Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-01, n. 202307456

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-08-01, n. 202307456
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 202307456
Data del deposito : 1 agosto 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/08/2023

N. 07456/2023REG.PROV.COLL.

N. 02264/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2264 del 2023, proposto da
Società Rochem Technical Services Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Roma 11/1;

contro

Ministero della Difesa, Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Rochem Marine S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Emiliano Fumagalli, Marco Ranalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 01921/2022, resa tra le parti


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Anac Autorita' Nazionale Anticorruzione e di Rochem Marine S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2023 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Bilanci e Gabrielli, in sostituzione dell'avvocato Ranalli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.Con atto notificato in data 3 marzo 2023 e depositato il successivo 9 marzo la Società Rochem Technical Services Italy S.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del Tar Puglia, sezione distaccata di Lecce, sez. III, 5 dicembre 2022 n. 1921, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla medesima società, ex art. 31 e 117 c.p.a., ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del silenzio - rifiuto serbato dal Ministero della Difesa - Marina Militare - Comando Stazione Navale di Taranto, sulle istanze/diffide del 29 marzo 2022, 20 aprile 2022 e 24 maggio 2022 volte ad ottenere l’annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione (diretta) del 26 gennaio 2021 a favore della controinteressata Rochem Marine S.r.l. della procedura negoziata (senza previa pubblicazione di Bando), per la fornitura di beni e servizi per il ripristino dell’efficienza degli impianti della Ditta Rochem Marine, installati a bordo delle Unità Navali e del Naviglio Militare della Marina Militare, in ragione della falsa dichiarazione, asseritamente resa dall’affidataria, di essere esclusivista /costruttore/produttore degli impianti installati a bordo, nonché la segnalazione all’A.N.A.C. per l’iscrizione nel Casellario Informatico ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle future gare.

2. La società odierna appellante esponeva innanzi al Tar di aver appreso, in data 4 marzo 2022, a seguito dell’ostensione della documentazione richiesta alla P.A. con istanza di accesso del 3 febbraio 2022, che con nota interna del 5 gennaio 2020 n. 2 il Comando della M.M. - Stazione Navale di Taranto, aveva inviato una richiesta di autorizzazione ad una procedura in economia, giustificata dall'esigenza di “mantenere in efficienza gli impianti della ditta Rochem Marine S.r.l. installati a bordo delle UU.NN. e del Naviglio Minore del M.M.I.” rappresentando che vi sarebbe stata una “ditta esclusivista”.

2.1. La Società ricorrente aggiungeva che Rochem Marine S.r.l. aveva riscontrato, con nota 26 gennaio 2021, la richiesta del Comando della M.M. - Stazione Navale di Taranto di “presentare la propria migliore offerta per la fornitura delle prestazioni indicate nella Specifica Tecnica SEN/036/SN/2020” e di trasmettere “il proprio listino prezzi compilando gli elenchi presenti nella Dichiarazione tecnica delle prestazioni, insieme all'offerta (Allegato A)” e la “dichiarazione/autocertificazione di «operatore economico esclusivista/costruttore», quale ditta produttrice degli impianti installati a bordo (…) attraverso altresì la fornitura di pezzi di rispetto/materiali «originali»”, inviando la propria offerta ed allegando la dichiarazione, datata 26 gennaio 2021, di essere “operatore economico esclusivista e produttore degli impianti istallati a bordo delle UU.NN. e del Naviglio Minore della M.M.I.” e di “essere rivenditore ufficiale dei pezzi di rispetto/materiali 'originali' per i quali viene offerto periodo di garanzia”.

2.2. Il Comando della M.M. - Stazione Navale di Taranto, con atto dispositivo 11 febbraio 2021 n. 172, procedeva pertanto all’affidamento (diretto) del predetto appalto in favore della controinteressata Rochem Marine S.r.l. .

