Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-04, n. 201900822

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2019-02-04, n. 201900822
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 201900822
Data del deposito : 4 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/02/2019

N. 00822/2019REG.PROV.COLL.

N. 00056/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 56 del 2018, proposto da:
OS AL GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cardarelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.P. da Palestrina, 47;



contro

C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 07368/2017, resa tra le parti, concernente l’impugnativa del decreto adottato dal Ministro della giustizia in data 21.12.2011, notificato in data 18.01.2012, con il quale, veniva irrogata al ricorrente la sanzione della censura per avere egli esercitato le funzioni di GdP nel medesimo circondario del Tribunale nel cui Albo degli avvocati è stato iscritto il fratello MI AL OS; della delibera del C.S.M. prot. n. 27327 del 05.12.2011, resa nella seduta del 30.11.2011, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale anzidetto; nonché, quatenus opus del verbale n. 1736, relativo alla seduta del Consiglio superiore della magistratura- ottava commissione tenutasi in data 4 ottobre 2011; e per l'annullamento – quanto al secondo ricorso – del decreto adottato dal Ministro della giustizia in data 27.04.2012, notificato in data 23.05.2012, con il quale veniva irrogata al ricorrente la sanzione della censura per avere egli affidato incarichi peritali in asserita violazione del criterio della rotazione e per aver asseritamente disapplicato l'art. 51 c.p.c., nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, o comunque connesso a quello sopra impugnato, con particolare, ma non esclusivo riferimento alla delibera del C.S.M. prot. n. 8082 del 10.04.2012, resa nella seduta del 04.04.2012, che costituisce parte integrante del decreto ministeriale anzidetto; al verbale n. 1772, relativo alla seduta del Consiglio superiore della magistratura- ottava commissione tenutasi in data 25.01.2012; al provvedimento con il quale il Presidente della Corte d'appello ha tardivamente disposto l'iscrizione della cd. notitia criminis nel registro di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 198/2000; nonché per la reintegrazione in forma specifica e/o il risarcimento del danno.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Cantella su delega di Cardarelli Francesco;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1.- Il dott. GI OS AL, giudice di pace assegnato sin dal 2002 all’ufficio di Marigliano, nel circondario del Tribunale di Nola, ha interposto appello nei confronti della sentenza 23 giugno 2017, n. 7368 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. I, che ha respinto i suoi ricorsi riuniti esperiti avverso, rispettivamente, il d.m. 21 dicembre 2011 ed il d.m. 27 aprile 2012, con i quali gli sono state irrogate le sanzioni della censura, nel primo caso per avere esercitato le funzioni di giudice di pace nel medesimo circondario del Tribunale nel cui albo degli avvocati è stato iscritto il fratello, e nel secondo caso per avere egli affidato incarichi peritali in violazione del criterio della rotazione e per avere violato l’art. 51 Cod. proc. civ. in tema di astensione del giudice.

Con i ricorsi in primo grado il dott. OS AL ha dedotto la nullità dei provvedimenti sanzionatori per violazione dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 198 del 2000 (che prevede il termine di un anno per l’adozione del provvedimento finale del procedimento disciplinare, decorrente, a suo dire, dal ricevimento dell’esposto), e comunque l’illegittimità per violazione della specifica normativa di riferimento, l’eccesso di potere per difetto di motivazione e manifesta irragionevolezza, anche nella considerazione che l’attività professionale del fratello, sporadica ed occasionale, non si era mai svolta dinanzi all’ufficio del giudice di pace, nonché la violazione dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni.

2. - La sentenza appellata, riuniti, per connessione, i due ricorsi, li ha respinti. In particolare, con riguardo al primo ricorso (avverso il d.m. 21 dicembre 2011, notificato il successivo 18 gennaio 2012), ha

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