Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 2021-07-02, n. 202101134
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Testo completo
Numero 01134/2021 e data 02/07/2021 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 21 aprile 2021
NUMERO AFFARE 01723/2019
OGGETTO:
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto da LA RU, MO GE, RI IN, PA IN, RO AL, SI NG LA, LM DI, LO MA, LL RO, AN IA ES, AL ES e RI PI contro il Comune di Senigallia, in persona del legale rappresentante pro tempore , e nei confronti di Dinamica Centro Servizi Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante, con sede in Foligno, via G. Polanga snc, 06034 Foligno (PG), per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza comunale n. 138 del 29 marzo 2019 avente ad oggetto “ Interdizione all'utilizzo delle tombe ipogee a vasca nei tre cimiteri cittadini ”.
LA SEZIONE
Vista la nota prot. n. 21938 del 4 dicembre 2019 di trasmissione della relazione con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n. 1162/20 dell’11 giugno 2020;
Vista la nota n. prot. 10417 del 19 giugno 2020 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a trasmettere la copia della relazione alla parte ricorrente;
Vista la comunicazione mediante PEC in data 1 febbraio 2021 con la quale il Ministero ha riferito che “ ad oggi, non risultano presentate eventuali controdeduzioni e repliche ”;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere PA Carpentieri;
Premesso:
1. Con il ricorso in esame, notificato il 25 luglio 2019, i sigg.ri in epigrafe elencati hanno impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione in via cautelare, l’ordinanza n. 138 del 29 marzo 2019, avente ad oggetto “ Interdizione all'utilizzo delle tombe ipogee a vasca nei tre cimiteri cittadini ”, con la quale il Comune di Senigallia ha interdetto dal 1° aprile 2019 l'esecuzione di ogni operazione cimiteriale in tutte le tombe ipogee site nei tre cimiteri comunali.
2. Aggiungono in fatto i ricorrenti che la predetta ordinanza comunale ha stabilito che i concessionari delle tombe ipogee possono eseguire lavori strutturali per garantire la completa apertura dall'alto del vano libero posto nella tomba, per consentire di calare dall'alto il feretro in posizione orizzontale, assicurando, prima della sepoltura, la bonifica del locale, così da consentire, dopo tali lavori, una volta accertato che l'ambiente ipogeo non sia più sospetto di inquinamento, la ripresa delle operazioni cimiteriali nelle suddette tombe da parte della ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali, con la previsione che, nel frattempo, va richiesta altra sepoltura per i propri defunti.
3. Precisano i ricorrenti che l’impugnata ordinanza non è stata loro notificata e/o comunicata, essendo stata solo pubblicata nell’albo pretorio comunale on line , nell'albo del Cimitero Maggiore "Le Grazie" di Senigallia e nel sito internet del Comune, e di esserne venuti a conoscenza casualmente tramite un comunicato del comitato cittadino che si è interessato della vicenda. Hanno quindi ulteriormente riferito di aver presentato, tramite il Comitato "Tombe ipogee Senigallia ", un'istanza in autotutela all’Amministrazione comunale, ma che il Comune intimato ha respinto tale istanza con nota del 4 luglio 2019.
4. A sostegno del gravame hanno dedotto i seguenti motivi di censura:
4.1. “ Violazione di legge e