Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-03-30, n. 202303323
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Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 03323/2023REG.PROV.COLL.
N. 09737/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9737 del 2022, proposto da
G M, M Cataneo, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via De Amicis, 33;
contro
Comune di Trezzano sul Naviglio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefano D'Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
G G, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Reggio D'Aci e P G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Reggio D'Aci in Roma, via degli Scipioni 268/A;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) n. 2329/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Trezzano sul Naviglio e di G G;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2023 il Cons. Rosaria Maria Castorina e uditi per le parti gli avvocati Stefano D'Ancona e Andrea Reggio D'Aci;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Gli appellanti e il controinteressato sono proprietari di tre cespiti immobiliari ubicati l’uno affianco all’altro, nella zona compresa tra le vie Tintoretto e Caravaggio del Comune di Trezzano sul Naviglio. In particolare la proprietà del controinteressato si trova al centro degli immobili degli appellanti.
Le tre proprietà ricomprendono, ciascuna, anche una porzione di terreno (mappale 1228) situata in prossimità del lato nord. Tale striscia di terreno era destinata alla costruzione di una via pubblica per collegare le vie Tintoretto e Caravaggio, mai realizzata.
Le porzioni di terreno sono state inglobate nelle rispettive proprietà, delimitate da recinzioni.
Con pec del 7 novembre 2021 l’odierno controinteressato informava gli appellanti di aver acquistato dal Comune l’area di cui al mappale 1228 in data 23 settembre 2021, invitandoli a delimitare l’area di loro proprietà, spostando quindi le recinzioni.
Esponevano gli originari ricorrenti che il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva proceduto alla vendita della striscia di terreno di cui al mappale 1228 mediante alienazione diretta al controinteressato, senza alcuna trattativa sul prezzo, per un valore inferiore al valore di mercato e soprattutto senza coinvolgere i ricorrenti legittimati a partecipare al procedimento di vendita.
Con ricorso al Tar per la Lombardia i ricorrenti impugnavano la Determinazione del Responsabile dell’Area Sviluppo del Territorio del Comune di Trezzano sul Naviglio n. 808 del 21 settembre 2021, avente ad oggetto l’alienazione dell’area di via Caravaggio, mediante procedura di vendita negoziata diretta, il Regolamento per l’alienazione e la valorizzazione dei beni immobili comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 26 settembre 2018, ove interpretato in contrasto con i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile, chiedendo la dichiarazione di inefficacia del contratto di compravendita.
Lamentavano che con la determinazione n. 808/2021 il Comune di Trezzano sul Naviglio aveva alienato la striscia di terreno di cui al mappale 1228 attraverso la procedura di vendita diretta con il solo controinteressato, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lettera f) del Regolamento per l’alienazione del patrimonio immobiliare comunale. Tale disposizione richiedeva una negoziazione, che non vi era stata con l’acquirente, né tanto meno si era dato corso ad un confronto competitivo, con palese violazione dell’obbligo, per il Comune, di procedere ad una trattativa privata tra i più soggetti confinanti, ove presenti. L’operato del Comune di Trezzano sul Naviglio si era risolto nell’alienazione diretta del bene immobile comunale al controinteressato, senza procedere con la pubblicazione di un bando pubblico o con una trattativa privata tra più soggetti interessati. Questo comportava una diretta e grave violazione dei principi dell’evidenza pubblica, come trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, efficienza dell’azione amministrativa, oltre che delle norme contabili, poste a