Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-11-27, n. 202310150
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 27/11/2023
N. 10150/2023REG.PROV.COLL.
N. 08756/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 8756 del 2021, proposto da
AR NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Zito e Jacopo Vavalli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Zito in Roma, via di Porta Pinciana, 6;
contro
Comune di Sasso di Castalda, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 213/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 novembre 2023 il Cons. Alberto Urso e udito per l’appellante l’avvocato Vavalli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in appello AR NI ha impugnato la sentenza n. 213 del 2021 del Tribunale amministrativo per la Basilicata che ne ha respinto il ricorso avverso la determina del 19 marzo 2019 del Comune di Sasso di Castalda (PZ) recante la sospensione, a norma dell’art. 10- bis , comma 6, d.l. n. 135 del 2018, del rilascio di autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente fino all’operatività dell’archivio informatico pubblico nazionale relativo alle imprese titolari di licenza di noleggio con conducente con autovettura, moto carrozzella e natante previsto dall’art. 10- bis , comma 3, d.l. n. 135 del 2018.
2. Ha premesso il AR di essere uno dei vincitori di procedura per l’assegnazione di due autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio autovetture con conducente indetta dal Comune di Sasso di Castalda con bando del 18 dicembre 2018, e tuttavia di non aver potuto ricevere la detta autorizzazione in ragione della determina comunale del 19 marzo 2019 suindicata.
3. L’appellante ha dedotto, al riguardo, che il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall’art. 10- bis , comma 3, d.l. n. 135 del 2018 per l’istituzione del registro e archivio informatico (alla cui piena operatività il successivo comma 6 subordina il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente) non sarebbe stato emanato, e in tale contesto invoca l’illegittimità del provvedimento impugnato a fronte della contrarietà a Costituzione delle suddette disposizioni di cui all’art. 10- bis , comma 3 e 6, d.l. n. 135 del 2018 poste a fondamento dello stesso, chiedendo - in riforma della sentenza - l’annullamento del medesimo provvedimento comunale, previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità sulle richiamate disposizioni.
4. Segnatamente, i motivi di gravame formulati dall’appellante avverso la sentenza sono i seguenti:
I) error in iudicando del giudice di prime cure per aver ritenuto infondato il primo e il secondo motivo di ricorso con cui si censurava l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato in quanto basato su disposizioni contenute nell’art. 10- bis d.l. n. 135 del 2018, in particolare nei commi 3 e 6, introdotte con la legge di conversione n. 12 del 2019, in contrasto con l’art. 77, 1° e 2° comma Cost., sotto il profilo dell’insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza e dell’insussistenza del presupposto di omogeneità tra decreto legge e legge di conversione;
II) error in iudicando del giudice di prime cure per avere ritenuto che il terzo motivo di ricorso con cui si censurava l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato, in quanto basato sul combinato disposto di cui all’art. 10- bis , comma 3 e 6, d.l. n. 135 del 2018, che risulta palesemente in contrasto con l’art. 3 della Costituzione, non potesse essere scrutinato in quanto questione già sfavorevolmente decisa in sede di precedente sentenza della Corte costituzionale;
III) error in iudicando del giudice di prime cure per avere ritenuto infondato il quarto motivo di ricorso con cui si censurava l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato in quanto basato su una disposizione di legge, il combinato disposto di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 10- bis d.l. n. 135 del 2018, contrastante con l’art. 41 Cost.
5. Non s’è costituito in giudizio l’intimato Comune di Sasso di Castalda.
6. Giusta ordinanze n. 4032 del 2022 e n. 2538 e 5758 del 2023 la Sezione ha svolto istruttoria - dapprima chiedendo informazioni al Comune, con eventuale acquisizione di notizie da parte di questo presso il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, successivamente direttamente con richiesta rivolta a quest’ultimo Ministero - in ordine all’eventuale adozione di provvedimenti ministeriali sulla base dell’art. 10- bis , comma 3, d.l. n. 135 del 2018, nonché sulla situazione in essere in ordine al rilascio di autorizzazioni a mente del successivo comma 6 e alla relativa sospensione.
7. A seguito di tale istruttoria, con nota del 31 ottobre 2023 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha reso noto che, giusta decreto del 19 febbraio 2020 del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale è stato istituito il registro informatico previsto dal d.l. n. 135 del 2018 ( sub art. 10- bis , comma 3, cit.) e sono state definite le specifiche tecniche e le procedure di iscrizione dei soggetti titolari di licenza taxi e di autorizzazione all’esercizio dell’attività di N.C.C.; con successivo decreto del 20 febbraio 2020 a firma del medesimo Capo del Dipartimento è stato tuttavia previsto che l’efficacia del precedente decreto del 19 febbraio decorresse a partire dall’entrata in vigore del decreto che disciplina le modalità di utilizzo del “foglio di servizio elettronico” (di cui all’art. 10- bis , comma 2, d.l. n. 135 del 2018) da parte degli esercenti il servizio di N.C.C.
8. All’udienza pubblica del 9 novembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’appello va respinto, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
2. Col primo motivo di gravame l’appellante si duole dell’erroneo rigetto dei primi due motivi di ricorso, con cui aveva dedotto in primo grado l’illegittimità derivata del provvedimento impugnato per incostituzionalità dell’art. 10- bis d.l. n. 135 del 2018 per contrasto con l’art. 77, 1° e 2° comma Cost. sotto il profilo della carenza di ragioni di straordinaria necessità e urgenza nell’adozione, e della necessaria omogeneità tra decreto legge e relativa legge di conversione.
Deduce l’appellante che, sotto il primo profilo, la giurisprudenza costituzionale chiarisce come l’inserimento con legge di conversione di una norma nel corpo di un decreto legge unitario non valga a conferirle il carattere dell’urgenza; e d’altra parte, l’introduzione con legge di conversione di materie eterogenee è consentita quando anch’essa sia volta a fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, presupposti assenti nella specie, in cui non si ravvisa alcuna necessità e urgenza successivamente all’adozione del decreto legge, tanto ciò è vero che la norma prevede anche una disciplina transitoria ai sensi dell’art. 10- bis , comma 9, d.l. n. 135 del 2018.
Del resto, non può ritenersi teleologicamente orientata al perseguimento delle finalità del decreto legge (anche di modernizzazione amministrativa e informatizzazione) la sospensione del rilascio di nuove autorizzazioni sino all’istituzione del registro, di cui al comma 6 del citato art. 10- bis .
2.1. Il motivo non è condivisibile.
2.1.1. Occorre premettere che l’art. 10- bis , comma 3, d.l. n. 135 del 2018 (corrispondente al previgente art. 1, comma 3, d.l. n. 143 del