2.3. Rochem Technical Services Italy s.r.l. pertanto, venuta a conoscenza di detto affidamento, con successivo atto di diffida ed invito a provvedere del 29 marzo 2022, trasmesso per conoscenza anche all'A.N.A.C., sollecitava al medesimo Comando della M.M., sulla base dei documenti acquisiti a seguito dell'accesso ai documenti, l'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, degli atti del procedimento di aggiudicazione diretta della fornitura di che trattasi, evidenziando, all’uopo, che Rochem Marine S.r.l., a differenza di quanto dalla stessa dichiarato in sede di gara, non era costruttore, né esclusivista dei pezzi di ricambio degli impianti realizzati dalla Rochem S.r.l., avendo anche Rochem Technical Services Italy S.r.l. fornito in precedenza analoghi servizi e beni alla Marina Militare ad esito di appositi procedimenti ad evidenza pubblica.

2.4. Nelle more il Comando M.M. - Stazione Navale di Taranto pubblicava l'avviso pubblico 14 marzo 2022, con il quale veniva sollecitata la presentazione (entro 15 giorni) di manifestazione d'interesse ad essere invitati ad una procedura negoziata per la “fornitura di beni e servizi a quantità indeterminata per manutenzioni preventive/correttive, assistenza ingegneristica e gestione della configurazione di impianti/apparati della ditta Rochem, installati a bordo delle UU.NN. e del naviglio minore della M.M.I.”

2.5. Con atto 20 aprile 2022, trasmesso anch'esso per conoscenza all'A.N.A.C., la stessa Rochem Technical Services Italy S.r.l. sollecitava una pronuncia sulla diffida del 29 marzo 2022, sottolineando come l'avviso di gara nel frattempo pubblicato confermasse implicitamente la fondatezza delle contestazioni che erano state sollevate.

2.6. Il Comandante della Stazione Navale di Taranto, con nota del 17 maggio 2022 prot. 11971, riscontrava l'atto 20 aprile 2022 comunicando che “in relazione a quanto rappresentato con la missiva in riferimento, si informa che la questione è stata sottoposta alle Autorità interessate”.

2.7. La ricorrente Rochem Technical Services Italy S.r.l. inviava dunque, con nota 24 del maggio 2022, un’ulteriore diffida, volta ad ottenere l’annullamento officioso degli atti della gara, ma la stessa, come le precedenti, in tesi attorea, rimaneva inevasa, tanto dal Comando della M.M. Stazione Navale di Taranto, quanto da A.N.A.C. (che in tesi attorea non aveva proceduto alla necessaria annotazione nel Casellario informatico a carico della Società controinteressata della condotta di mendacio denunciata nelle indicate diffide).

2.8. Stante il silenzio serbato dall’Amministrazione, Rochem Technical Services Italy S.r.l.., azionava innanzi al giudice di prime cure il rito sul silenzio, volto ad ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato sulle istanze presentante, finalizzate non solamente all’annullamento dell’indicato affidamento diretto, in quanto ottenuto attraverso la falsa dichiarazione di essere operatore economico esclusivista e produttore degli impianti istallati a bordo delle UU.NN. e del Naviglio Minore della M.M.I. e di “essere rivenditore ufficiale dei pezzi di rispetto/materiali originali” ma altresì la segnalazione all’A.N.A.C. per l’iscrizione nel Casellario Informatico ai fini dell’esclusione dalla partecipazione alle future gare, nonché l’accertamento della fondatezza dell’istanza di autotutela ex art. 31 comma 3 c.p.a..

3. Il Tar salentino, con la sentenza oggetto dell’odierno appello, ha dichiarato inammissibile il ricorso, richiamando il costante orientamento giurisprudenziale in materia, secondo il quale non sussiste alcun obbligo per l'Amministrazione di pronunciarsi su un'istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo coercibile dall'esterno l'attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell'atto amministrativo mediante l'istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto;
ciò in ragione della circostanza che il potere di autotutela si esercita discrezionalmente d'ufficio, essendo rimesso alla più ampia valutazione di merito dell'Amministrazione, e non su istanza di parte e, pertanto, sulle eventuali istanze di parte, aventi valore di mera sollecitazione, non vi è alcun obbligo giuridico di provvedere.

