Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2021-11-18, n. 202107716
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Testo completo
Pubblicato il 18/11/2021
N. 07716/2021REG.PROV.COLL.
N. 06086/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6086 del 2020, proposto da
I.S.S. Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati S D M e P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio S D M in Roma, via G. Avezzana, 3;
contro
Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Capo di Ferro;
nei confronti
La Splendor S.n.c. di Palmieri Giuseppe & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Ferrara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 1934 del 2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli, del Comune di Aversa e di La Splendor S.n.c. di Palmieri Giuseppe & C.;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2021 il Cons. Elena Quadri e uditi per le parti gli avvocati Di Mattia, Nerone e Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I.S.S. Italia S.r.l., che si classificava al secondo posto con punti 71,27 rispetto ai 72,17 della prima classificata La Splendor, impugnava l’aggiudicazione della gara bandita dal Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata - Sede di Napoli – delegato dal Comune di Aversa – per l’affidamento triennale del servizio di pulizia della Casa comunale e degli Uffici distaccati del Comune di Aversa, di importo complessivo a base d’asta pari ad euro 308.459,02, oltre ad oneri per la sicurezza pari ad euro 6.295,08.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania respingeva il ricorso con sentenza n. 1934 del 2020, appellata da I.S.S. Italia S.r.l. per i seguenti motivi di gravame:
I) error in iudicando e/o in procedendo , omessa e/o insufficiente motivazione; violazione dell’art 36, comma 3, della Costituzione, art. 2109 c.c., artt. 30, 50, 95 e 97 d.lgs. n. 50 del 2016, art. 33 capitolato speciale appalto;
II) error in iudicando e in procedendo , omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; violazione degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 81 del 2008, violazione dell’accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n.81 del 2008 repertorio atti n. 221 del 21 dicembre 2011;
III) error in iudicando e in procedendo , omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; violazione artt. 30 e 50 d.lgs. n. 50 del 2016, art. 33 capitolato speciale appalto;
IV) error in iudicando e in procedendo , omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; istruttoria insufficiente, perplessità, illogicità manifesta, carenza dei requisiti oggettivi in capo al perito nominato per la valutazione del costo della manodopera, insufficienza del parere reso, violazione dell’art 17 del capitolato speciale di appalto;
V) error in iudicando e in procedendo , omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; violazione e falsa applicazione dell’art. 80 comma 5 lettere c) c-bis) c-ter) f-bis) d.lgs. n. 50 del 2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 14.2 e 14.3 del disciplinare di gara; violazione degli artt. 46, 47, 75 e 76 d.P.R. 445 del 2000;
IV) error in iudicando e in procedendo , omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità, perplessità, omessa motivazione.
Si sono costituiti per resistere all’appello il Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Campania Molise Puglia e Basilicata (con mera memoria di stile), il Comune di Aversa e La Splendor S.n.c. di Palmieri Giuseppe & C.
All’udienza pubblica del 4 novembre 2021 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello proposto da I.S.S. Italia S.r.l. contro la sentenza n. 1934 del 2020, con cui il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’aggiudicazione a La Splendor S.n.c. di Palmieri Giuseppe & C. della gara bandita ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n. 50 del 2016 per l’affidamento triennale del servizio di pulizia della casa comunale ed uffici distaccati del comune di Aversa.
Con le prime quattro censure l’appellante ha dedotto, sostanzialmente, l’erroneità della sentenza per non avere accolto i motivi dedotti nel ricorso di prime cure concernenti l’assunta incongruità dell’offerta della controinteressata sotto il profilo del costo della manodopera.
La sentenza non avrebbe considerato, innanzitutto, la dedotta inapplicabilità al lavoratore socio della disciplina dell’impresa familiare. Invero, illegittimamente La Splendor S.n.c. avrebbe sostenuto in sede di giustificazioni dell’offerta di potere ottenere un considerevole abbattimento del costo medio orario del lavoro rispetto a quello riportato nella tabella ufficiale per gli addetti alle imprese di pulizia applicabile all’appalto in ragione dei minori costi sostenuti per la prestazione lavorativa svolta dai soci-lavoratori. Questi ultimi, secondo l’assunto della controinteressata, analogamente a quanto previsto per i partecipanti all’impresa familiare ex art. 230 bis c.c. non sarebbero soggetti a retribuzione in quanto parteciperebbero alla distribuzione degli utili: per tale motivo il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per tale categoria di lavoratori sarebbe rappresentato esclusivamente dalla contribuzione annuale Inps e Inail.
Inoltre, l’appellante ha dedotto che la sentenza non si sia pronunciata sulla censura in base alla quale l’aggiudicataria aveva illegittimamente escluso dai costi a carico dell’impresa il pagamento della retribuzione in favore del lavoratore dipendente assente per ferie, permessi, malattia ecc. Nonostante la ricorrente avesse puntualmente ed analiticamente individuato le indubbie distorsioni contenute nelle giustificazioni prodotte dalla controinteressata, il giudice di primo grado avrebbe totalmente omesso di pronunziarsi sugli specifici rilievi dedotti.
Nella tabella modificata allegata alle giustificazioni dell’offerta formulate da La Splendor S.n.c. sarebbe, altresì, assente ogni riferimento al monte ore di 8 ore annue da dedicare obbligatoriamente alla formazione del personale, tant’è che il numero di ore non lavorate è indicato dalla controinteressata in 499 anziché 507 come previsto nella tabella ministeriale; al pari delle ore dovute per ferie e delle ore dovute per la formazione, nella tabella del costo del lavoro predisposta dalla controinteressata sarebbe assente anche ogni riferimento all’ulteriore monte ore annuo dovuto contrattualmente a ciascuno dei sette lavoratori assunti ex clausola sociale, sicchè anche sotto tale ulteriore profilo le giustificazioni rese dovrebbero essere ritenute