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania - sede di Napoli indicata in epigrafe, che in accoglimento del ricorso del professor -OMISSIS-, docente dell’ateneo appellante, ha annullato la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per la durata di giorni 4 (decorrenti dal 13 al 16 dicembre 2021), a quest’ultimo inflitta con decreto del rettore n. -OMISSIS-del 29 ottobre 2021, sulla base degli atti presupposti, dati dalla delibera del consiglio di amministrazione del 15 ottobre 2021 e dal parere del collegio di disciplina in data 30 settembre 2021.
2. A fondamento della sanzione disciplinare impugnata è stata ravvisata a carico del ricorrente la violazione dell’art. 54, comma 1, lett. e) del regolamento generale di ateneo - che qualifica come illeciti gli « atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore » - nella denuncia/querela da egli sporta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli (in data 21 maggio 2020, integrata con ulteriore denuncia del 22 settembre 2020). Con le denunce in questione il ricorrente aveva riferito fatti di rilevanza penale commessi in suo danno dal rettore, sotto forma di violenza psichica e lesioni, oltre che di abuso d’ufficio in relazione alla vicenda concernente l’individuazione della nuova sede decentrata di Nola dell’università, da destinare ai corsi di laurea in giurisprudenza ed economia.
3. La narrazione relativa alla vicenda in questione era tuttavia considerata dall’università consapevolmente non veritiera, nella misura in cui il denunciante aveva prospettato possibili favoritismi dei vertici dell’ateneo nei confronti di terzi, con correlativo pregiudizio per l’amministrazione, sulla base dell’assunto che vi sarebbero state sistemazioni alternative maggiormente convenienti e nondimeno non considerate. Con il provvedimento disciplinare impugnato è stata peraltro riconosciuta la responsabilità del ricorrente per ulteriori addebiti, sempre riferiti a consapevoli falsità dichiarative nelle menzionate denunce, concernenti i precedenti disciplinari tra lo stesso ricorrente e l’ateneo per le attività extraistituzionali del primo, ritenute dal secondo svolte in violazione del regime a tempo pieno dei docenti, cui lo stesso era sottoposto.
4. La sentenza oggetto del presente appello ha escluso che la condotta del docente incolpato potesse integrare un illecito disciplinare e che, in particolare, nel riferire delle vicende concernenti l’acquisizione della sede decentrata di Nola questi avesse ecceduto dal legittimo esercizio del diritto di critica nei confronti dell’amministrazione datrice di lavoro. Sul punto la pronuncia di primo grado ha statuito che non era stato innanzitutto provato che le circostanze riferite all’autorità giudiziaria fossero false e che quindi il medesimo ricorrente avesse consapevolmente strumentalizzato il proprio diritto di difesa per calunniare i vertici accademici. La sentenza ha a questo specifico riguardo rilevato che i fatti oggetto di denuncia erano in realtà incentrati su « valutazioni di opportunità » nell’attività di acquisizione dell’immobile da destinare a sede decentrata; e in ogni caso erano stati riportati « al fine di contestualizzare la presunta “violenza morale” perpetrata ai suoi danni, poiché sarebbero state l’occasione per il sorgere di una disputa poi evolutasi nei mesi successivi ». In via di ulteriore conseguenza, per la sentenza era da escludere sul piano soggettivo che il docente incolpato fosse consapevole della pretesa falsità di quanto riferito nelle proprie denunce, relative ad una « più complessiva ed articolata ricostruzione fattuale, volta, nell’intenzione del denunziante, a segnalare una presunta “condotta di violenza morale” condotta dai vertici dell’Università nei suoi confronti », in cui pertanto « avrebbero dovuto essere contestualizzate » gli addebiti disciplinari.
5. L’appello dell’Università Parthenope, cui resiste l’originario ricorrente, censura sotto plurimi profili le ragioni a fondamento della pronuncia di accoglimento del ricorso ora richiamate.
DIRITTO
1. Con un primo ordine di censure alla sentenza l’appello deduce l’ultrapetizione in cui questa sarebbe incorsa nel giudicare fondati i profili di critica all’incolpazione disciplinare dedotti in ricorso, per via della « mancata contestualizzazione » delle dichiarazioni oggetto di denuncia penale, nell’ambito della complessiva vicenda relativa ad « una presunta ‘condotta di violenza morale’ condotta dai vertici dell’Università nei suoi confronti ». In contrario l’appello sottolinea che a fondamento della propria impugnazione il ricorrente non aveva lamentato alcuna mancata contestualizzazione delle vicende narrate della denuncia, ed in particolare del dissidio insorto tra lo stesso e il rettore in relazione all’acquisizione della sede decentrata di Nola. Sotto il profilo evidenziato vi sarebbe pertanto un difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato in relazione alla portata dei motivi accolti in primo grado rispetto a quelli formulati nel ricorso.
2. Con ulteriori censure l’appello deduce l’erroneità nel merito della statuizione di accoglimento di quest’ultimo. L’errore sarebbe consistito nell’avere ricondotto la denuncia in sede penale al legittimo diritto di critica del dipendente nei confronti del datore di lavoro senza invece verificare la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute. A questo riguardo si ribadisce che l’istruttoria svolta nel procedimento disciplinare avrebbe consentito in primo luogo di accertare la manifesta infondatezza delle ipotesi di reato formulate dal ricorrente in relazione alla ricerca della sede decentrata di Nola, e in secondo luogo la consapevolezza di ciò parte dell’incolpato, a conoscenza dell’intera vicenda in qualità di -OMISSIS- e membro del senato accademico all’epoca dei fatti, oltre che delegato dal rettore sin dal 2017 a ricercare la nuova sede. Si assume sul punto che il diritto di critica spettante al dipendente sarebbe stato pertanto travalicato, posto che secondo la giurisprudenza di legittimità questo non può spingersi sino al punto da consentire allo stesso di rivolgere al proprio datore di lavoro accuse di carattere calunnioso, concernenti pretesi illeciti penali con la consapevolezza che questi non sono stati in realtà commessi. A conferma del fatto che il professor -OMISSIS- fosse consapevole dell’infondatezza delle accuse da egli formulate nella propria denuncia, l’appello ne adombra il movente nella volontà ritorsiva del docente nei confronti dell’ateneo, dopo che quest’ultimo con nota del rettore del 20 febbraio