3.1. Il Tar ha evidenziato al riguardo come non fosse stato attivato dall’Amministrazione alcun procedimento di autotutela, essendo state adottate, invece, solo note aventi carattere meramente interlocutorio e informativo (quale la nota del 17 maggio 2022 del Comando della Stazione Navale di Taranto con cui si era dato contezza unicamente del fatto “la questione è stata sottoposta alle Autorità interessate”) che non avevano avuto come effetto quello di consumare i margini di discrezionalità esistenti in capo alla P.A. in ordine all’intrapresa del procedimento di riesame, non potendo tra l’altro a detta nota, in quanto non indirizzata anche alla Rochem Marine S.r.l., attribuirsi valore di comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 8 l. 241/90.

4. Con l’atto di appello Rochem Technical Services Italy S.r.l. ha formulato le seguenti censure avverso la sentenza di prime cure:

I) Violazione degli artt. 31, comma 3, e 34, comma 1, lett. b) e c), D.Lgs. 104/2010 in relazione all'art. 80, comma 5, lett. c) e f-bis), D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed alla Linee Guida dell'ANAC n. 6 adottate con deliberazione 16 novembre 2016 n. 1293. Violazione dell'art. 21-nonies L. 241/1990. Violazione dell'art. 75 D.P.R. 445/2000. L

La sentenza di prime cure, in tesi di parte appellante, sarebbe erronea perché: aveva escluso che Maristanav Taranto avesse avviato il procedimento di autotutela e dunque dovesse concluderlo;
aveva escluso che sussistesse un obbligo di avviare il procedimento di autotutela (e di concluderlo), a fronte di una falsa dichiarazione circa la qualità di produttrice e di esclusivista della soc Rochem Marine che era stata ritenuta irrilevante;
aveva quindi escluso che si versasse in una fattispecie di autotutela doverosa.

In ragione della falsa dichiarazione, l’annullamento dell'aggiudicazione disposta con l'atto 11 febbraio 2021, in tesi di parte appellante, sarebbe un atto doveroso e vincolato, comportando un effetto espulsivo automatico, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett f bis), d.Lgs. 50/2016, e configurando comunque i presupposti per l'iscrizione nel casellario informatico dell'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, stesso d.lgs. 50/2016, quale attività obbligatoria di ripristino delle regole della concorrenza, senza che potesse residuare alcun potere discrezionale in capo all'Amministrazione.

In tesi attorea le false dichiarazioni che rappresentano, come quella di R.M., una immutatio veri , per la loro particolare gravità, comporterebbero un effetto espulsivo automatico, non residuando alcun potere discrezionale in capo alla Stazione Appaltante in ordine alla rilevanza della falsità (secondo la regola enunciata da Cons. Stato, Ad. Plen., 28 agosto 2020 n. 16) ed impongono pertanto la comunicazione all'ANAC ai fini della iscrizione nel casellario informatico.

Pertanto, non residuando alcuna discrezionalità in capo all’Amministrazione anche in ordine al contenuto del provvedimento di autotutela, sarebbe fondata anche la richiesta avanzata di accertamento della fondatezza dell’istanza ex art. 31 comma 3 c.p.a..

In subordine, se la falsa dichiarazione non comportasse "l'automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis)" e fosse "pertanto indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante", sul presupposto che residui un potere discrezionale in capo alla stessa in ordine alla concreta rilevanza del falso sulla "integrità e affidabilità del concorrente", parte appellante ha ritenuto che Maristanav Taranto debba comunque pronunciarsi con provvedimento espresso, che anche l'ANAC aveva indicato come necessario con atto del 30 maggio 2022, chiedendo la condanna del Comando della Stazione Navale di Taranto a compiere questa valutazione, concludendo così formalmente il procedimento avviato.

5. Si è costituito il Ministero della Difesa con il deposito degli atti già oggetto di deposito in prime cure .

6. Si è del pari costituita Rochem Marine S.r.l. che, oltre ad insistere nel rigetto dell’appello, ha riproposto in questa sede, ex art. 101 c.p.a. l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza di interesse, evidenziando come parte appellante abbia presentato il ricorso con l’unico obiettivo di ottenere la sua sostanziale “interdizione” dal mercato delle commesse pubbliche, così da poter avere campo libero ed aggiudicarsi le commesse per effettuare le manutenzioni e riparazioni anche sugli impianti installati dalla Rochem Marine s.r.l., relativamente ai quali non avrebbe tuttavia le relative competenze.

7. In vista dell’udienza camerale fissata per la trattazione dell’appello, il Ministero della Difesa ha prodotto memoria di replica, instando per il rigetto dell’appello, mentre parte appellante ha replicato alla memoria di costituzione di Rochem Marine S.r.l., insistendo per l’accoglimento del gravame.

8. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza camerale del 20 aprile 2023, sulle conclusioni rassegnate dalle parti.

DIRITTO

9. In limine litis va delibata l’eccezione di inammissibilità del ricorso di prime cure riproposta in questa sede da Rochem Marine S.r.l., ex art. 101 c.p.a., fondata sul rilievo del difetto di interesse a ricorrere, essendo ormai l’appalto di cui alla richiesta di autotutela cessato e mirando la ricorrente alla sola interdizione di Rochem Marine s.r.l. dall’affidamento di future commesse.

9.1. L’eccezione è infondata in quanto in un mercato ristretto come quello di cui è causa, dove Rochem Technical Services Italy S.r.l. è diretto competitore di Rochem Marine s.r.l. - come palesato anche dalla sentenza del Tar Liguria, sez. II, 9 maggio 2017, n. 411 (intervenuta tra il Ministero della Difesa e le parti del presente giudizio, passata in giudicato) che ha statuito che non era possibile l'aggiudicazione di una fornitura di ricambi degli impianti di dissalazione per le unità navali della Marina Militare mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e senza previa consultazione di altri operatori economici – è meritevole di tutela anche l’interesse strumentale di Rochem Technical Services Italy S.r.l. alla partecipazione a future procedure evidenziali, secondo i meccanismi di legalità e di corretto confronto competitivo prescritti dalla normativa di rito.

In tale ottica sussiste l’interesse differenziato e qualificato della società appellante alla decisone dell’istanza di autotutela de qua agitur , affinché la stazione appaltante, valutata la fondatezza della medesima istanza, segnali la falsità informativa all’Anac, ferma restando la discrezionalità sussistente in capo all’Autorità di procedere all’iscrizione nel casellario informatico, ove ritenga sussistenti i profili del dolo e/o della colpa grave in riferimento all’accertato mendacio, con l’interdizione della partecipazione di Rochem Marine ad tempus e cioè “fino a due anni”, ex art. 80 comma 12 D.lgs. 50/2016 dalle future gare (ex multis Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2018, n. 5285 secondo cui la segnalazione all'Anac di un provvedimento di esclusione è atto dovuto da parte della stazione appaltante in ogni caso in cui la stessa sia stata disposta per la presentazione di una "falsa dichiarazione" o "falsa documentazione". Spetterà, poi, all'Autorità valutare se ricorrano le condizioni per disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara, vale a dire l'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave e l'elemento oggettivo della rilevanza e gravità dei fatti falsamente dichiarati o falsamente documentati;
in senso analogo Cons. Stato, Sez. V, 23 luglio 2018, n. 4427).

10. Ciò posto l’appello è parzialmente fondato, nel senso di seguito specificato.

10.1. Parte appellante, come innanzi precisato, lamenta che la sentenza di prime cure sarebbe erronea sia nella parte in cui ha affermato che il procedimento di autotutela non era stato avviato, per cui non vi era l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, sia nella parte in cui ha affermato che non vi era alcun obbligo di avviarlo, non sussistendo alcuna ipotesi di autotutela doverosa.

10.2. Quanto al primo profilo ha addotto che il procedimento di autotutela era stato sostanzialmente avviato, come palesato dalla sospensione del contratto intervenuto con Rochem Marine s.r.l., dalla richiesta di chiarimenti a Rochem Marine s.r.l in ordine alla dichiarazione resa, dall’indizione di una nuova gara, dalla richiesta di parere all’ ANAC, che aveva invitato l’Amministrazione a valutare la falsità delle dichiarazione, ritenendo peraltro corretta l’indizione di una nuova gara, per cui l’Amministrazione era tenuta a concluderlo con provvedimento espresso.

10.2.1. Quanto addotto dalla parte al riguardo assume valore dirimente, non risultando necessario pertanto valutare se ricorra rispetto alla fattispecie de qua un’ipotesi di autotutela doverosa, secondo quanto assunto in alternativa da parte appellante.

10.3. La Sezione non ignora al riguardo che, secondo la costante giurisprudenza in materia, va escluso l'obbligo di provvedere ex art. 2 l. 241/90 nel caso in cui l'istanza del privato sia volta a sollecitare il riesame di un atto divenuto inoppugnabile, atteso che con l'affermazione di un generalizzato obbligo, in capo all'amministrazione, di rivalutare un proprio provvedimento, anche quando rispetto ad esso siano decorsi i termini per proporre ricorso, sarebbe vulnerata l'esigenza di certezza e stabilità dei rapporti che hanno titolo in atti autoritativi, con elusione del regime di decadenza dei termini di impugnazione (cfr. Cons. Stato, VI, 25 maggio 2020, n. 3277;
IV, 11 ottobre 2019, n. 6923). " Il potere di autotutela soggiace alla più ampia valutazione discrezionale dell'amministrazione competente e non si esercita in base ad un'istanza di parte, avente al più portata meramente sollecitatoria e inidonea, come tale, ad imporre alcun obbligo giuridico di provvedere, con la conseguente inutilizzabilità del rimedio processuale previsto avverso il silenzio inadempimento della p.a ." (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2023, n. 2911, sez. V, 19 aprile 2018, n. 2380;
IV, 7 giugno 2017, n. 2751).

11. Cionondimeno deve intendersi fondato quanto lamentato da parte appellante, secondo cui l’Amministrazione aveva sostanzialmente già avviato ed approfonditamente istruito il procedimento di autotutela, consentendo ampiamente la partecipazione a Rochem Marine s.r.l. nei confronti della quale il provvedimento finale era destinato a produrre effetti diretti.

11.1. Pertanto l’Amministrazione aveva già speso la sua discrezionalità con riguardo all’ an del procedimento di autotutela, sostanzialmente avviato, come evincibile dagli atti di causa, per cui sussisteva senza dubbio l’obbligo di concluderlo con un provvedimento espresso, ex art. 2 comma 1 l. 241/90.

12. Da ciò l’ammissibilità e la fondatezza dell’azione sul silenzio di cui all’odierno contenzioso, sia pure con riferimento al solo obbligo dell’Amministrazione di portarlo a termine, secondo quanto di seguito specificato.

12.1. Infatti il Comando Navale della M.M. di Taranto ha sospeso, con atto dispositivo 7 febbraio 2022 n. 141, l'esecuzione del contratto (utilizzato fino al 27 gennaio 2022 per € 90.301,33 su un totale di € 280.000), in attesa di un accertamento " in fatto e in diritto " volto a " stabilire senza ombra di dubbio alcuno la titolarità dell'esclusività dichiarata da Rochem Marine ";
ha chiesto a Rochem Marine s.r.l., con atto del 15 febbraio 2022, di fornire i necessari chiarimenti in ordine alla dichiarata " qualità di esclusivista " che aveva costituito il presupposto dell'affidamento diretto;
Rochem Marine s.r.l. ha presentato una memoria in data 21 febbraio 2022;
l'Amministrazione ha implicitamente riconosciuto l'illegittimità dell'atto dispositivo 172/2021, avviando il 14 marzo 2022 una procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del medesimo servizio di manutenzione e fornitura degli impianti Rochem, sollecitando la presentazione di manifestazioni d'interesse (sul presupposto che non vi fossero soggetti esclusivisti) ed ha quindi indetto una gara aperta in data 30 maggio 2022, per consentire una partecipazione ancora maggiore.

12.2. Il medesimo Comando ha poi chiesto all'ANAC, in data 13 maggio 2022, un " autorevole parere " sull'atto da assumere;
ha comunicato all'odierna appellante, con atto 17 maggio 2022, in esplicito riscontro al sollecitato esercizio del potere di autotutela, che " la questione è stata sottoposta alle Autorità interessate " e l'ANAC, con atto 30 maggio 2022, ha rimesso al Comando della Stazione Navale di Taranto la valutazione della veridicità o meno della dichiarazione.

12.3. Risulta pertanto ex actis che il procedimento di autotutela era stato avviato ed istruito, residuando solo l'assunzione del provvedimento conclusivo espresso, che pertanto era doveroso, a prescindere da una formale comunicazione di avvio del procedimento, ritenuta invece erroneamente rilevante dalla appellata sentenza;
ciò in ragione della circostanza che l’avvio del procedimento deve intendersi sotteso nella richiesta di chiarimenti, con cui è stata garantita a Rochem Marine l’esplicazione delle proprie difese.

Peraltro la valutazione discrezionale dell'Amministrazione, in ordine all'inizio del procedimento di secondo grado, era stata positivamente e formalmente compiuta con l'atto 7 febbraio 2022 n. 141, con il quale si è sospesa l'esecuzione del contratto in attesa della sua conclusione, per cui, stante la partecipazione garantita a Rochem Marine s.r.l. all’avviato procedimento di riesame, era da intendersi superflua qualsiasi ulteriore comunicazione.

La nota 17 maggio 2022, con la quale era stato comunicato alla ricorrente in prime cure ed odierna appellante che " la questione è stata sottoposta alle Autorità interessate ", aveva inoltre ingenerato una legittima aspettativa a veder concluso il procedimento con un provvedimento espresso.

Ciò in disparte dalla considerazione che, come innanzi precisato, l’Anac, rispondendo alla richiesta di parere formulata dal Comando della Stazione Navale di Taranto (“… si richiede un autorevole parere a codesta Autorità Anticorruzione circa le attività svolte fino a questo momento da questo Comando, su quanto dichiarato dalla Ditta Rochem Marine, nonché sugli eventuali adempimenti da porre in essere d’ora in avanti, anche in relazione alla pretesa della controparte Rochem Technical Service ”), con la nota 30 maggio 2022 aveva rimesso alla medesima stazione appaltante la valutazione della veridicità o meno della dichiarazione resa da Rochem Marine s.r.l. (“ spetta alla stazione appaltante valutare la veridicità o meno delle dichiarazioni della Rochem Marine in merito alla qualità di "esclusivista e produttore degli impianti installati a bordo delle UU.NN. e Naviglio Minore della M.M. ”), valutando positivamente la proposta di indizione di una gara aperta, previa valutazione della falsità della dichiarazione resa da Rochem Marine s.r.l. (“ si valuta quindi positivamente l’indizione della gara aperta la per la fornitura del servizio di cui trattasi, in relazione al quale si raccomanda di fissare requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali congrui, proporzionati e ragionevoli in relazione all’oggetto dell’appalto al fine di assicurare la più ampia partecipazione possibile alla procedura e l’individuazione di tutti quegli operatori economici interessati all’affidamento che possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con adeguato standard di qualità;
ciò naturalmente, fermo restando le previe valutazioni di merito di codesta Amministrazione nei sensi citati in premessa
”).

13. Va per contro disattesa la domanda di parte appellante, volta all’accertamento della fondatezza dell’istanza di autotutela, ex art. 31 comma 3 c.p.a., fondata sul rilievo che l'annullamento dell'aggiudicazione disposta con l'atto 11 febbraio 2021 sia un atto doveroso e vincolato, comportando un effetto espulsivo automatico, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett f bis), d.lgs. 50/2016, e configurando comunque i presupposti dell'iscrizione nel casellario informatico dell'Anac, ai sensi dell'art. 80, comma 12, dello stesso d.lgs., quale attività obbligatoria di ripristino delle regole della concorrenza.

Ed invero, nell’ipotesi di specie non sussiste un automatismo espulsivo valutabile anche dal G.A., atteso che la falsità della dichiarazione deve essere valutata anche sulla base della specificità delle prescrizioni del RDO di cui all’affidamento diretto, formulate avuto riguardo alle effettive esigenze della stazione appaltante - a prescindere pertanto dalla legittimità delle medesime prescrizioni - per cui la valutazione in ordine alla sua capacità decettiva sulle decisioni della stazione appaltante non può che essere rimessa alla medesima stazione appaltante, come peraltro ritenuto dall’Anac con l’indicata nota.

13.1. Pertanto non si verte sulla fattispecie escludente di cui all’art. 80 comma 5 lett f) bis d.lgs. 50/2016, ma su quella di cui alla lett c) bis del medesimo comma, da rimettere alla necessaria valutazione della stazione appaltante.

Deve infatti evidenziarsi (in coerenza alle puntualizzazioni di cui al noto arresto del Cons. Stato, ad. plen. n. 16/2020) che:

a) che la reticenza, così come la falsità informativa, di cui alla lett. c bis – seppure non legittimi di per sé l’attivazione di un automatismo espulsivo – può e deve essere apprezzata dalla stazione appaltante in quanto si riveli idonea ad occultare “informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”, ad “influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante” in ordine alle valutazioni “sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione” (art. 80, comma 5 lettera c-bis) d. lgs. n. 50/2016), risultando sintomaticamente, nella sua attitudine decettiva ed in relazione alla posizione dell’operatore economico, idonea a “rendere dubbia la sua integrità o affidabilità” (comma 5, lettera c);

b) che l’ipotesi va, perciò, tenuta distinta dalla più grave falsità dichiarativa o documentale di cui alla lettera f-bis, correlata alla obiettiva (e perciò verificabile e sindacabile) non veridicità dei fatti allegati a supporto della domanda di partecipazione: che, in quanto espressiva di inaffidabilità in re ipsa, costituisce ragione di automatica esclusione, sottratta al concreto e motivato vaglio di rilevanza;

c) che, sotto distinto profilo, entrambe le ipotesi – in ogni caso riferite ad illeciti dichiarativi endoprocedimentali, vale a dire maturati “nella procedura di gara in corso” (comma 5, lettera f-bis) – vanno tenute separate dall’ulteriore fattispecie escludente di cui all’art. 80, comma 12 (in correlazione alle lettere f-ter e g del comma 5), che si riferisce alla eventualità – operante pro futuro ed in relazione a procedure diverse e successive a quelle in cui sia maturato l’illecito – che l’ANAC, su segnalazione delle stazioni appaltanti, abbia accertato l’imputabilità soggettiva (in termini di “dolo o colpa grave”) e la concorrente gravità obiettiva dei fatti oggetto “di falsa dichiarazione o falsa documentazione”, procedendo alla “iscrizione nel casellario informatico”, di per sé obiettivamente ed automaticamente preclusiva, sia pure ad tempus e cioè “fino a due anni”, di ulteriori partecipazioni (Cons. Stato, Sez. V 8 aprile 2021 n. 2838).

13.2. Alla stregua di tali rilievi, residuando un potere discrezionale in capo alla stazione appaltante (ex multis Cons. Stato, Sez. V, 22 febbraio 2021 n. 1542), la quale dovrà stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante;
se inoltre la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni;
ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità, il Comando della Marina Militare di Taranto, dovrà procedere, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, ad effettuare questa valutazione, concludendo il procedimento avviato e procedendo pertanto all’esito della stessa, nella ritenuta sussistenza dei presupposti, alla segnalazione all’Anac ai fini dell’eventuale iscrizione nel casellario informatico;
ciò fermo restando che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per la successiva iscrizione è per contro rimessa alla valutazione discrezionale dell’Autorità, alla luce della giurisprudenza innanzi indicata.

14. L’appello va pertanto accolto nei limiti innanzi indicati e per l’effetto va accolto il ricorso di prime cure nella sola parte riferita all’obbligo della P.A. di provvedere sulle istanze di parte appellante, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dovendosi rigettare la richiesta di accertamento della fondatezza dell’istanza, ex art. 31 comma 3 c.p.a., per il residuare di margini di discrezionalità in capo alla stazione appaltante, secondo quanto innanzi precisato.

15. Sussistono eccezionali e gravi ragioni avuto riguardo alla parziale fondatezza dell’appello e alla complessità in fatto della vicenda, peraltro evidenziata anche nella sentenza di prime cure , per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.

16. La presente sentenza va trasmessa in via telematica alla Corte dei Conti, ex art. 2 comma 8 l. 241/90.

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